Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25927 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22219-2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO CHESO;

– ricorrente –

contro

PANIFICIO S. DI S.G. E C. SNC, B.M.,

S.O., S.L.;

– intimati –

Nonchè da:

B.M., S.O., S.L., tutti in

proprio e quali eredi di S.G. e altresì quali soci

illimitatamente e personalmente responsabili della società

PANIFICIO S. DI S.G. E C. S.N.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI GAROFALO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO CHESO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 276/16, del 15 febbraio 2016, della Corte di Appello di Venezia che – accogliendo parzialmente il gravame proposto, contro la sentenza n. 356/06, del 23 maggio 2006, del Tribunale di Bassano del Grappa, dalla società Panificio S. di S.G. & C. S.n.c. (d’ora in poi, “società S.”), nonchè da S.G., S.L. e S.O. e da B.M. – ha ridotto l’importo dovuto all’odierno ricorrente dalla società S., nonchè da S.L. e S.O. (anche quali eredi di S.G.) e da B.M., nella somma di Euro 171.442,26, oltre agli interessi legali, dalla pronuncia al saldo, sulla ulteriore somma di Euro 86.355,85.

2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di aver convenuto in giudizio la società S. ed i suoi soci personalmente ed illimitatamente responsabili, ovvero S.G., S.L. e S.O. (il primo deceduto nel corso del giudizio di appello), nonchè B.M., per esercitare azione di regresso ex art. 1950 c.c..

Deduce, infatti, che – per estinguere, in qualità di fideiussore, un debito della predetta società nei confronti dell’allora Banca Popolare di Castelfranco Veneto – aveva stipulato un mutuo con la società Banca Antoniana per l’importo di Euro 129.119,89, chiedendo, pertanto, su tali basi ai convenuti il pagamento di Euro 152.112,01, oltre ulteriori spese e interessi da settembre 2001 al saldo, con maggiorazione di interessi del 18,5% o quello diverso ritenuto di giustizia.

Costituitisi i convenuti solo all’udienza destinata agli adempimenti ex art. 184 c.p.c., gli stessi opponevano l’esistenza di un controcredito della società, dell’importo di Lire 100.000.000 (pari a Euro 51.645,69), credito del quale l’odierno ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione, non senza previamente rilevare la tardività dell’avversaria difesa, trattandosi – a suo dire – di eccezione di compensazione.

Fissata dall’adito giudicante udienza di precisazione delle conclusioni, dopo che le parti avevano provveduto agli adempimenti ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa in istruttoria per lo svolgimento di CTU, espletata la quale, ed autorizzato lo scambio di nuovi documenti, veniva pronunciata sentenza di condanna dei convenuti a pagare all’attore l’importo di Euro 210.602,60, con interessi fino al saldo al tasso del 5,805%.

Proposto gravame dai soccombenti, la Corte lagunare – anche in questo caso all’esito della rimessione della causa in istruttoria per esame testi ed integrazione della CTU – accoglieva parzialmente l’appello, rideterminando nella misura suindicata l’importo dovuto all’odierno ricorrente.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione S.A., sulla base di cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – si deduce “nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato” ex art. 112 c.p.c., oltre che “per violazione e falsa applicazione degli artt. 99,329 e 348 c.p.c.”.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha qualificato quella proposta, in primo grado, dai convenuti appellanti come “eccezione di pagamento”. Si assume, innanzitutto, l’erroneità di tale qualificazione, visto che l’anteriorità del supposto credito della società S. – asseritamente risalente al (OMISSIS) – rispetto a quello fatto valere dall’odierno ricorrente in via di regresso (atteso che il pagamento del debito dallo stesso garantito, quale fideiussore, risale al (OMISSIS)) impedirebbe di considerare il presunto esborso effettuato della società come “pagamento” in favore del garante. Inoltre, si censura la sentenza impugnata perchè la Corte territoriale, così decidendo, ovvero considerando la sollevata eccezione non come di “compensazione”, bensì “di pagamento”, avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, donde la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e la conseguente nullità della pronuncia.

