Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25927 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 23/09/2021), n.25927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19837/2020 proposto da:

H.U., domiciliato in Roma, Via Faà di Bruno, 15, presso lo

studio dell’Avvocato Marta Di Tullio, che lo rappresenta e difende

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/2020 della Corte d’appello di Napoli

depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto l’impugnazione proposta da H.U. avverso l’ordinanza del locale tribunale, che la Corte di merito ha così confermato, quanto al rigetto della domanda di protezione internazionale e di riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto reso dal richiedente protezione ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.

2. Il richiedente, nel racconto reso in fase amministrativa, ha dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese, la Nigeria (Edo State), in seguito alle pressioni ricevute dal secondo marito della madre che voleva che il richiedente si convertisse alla religione musulmana e dopo aver provocato accidentalmente l’incendio della sartoria dove lavorava.

3. Avverso l’indicata sentenza H.U. ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 16 della Direttiva procedure 2013/32 UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

I giudici di appello avevano valutato il racconto reso dal richiedente relativo ad una vicenda di natura privata e ritenuto non necessario adempiere al dovere di cooperazione istruttoria, non ponendo il dichiarante nella condizione di risolvere le contraddizioni pure ritenute nel racconto reso in fase amministrativa, mancando nel corso dello svolto esame, di porre domande a chiarimento.

La Corte d’appello avrebbe dovuto acquisire d’ufficio informazioni aggiornate sul Paese di origine.

Il richiedente aveva documentato la condizione di violenza indiscriminata nel proprio Paese ed aveva prospettato una situazione di danno grave, allegando l’assenza di controllo e di intervento dei poteri statali.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b), non avendo la Corte di merito acquisito informazioni sulla situazione della Nigeria.

I motivi, da trattarsi congiuntamente perché relativi a questioni connesse, sono inammissibili perché generici ed in alcun modo dialoganti con il provvedimento impugnato che non viene richiamato in ricorso nei suoi contenuti che, come tali, non sono in modo efficace e concludente censurati, avuto riguardo alle norme in applicazione nella concreta fattispecie, secondo l’interpretazione offertane da questa Corte.

Più puntualmente il motivo è inammissibile perché portatore di critica del tutto generica là dove il ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi (vd. Cass. n. 13403 del 17/05/2019).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte d’appello omesso di esaminare la domanda di protezione umanitaria non verificando il collegamento tra la situazione soggettiva e la condizione generale del Paese di origine che avrebbero integrato una situazione di vulnerabilità non dovendo il ricorrente dedurre ragioni diverse o alternative rispetto a quelle fatte valere per le diverse e maggiori protezioni.

Il motivo è inammissibile perché, generico, esso manca di confrontarsi con la decisione impugnata che non viene riportata nei contenuti che si denunciano come violativi delle norme dedotte, mancando altresì, come più sopra indicato, di riportare il motivo di appello che si denuncia come erroneamente disatteso.

Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta solo intimata nella tardività ed irritualità della costituzione.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

 

 

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