Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25927 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. un., 05/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati ROSSI ANTONIO, Mario

Nuvolari e Pietro Sciubba, elettivamente domiciliata presso lo studio

legale di quest’ultimo, in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MANTOVA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente din-nanzi al Tribunale di Mantova, R.G. n. 3846/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusione del P.M., in persona dell’Avvocato Generale

Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Cooperativa sociale Società Dolce ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Mantova, il Comune di Mantova e ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l’esistenza di un contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello abitativo, intercorrente tra il Comune di Mantova ed essa attrice a far tempo dal 31 luglio 2000, avente ad oggetto il godimento dell’immobile sito in (OMISSIS), attualmente adibito a sede del Centro Diurno Disabili “Tam Tam”, per un canone annuale di Euro 15.493,71; per sentire conseguentemente accertare che il contratto di locazione, in mancanza di valida disdetta è attualmente prorogato sino alla data del 31 luglio 2012, con ogni correlato diritto dell’attrice di godere sino a questa data dell’immobile suddetto.

Il Comune di Mantova si è costituito e ha eccepito l’infondatezza della domanda, proponendo altresì domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’azione giudiziale promossa dalla Società Cooperativa attrice.

Disposto il mutamento di rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c., ed espletata la prova testimoniale articolata dal Comune, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza il giudice ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie.

Con ricorso notificato il 13 dicembre 2010 la Cooperativa sociale Società Dolce ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che venga affermata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e in particolare la competenza del Tribunale di Mantova a decidere delle domande proposte nei confronti del Comune di Mantova con l’atto di citazione descritto al R.G. n. 3846/2008; in subordine ha chiesto che venga accertato quale giudice abbia giurisdizione a decidere delle medesime domande.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il regolamento – che sottopone alle Sezioni Unite la questione se spetti al giudice ordinario ovvero a quello amministrativo accertare l’esistenza di un rapporto di locazione di un immobile concesso all’attrice dal Comune di Mantova per consentire l’erogazione di un servizio socio assistenziale, oggetto di convenzione stipulata con la ASL della Provincia di Mantova – deve essere risolto nel senso che la giurisdizione sulla domanda proposta dalla Cooperativa sociale Società Dolce nei confronti del Comune di Mantova spetta al giudice amministrativo.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la giurisdizione si determina sulla base della domanda ma, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione ed in base al quale la domanda viene identificata. L’applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l’apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di Cassazione e in materia anche giudice del fatto), ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito nè, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis (Cass., S.U., n. 17061 del 2006; Cass., 5.U., n. 10375 del 2007).

Nel caso di specie è la stessa ricorrente ad affermare che con il Comune di Mantova è intervenuta, in data 13 agosto 1999, una convenzione relativa alla concessione in uso dello stabile adibito a centro socio educativo situato in Mantova, via Concezione n. 22, e ciò nell’ambito di un appalto per la erogazione di servizi socio assistenziali che vedeva la Cooperativa ricorrente nel ruolo di appaltatore; che successivamente alla scadenza del suddetto contratto (31 dicembre 1999), l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Mantova ha approvato la convenzione con la cooperativa ricorrente per il periodo compreso tra il 1 aprile 2000 e il 31 dicembre 2002, che aveva ad oggetto l’espletamento, da parte della Cooperativa, del servizio socio assistenziale direttamente erogato a favore dell’Azienda sanitaria locale; che al fine di consentire ad essa ricorrente il godimento dell’immobile per l’erogazione del servizio veniva concluso con il Comune di Mantova un differente accordo, in data 25 gennaio 2001, con decorrenza retroattiva dal 31 luglio 2000, con il quale il Comune concedente si obbligava alla consegna dell’immobile alla cooperativa, dietro corrispettivo annuale di lire 30 milioni; che per effetto di tale nuovo accordo la Cooperativa “concessionaria” assumeva la figura di consegnataria del bene; che il rapporto di concessione in uso in essere tra le parti era poi proseguito in forza di successivi atti di rinnovo del contratto, così come era proseguito il rapporto tra la Cooperativa ricorrente e l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Mantova. Ed ancora, è la stessa ricorrente a riferire che la sua richiesta inoltrata al Comune e volta a sollecitare la riqualificazione de rapporto intercorrente in ordine al godimento dell’immobile in termini di contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione, con conseguente applicazione della L. n. 392 del 1978 – che avrebbe comportato la proroga della scadenza del contratto al 31 luglio 2012 – era stata disattesa dal Comune, il quale aveva negato la sussistenza del rapporto di locazione ed aveva intimato alla Cooperativa ricorrente il rilascio dei locali alla data di scadenza (31 dicembre 2008).

Appare dunque evidente che il rapporto intercorso tra la Cooperativa ricorrente e il Comune di Mantova non possa essere in alcun modo qualificato come di locazione, non solo e non tanto perchè così non è stato qualificato dalle parti, ma perchè il godimento dell’immobile è stato strettamente collegato e strumentale rispetto all’espletamento del servizio assistenziale, oggetto del rapporto principale, dalla stessa ricorrente qualificato come di concessione.

Orbene, è noto che, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, (ora art. 133, lett. b, del codice del processo amministrativo), la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste ogniqualvolta la controversia, promossa per il rifiuto dell’autorità amministrativa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell’atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell’amministrazione e del concessionario; ipotesi, questa, che si è verificata nel caso di specie, in cui si discute dell’obbligo della Cooperativa di restituire l’immobile al Comune sulla base delle previsioni della concessione.

Del resto queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che “in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la norma di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, deve essere interpretata – ad onta del suo tenore letterale (che si riferisce ai ricorsi contro atti e provvedimenti) – nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale ricorre anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell’autorità pubblica, purchè la controversia, promossa per il rifiuto dell’autorità di riconoscere il diritto alla rinnovazione della concessione, coinvolga il contenuto dell’atto, cioè i diritti e gli obblighi dell’Amministrazione e del concessionario stesso, in quanto, in tal caso, la giurisdizione del giudice amministrativo sull’esistenza di un provvedimento impugnabile si estende a quella dipendente, relativa all’accertamento dell’esistenza o meno del diritto alla rinnovazione, vantato dal privato, senza che abbia rilievo la circostanza che il rapporto concessorio si sia (come nella specie) esaurito per decorrenza del relativo termine, atteso che la riserva di giurisdizione de qua afferisce al rapporto, indipendentemente dall’esistenza attuale dell’atto, purchè la controversia ponga in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico o funzionale” (Cass., S.U., n. 10157 del 2003; Cass., S.U., n. 241S del 2011).

Il regolamento va dunque risolto nel senso che la controversia attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Montava rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Le parti vanno conseguentemente rimesse dinnanzi al TAR territorialmente competente.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul regolamento, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinnanzi al TAR competente territorialmente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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