Inoltre, poichè i convenuti/appellanti – a fronte del rilievo attoreo circa la tardività dell’eccezione di compensazione, essendo stata la stessa sollevata, come detto, solo in occasione degli adempimenti processuali ex art. 184 c.p.c. – nulla avrebbero mai dedotto in giudizio, peraltro neppure riproponendo l’eccezione in appello, risulterebbe integrata una violazione anche dell’art. 329 c.p.c. (avendo essi fatto acquiescienza al giudicato formatosi, sul punto, all’esito del primo grado, avendo il Tribunale testualmente affermato che essa “è stata tardivamente sollevata”) e art. 346 c.p.c., norma, quest’ultima, che impone a pena di decadenza la riproposizione in sede di gravame delle eccezioni precedentemente sollevate.

3.2. Con il secondo motivo – sempre proposto ai sensi, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1242 c.c. e dell’art. 180 c.p.c..

Si censura la sentenza impugnata giacchè essa, attraverso la riqualificazione in eccezione “di pagamento” di quella “di compensazione”, avrebbe dato rilievo ad un’eccezione non rilevabile d’ufficio, nonchè tardivamente proposta, con violazione, rispettivamente, dell’art. 1242 c.c. e dell’art. 184 c.p.c., norma, questa seconda, che consente il ricorso alla memoria da esso. contemplata solo a fini istruttori.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1241,1242 e 2946 c.c..

La sentenza della Corte territoriale è censurata perchè nulla avrebbe statuito sull’eccezione di prescrizione del – supposto – controcredito, già sollevata dall’odierno ricorrente in primo grado, ed in relazione alla quale i convenuti, nel proprio atto di appello, avevano invocato l’operatività dell’art. 1242 c.c., comma 2, non essendosi il credito della società, quantunque insorto nel (OMISSIS), ancora prescritto all’epoca della coesistenza, (OMISSIS), con il credito spettante al fideiussore.

Quanto alla supposta applicazione dell’art. 1242 c.c., comma 2, si rileva che, non potendo intendersi la compensazione effettuata dalla Corte di Appello come di natura “legale” (inoperante, allorchè il controcredito – come nella specie – sia oggetto di contestazione; è citata Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2010, n. 13208), la stessa potrebbe, in astratto, ricondursi alla sola compensazione giudiziale, rispetto al quale, però, l’applicazione della norma suddetta è stata esclusa (è citata Cass. Sez. Lav., sent. 20 gennaio 1987, n. 592). Il tutto, peraltro, senza tacere del fatto che la compensazione giudiziale non sarebbe comunque ammissibile, alla stregua del principio secondo cui essa può operare nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltrechè esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione, condizione da ritenere carente non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti – come nella specie – contestata l’esistenza (è citata, in particolare, Cass. sez. 3, sent. 25 settembre 2000, n. 12664).

3.4. Con il quarto motivo – del pari formulato ai sensi, congiuntamente, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – si ipotizza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c..

Si contesta la decisione impugnata per avere affermato l’esistenza del controcredito della società S. sulla base della deposizione resa da un teste, Bo.Gi., del quale era stata eccepita, fin dal primo grado, l’incapacità a testimoniare, senza che il giudice di appello abbia motivato circa l’eventuale infondatezza dell’eccezione.

Infatti, il teste escusso – il quale ha riferito (sul presupposto di essere stato incaricato dai fratelli S.G. e S.A. di presentare una proposta transattiva alla Banca Popolare di Castelfranco Veneto, per definire le posizioni debitorie delle rispettive imprese) che la somma di Lire 100.000.000, ricevuta a tale scopo dal primo, venne, invece, utilizzata, dal secondo, per altre finalità – era stato denunciato dall’odierno ricorrente per appropriazione indebita, e quindi avrebbe potuto essere chiamato in quel giudizio per rispondere dell’utilizzo di detta somma, oggetto del (presunto) controcredito opposto in compensazione.

3.5. Infine, con il quinto motivo – formulato ai sensi, congiuntamente, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – si ipotizza “violazione del principio di eguaglianza ed imparzialità di cui all’art. 3 Cost.”, nonchè “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 253 c.p.c., comma 1, e art. 257 c.p.c., oltre che vizio di motivazione”.

Si censura il fatto che il giudice di appello, escusso il teste Bo. (sebbene incapace, secondo il ricorrente, ex art. 246 c.p.c.) su una circostanza – il versamento di Lire 100.000.000 ad S.A. – non ricompresa nei capitoli di prova, si sarebbe, poi, rifiutato di ammettere una domanda a chiarimento, formulata dalla difesa dell’odierno ricorrente su quella stessa circostanza, assumendone l’estraneità ai capitoli ammessi.

