Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25927 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 30876-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 10807/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

con l’ordinanza Cass. n. 10807 del 2019, questa Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale proposta da N.P. quale difensore di B.A., risultata vittoriosa nel giudizio contro Poste italiane, relativa all’ordinanza Cass. n. 6931 del 2018, la quale aveva omesso di disporre la distrazione delle spese di lite in favore del suddetto avvocato, dichiaratosi antistatario;

quest’ultimo denuncia, col presente ricorso, che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale Cass. 10807 del 2019 in motivazione ha erroneamente individuato il numero del provvedimento su cui operare la correzione, indicandolo come Cass. n. 7118 del 2018 e non come Cass. n. 6931 del 2018 (v. pag. 3);

Poste italiane s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il ricorso va accolto;

l’ordinanza di correzione n. 10807 del 2019 va corretta nei 7punti, a pag. 3 dell’ordinanza (penultimo capoverso della motivazione e dispositivo), in cui individua quale provvedimento su cui operare la correzione Cass. n. 7118 del 2018, in luogo di Cass. n. 6931 del 2018;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che alla pag. 3 dell’ordinanza n. 10807 del 2019, nei punti in cui è richiamata Cass. n. 7118 del 2018, deve leggersi e intendersi Cass. n. 6931 del 2018. Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

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