In questo modo, il giudice – oltre a motivare in maniera contraddittoria il diniego della domanda, donde l’ipotizzato vizio di motivazione – avrebbe dato vita ad un’ingiustificata disparità di trattamento tra le parti, violando, altresì, le norme (è citata, a supporto del motivo, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18896) che consentono al giudice di rivolgere al teste “tutte le domande utili a chiarire i fatti” (art. 253 c.p.c., comma 1), e di richiamare a deporre il teste già escusso (art. 257 c.p.c.).

4. Hanno resistito, con controricorso, la società S., nonchè S.L. e S.O., oltre a B.M., svolgendo anche ricorso incidentale.

4.1. Con riferimento al ricorso principale formulano, in via preliminare, due eccezioni.

In primo luogo, ne è ipotizzata l’improcedibilità per mancato deposito, unitamente alla copia notificata della sentenza impugnata, della relata di notificazione, e ciò alla stregua dell’affermazione giurisprudenziale secondo cui, allorchè “il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della stessa, senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia, con la relata, nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, – “id est” entro venti giorni dall’ultima notificazione alle parti -, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo all’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero al deposito da parte sua di una copia con la relata o alla presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (è citata Cass. Sez. 1, sent. 19 aprile 2016, n. 7741).

In secondo luogo, si rileva come il ricorso sia stato proposto anche avverse la società S., nei confronti della quale, però, risulterebbe inammissibile, avendo la stessa – nelle more del secondo grado di giudizio – cessato ogni attività ed essendo stata cancellata dal registro delle imprese.

Quanto, invece, al merito delle censure, si assume l’infondatezza del primo motivo del ricorso principale, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., richiamando il principio secondo cui il giudice di appello resta libero di operare una qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in lite diversa da quella operata dal primo giudice. In ordine, invece, alla ipotizzata violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c., gli odierni controricorrenti – non senza premettere di aver comunque impugnato la decisione resa, sul punto, dal primo giudice – evidenziano come la censura si fondi su un presupposto erroneo, ovvero che, nella specie, fosse stata sollevata un’eccezione di compensazione in senso proprio, mentre era sufficiente un’eccezione – di avvenuto pagamento (o di compensazione impropria) – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, senza vincoli preclusivi.

Il medesimo rilievo è posto a confutazione del secondo e del terzo motivo di ricorso, ribadendosi che il giudice d’appello ha fatto solo applicazione d’ufficio – come era legittimato – di un meccanismo meramente contabile di riduzione delle poste di dare-avere nascenti da un unico rapporto, meccanismo sottratto alla disciplina sia sostanziale che processuale della compensazione.

Con riferimento al quarto ed al quinto motivo si sottolinea, per un verso, come nessuna incapacità a testimoniare fosse ipotizzabile in capo al teste Bo., non portatore di alcun interesse che ne legittimasse l’intervento in giudizio, di talchè bene avrebbe fatto la Corte veneziana a non esaminare l’eccezione, la quale, oltretutto, non sarebbe stata neppure ritualmente sollevata, non essendo avvenuta immediatamente dopo l’escussione, a nulla rilevando la previa opposizione all’esame del teste (è citata Cass. Sez. Lav., sent. 19 agosto 2014, n. 18036); quanto alla violazione dell’art. 253 c.p.c., comma 1, e art. 257 c.p.c., si sottolinea come il precedente richiamato non sia conferente e che, in ogni caso, il giudice ha la facoltà (ma non l’obbligo) di rivolgere al teste domande a chiarimento.

4.2. Il ricorso incidentale si articola su due motivi.

4.2.1. Con il primo motivo, si ipotizza – ai sensi, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – “nullità della sentenza di secondo grado per “error in procedendo””, segnatamente per “omessa pronuncia”, con “violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Si censura la decisione della Corte veneziana, perchè essa avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame teso a dimostrare la carenza dei presupposti per l’azione di regresso, e comunque la non fondatezza della stessa, per effetto della proposizione di eccezione di dolo generale. L’odierno ricorrente, infatti, aveva agito per la rifusione di una spesa – il saldo dell’esposizione debitoria della società S. presso la Banca Popolare di Castelfranco Veneto – che egli stesso avrebbe dolosamente contribuito a causare, facendo fallire, con il proprio contegno, la possibile transazione con l’istituto di credito, avendo utilizzato, ad altri fini, la somma messa a disposizione, a quel precipuo scopo transattivo, dal fratello G..

Siffatte circostanze, già dedotte in primo grado, erano state riproposte in appello attraverso specifico motivo di gravame, la cui decisione – omessa dalla Corte veneziana, con conseguente nullità della sua pronuncia – avrebbe determinato non già, come avvenuto, la riduzione del “quantum debeatur” a carico dei convenuti/appellanti, bensì l’esclusione dello stesso “an debeatur”.

4.2.2. Con il secondo motivo si ipotizza – ai sensi, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione”.

Si censura la sentenza in relazione alla correttezza dell’importo del quale – pur detraendo la somma corrispondente al controcredito della società S. – il ricorrente è stato ritenuto creditore, visto che lo stesso sarebbe stato “grandemente sovrastimato”.

Si assume, in particolare, che la Corte veneziana avrebbe erroneamente presupposto che gli appellanti non ebbero a contestare nè “il conteggio effettuato dal consulente tecnico” (mentre “apposite censure” erano state mosse avverso gli elaborati peritali redatti sia in primo che in secondo grado, e “ai dati aritmetici ivi contenuti, avanzando finanche dubbi sulla corretta interpretazione del quesito da parte di uno degli ausiliari), nè la pretesa di S.A. di ottenere la somma di Euro 294.723.551 quale quota di debito facente capo alla società, pretesa, viceversa, messa in discussione, essendosi contestati i presupposti stessi dell’azione di regresso.

Si evidenzia, in particolare, che le critiche riguardarono il sistema di calcolo degli interessi, nonchè la quota percentuale del debito verso la banca – individuata dal CTU nel 59% – posto a carico della società.

5. S.A. ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale dei già soci della società S..

In particolare, quanto all’eccepita improcedibilità della propria impugnazione, si richiama a quel diverso indirizzo giurisprudenziale che ricollega siffatta sanzione esclusivamente al mancato deposito della sentenza e non pure della relata di notificazione (è richiamata, in particolare, Cass. Sez. Lav., sent. 14 marzo 2008, n. 7027).

Inoltre, sottolinea la necessità di un “aggiornamento ermeneutico della portata dell’art. 369 c.p.c.”, evidenziando l’esistenza di una lacuna di coordinamento normativo tra tale disposizione e la disciplina recata dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, non essendo regolamentata l’ipotesi – come la presente – in cui la notifica della sentenza poi impugnata avvenga a mezzo “PEC”, giacchè il legale che abbia ricevuto la notifica non è in possesso delle ricevute di accettazione della consegna, potendo produrre solo il messaggio ricevuto e i suoi allegati. In una simile condizione, dunque, egli si trovava nell’alternativa “di depositare una copia autentica della sentenza impugnata rilasciata con tutti i “crismi” dalla cancelleria della Corte di Appello” (che è quanto è stato fatto nel caso di specie), oppure stampare, dichiarare autentica e depositare in cancelleria una copia della sentenza notificatagli a mezzo “PEC” dagli odierni controricorrenti-ricorrenti incidentali, correndo il rischio però che gli venisse, da quest’ultimi, legittimamente contestata la non piena “conformità-autenticità” della medesima copia, “giacchè mancante delle “ricevute di accettazione e consegna” di cui, come detto, può disporre soltanto la parte notificante”.

Quanto all’altra eccezione preliminare, il ricorrente ribadisce di aver agito anche nei confronti dei (già) soci della società S..

In relazione, infine, ai motivi di ricorso incidentale, si assume che essi riguardino il merito della vertenza, non essendo, pertanto, esaminabili nella presente sede di legittimità.

6. Entrambe le parti avevano depositato memoria, in vista dell’adunanza camerale del 29 maggio 2018.

8. In occasione dell’adunanza camerale del 6 giugno 2019, le parti presentavano nuove memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. “In limine”, vanno esaminate – per respingerle – le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso principale, sollevate dai controricorrenti.

9.1. Quanto, in particolare, alla prima eccezione (basata sul rilievo che la società S. risulta essersi estinta, nelle more del giudizio di appello, donde l’eccepita inammissibilità, verso di essa, del ricorso per cassazione proposto da S.A.), deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, in materia di eventi interruttivi del processo, hanno superato il principio (ancora di recente da esse enunciato) secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.

Esse, infatti, hanno confutato l’argomento dottrinario – definito di origine “chiovendiana” – secondo cui, verificatosi la morte o la perdita della capacità di una parte “tra un grado e l’altro del processo”, sarebbe necessario affermare, sempre e comunque, “l’imprescindibilità della nuova realtà soggettiva venutasi a determinare, con la conseguenza che il nuovo grado di giudizio andrebbe instaurato da e contro i soggetti reali” (nel caso che qui occupa, solo i soci della società cancellata dal registro delle imprese), ovvero le “parti sostanziali interessate attualmente dalla controversia ed al processo” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 4 luglio 2014, n. 15295).

Il citato arresto delle Sezioni Unite, infatti, ha espresso “un forte ripensamento circa il fatto che quell’idea dottrinaria del processo possa essere trasferita nella materia in questione”, e ciò sul rilievo che la nozione di “giusta parte” dovrebbe essere intesa pur sempre in senso processuale (e non sostanziale), identificandosi con “quella che ha instaurato”, ovvero, con “quella contro cui è stato instaurato il giudizio”. Ne è derivata, dunque, l’enunciazione del principio secondo cui la “incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte”, e ciò come se l’evento non si fosse verificato, “risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 15295, cit.).

Pertanto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, verso la società S., va rigettata.

9.2. Del pari, debbono ritenersi superati i dubbi – dei quali anche l’ordinanza interlocutoria adottata da questa Corte dava conto – in ordine alla procedibilità del ricorso principale.

9.2.1. In relazione a tale questione occorre, innanzitutto, evidenziare come il contraddittorio tra le parti abbia esclusivamente investito il tema dell’improcedibilità del ricorso principale per mancato deposito, unitamente alla copia notificata della sentenza impugnata, anche della relata di notificazione.

Sul punto, il ricorrente principale – già con la memoria depositata prima dell’adunanza camerale del 29 maggio 2018 – ha richiamato il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 2 maggio 2017, n. 10648, Rv. 643945-01). Orbene, la prima delle due alternative, prospettate dalle Sezioni Unite, è quella che ricorre nel caso di specie, avendo i controricorrenti (e ricorrenti incidentali) allegato, al proprio controricorso, “copia autentica della sentenza n. 276/2016 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 14 dicembre 2015, pubblicata il 15 febbraio 2016, con relata di notificazione al sig. S.A., presso il procuratore costituito in secondo grado”.

9.2.2. Nondimeno, il richiamo a tale arresto delle Sezioni Unite del 2017 – che concerne il caso della notificazione di sentenza redatta in formato “analogico” – non basterebbe a superare i dubbi sulla procedibilità del ricorso esperito da S.A., visto che, nel caso che occupa, rileva (come evidenziato dalla già più volte menzionata ordinanza interlocutoria di questa Corte del 19 febbraio 2019) una sentenza redatta, invece, in “ambiente digitale”.

Di conseguenza, il difensore del soggetto destinatario della notificazione – vale a dire, l’odierno ricorrente principale S.A. – avrebbe dovuto (ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 9-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, che tale potere conferisce al difensore) attestare la conformità a detto originale, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, della copia analogica depositata, pena, altrimenti, l’improcedibilità del ricorso.

Tuttavia, ed a prescindere dall’idoneità – ad evitare tale esito dell’asseverazione effettuata dal predetto legale il 21 maggio 2019 (ed allegata alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata in vista dell’adunanza camerale del 6 giugno 2019, giacchè potrebbe dubitarsi della tempestività di una simile iniziativa), ciò che rileva, ai fini della sanatoria della surriferita improcedibilità, è la circostanza che i controricorrenti, sebbene addebitino al difensore di S.A. di non aver provveduto ad una (tempestiva) asseverazione, in nessuno dei propri scritti defensionali operano un formale disconoscimento della conformità della copia informale all’originale telematico.

Trova, pertanto, applicazione quanto – di recente – precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 25 marzo 2019, n. 8312, in particolare il punto “sub” a del p. 34), ovvero che in caso di “sentenza impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente, necessariamente inserita nel fascicolo informatico”, nel “caso, caratterizzato dal deposito di copia semplice della sentenza, la sanatoria potrà conseguire dalla mancata contestazione” (da parte dei controricorrenti) “ai sensi dell’art. 23 CAD, comma 2”, ovvero del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 32.

Si è, infatti, ritenuto che “in modo analogo a quanto accade per il ricorso nativo digitale notificato via PEC” (come già ritenuto da Cass. Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n. 22438, Rv. 650462-01) “anche nel caso della sentenza non autenticata notificata per via telematica e poi depositata (in termini) il coinvolgimento del controricorrente anche sotto forma di “non contestazione” – della conformità della copia notificata all’originale appare del tutto rispondente ai principi del giusto processo” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 8312 del 2019, cit., in particolare, p. 27).

10. Passando ad esaminare il merito delle proposte impugnazioni, deve osservarsi che la questione oggetto del primo motivo di ricorso incidentale presenta carattere pregiudiziale e va, dunque, scrutinata con precedenza rispetto ad ogni altra.

10.1. Infatti, ove si riconoscesse la ricorrenza del vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, in ordine al motivo di gravame, proposto dagli odierni ricorrenti incidentali, teso a dimostrare l’assenza dei presupposti che consentivano ad S.A. di agire in regresso ex art. 1956 c.c., diventerebbe inutile interrogarsi sull’opponibilità allo stesso, in compensazione, dell’eventuale controcredito della società S. (vale a dire, quanto forma oggetto del ricorso principale).

10.1.1. Nondimeno, la censura è inammissibile.

10.1.2. Non essendo stato, infatti, riprodotto in controricorso il motivogravame la cui decisione sarebbe stata omessa dalla Corte lagunare, deve farsi applicazione del principio secondo cui “è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015, n. 10749, Rv. 636133-01).

Nè, in senso contrario a tale esito, potrebbe addursi la circostanza che quello denunciato è un vizio processuale, rispetto al quale questa Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso agli atti del giudizio.

Difatti, ancora di recente, è stato ribadito che la “deduzione con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (così, da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6014, Rv. 648411-01).

In conclusione, deve ritenersi, nella specie, non rispettata la condizione di ammissibilità di cui all’art. 366 cod. proc., comma 1, n. 6), la cui operatività, come chiarito da tempo da questa Corte, “non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge”, ma che “risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01).

11. Venendo, invece, all’esame del ricorso principale (all’esito del cui scrutinio si procederà all’esame del secondo motivo di ricorso incidentale), lo stesso è fondato, nei limiti di seguito precisati.

11.1. In particolare, il primo, secondo e terzo motivo – che si possono esaminare congiuntamente, data l’interdipendenza delle questioni che sollevano, attinenti alla correttezza, o meno, della decisione del giudice di appello di detrarre, dall’importo del credito dovuto al S., quello spettante all’omonima società, sul presupposto che quella proposta da essa (e dai suoi soci) proposta fosse una eccezione “di pagamento” – risultano fondati, per quanto di ragione.

11.1.1. La sentenza impugnata qualifica come “eccezione di pagamento” quella sollevata dai soggetti convenuti in giudizio, all’atto della loro – tardiva – costituzione in primo grado (giacchè avvenuta in occasione degli incombenti ex art. 184 c.p.c.), alludendo con tale locuzione, evidentemente, alla cd. “compensazione impropria”.

Si tratta di verificare se tale qualificazione sia corretta, ovvero come assume il ricorrente – non si tratti di una compensazione in senso proprio, tardivamente sollevata, o, comunque, se sussistano i presupposti per la sua operatività (ciò di cui S.A. dubita, in particolare con il terzo motivo di ricorso).

Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte quando “la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un unico rapporto, si è in presenza di una ipotesi di compensazione cd. impropria, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte” (Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2016, n. 12302, Rv. 640321-01). Si è, inoltre, precisato che tale fenomeno, “pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d’ufficio da parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 2) che sostanziale (concernente essenzialmente l’arresto della prescrizione ex art. 1242 c.c., comma 2 e la incompensabilità del credito dichiarato impignorabile ex art. 1246 c.c., comma 1, n. 3 e art. 545 c.p.c.)” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 2006, n. 18498, Rv. 593967-01).

Nondimeno, è stato di recente pure precisato che se alla compensazione “impropria” sono “inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poichè in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere”, ciò “non significa che la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche allorquando il credito opposto in compensazione sia privo dell’attributo della certezza” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 23 marzo 2017, n. 7474, Rv. 644828-01). Difatti, “ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell’autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi – o di pronta e facile liquidazione – ed esigibili)”, giacchè “affermare che ai fini della compensazione propria il credito opposto in compensazione debba essere certo, mentre ai fini di quella impropria possa non esserlo, porterebbe, sul piano pratico, a conseguenze inaccettabili”, ed in particolare che sarebbe “procrastinata la pronuncia sul credito azionato, imponendosi al titolare di esso di attendere l’accertamento del controcredito opposto in compensazione impropria dalla controparte”, ciò che “non si verificherebbe, invece, nel caso di compensazione propria”, visto che – come ritenuto da Cass. Sez. Un., sent. 15 novembre 2016, n. 23255, Rv. 641764-03 – “la non certezza del controcredito osta alla compensazione, sia legale che giudiziale, in base all’art. 1243 c.c., comma 2” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 7474 del 2017, cit.).

11.1.2. Orbene, nel caso in esame, essendo il controcredito posto in compensazione “impropria” contestato nella sua esistenza (oltre che nel suo ammontare), già questa circostanza avrebbe dovuto ostare a quel tipo di “accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite” in cui, come detto, la compensazione “impropria” si sostanzia; e ciò a prescindere dal fatto se, nella specie, i due crediti “compensati” si potessero ritenere, effettivamente, “attinenti ad un unico rapporto”.

In questi termini, pertanto, i tre motivi del ricorso principale in esame vanno accolti, avendo S.A. – in particolare con il terzo motivo del proprio atto di impugnazione – censurato l’operatività della compensazione, in ragione del fatto che il “controcredito” fatto valere dalla società S. era stato, da esso, contestato sia in punto “an”, che in punto “quantum”.

11.2. I motivi quarto e quinto del ricorso principale, sono, invece, entrambi non fondati.

11.2.1. In relazione, infatti, al quarto motivo, coglie nel segno il rilievo dei controricorrenti secondo cui, in tema di prova testimoniale, “l’eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all’incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata”, non assumendo rilievo “che la parte abbia preventivamente formulato, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., una eccezione d’incapacità a testimoniare, che non include l’eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione” (Cass. Sez. Lav., sent. 19 agosto 2014, n. 18036, Rv. 632027-01).

11.2.2. In ordine al quinto motivo, l’infondatezza discende dal fatto che, nè il ricorso, nè la sentenza impugnata danno atto di un’immediata contestazione, da parte del legale dell’odierno ricorrente, sia in relazione all’interrogazione del teste su circostanze diverse da quelle capitolate, sia circa la mancata ammissione di domande a chiarimenti. Da ciò, quindi, deve trarsi la conclusione argomentando da quanto affermato da Cass. Sez. 2, sent. 12 giugno 2015, n. 12192, Rv. 635622-01 – che la parte “abbia rinunciato, implicitamente, con il proprio contegno processuale (…) a dolersi dell’inosservanza delle regole relative alla deduzione ed escussione della prova”, non potendo, pertanto, “in seguito elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, che resta sanata per effetto di acquiescenza”.

12. Tornando all’esame del ricorso incidentale, il secondo motivo è inammissibile.

12.1. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui, nel vigore del “novellato” testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della CTU non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell’indicazione delle ragioni del detto recepimento”, dovendo il ricorrente indicare – a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – “il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività””, ciò che questa Corte ha ritenuto debba escludersi qualora, come avvenuto anche nel caso in esame, nella “articolazione delle censure” non venga specificatamente indicato in quale parte la CTU “non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, limitandosi la ricorrente a giustapporre le proprie valutazioni (…) alle conclusioni dei consulenti”, senza che siano “precisati i passaggi della consulenza nella quale siano mancati l’esame e la confutazione dei rilievi di parte” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18391, non massimata).

13. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento ai primi tre motivi di ricorso principale, rinviando alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione nel merito, conformemente ai principi di cui al p. 11.1.1., oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

14. A carico dei ricorrenti incidentali sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi tre motivi del ricorso principale, rigettando sia i motivi quarto e quinto di detto ricorso, sia il ricorso incidentale, cassando, in relazione, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA