Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25926 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. un., 05/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. LUPI Fernando – Presidente di sez. –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23153/2010 proposto da:
C.M., D.R.N., P.S.,
B.P., CA.MA., B.A., S.
A., CE.MA., P.M., C.N.,
C.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO
41, presso lo studio dell’avvocato PEZZALI PAOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato CANTA Nunzio, per delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 37, presso lo studio dell’avvocato
CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato LIOCE
Mariangela, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4028/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 23/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI TASI;
udito l’Avvocato Roberto CIOCIOLA per delega dell’avvocato Mariangela
Lioce;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA
Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che l’avvocato C.N., difensore dei ricorrenti, in data 3.10.2011 ha presentato istanza di rinvio della discussione della causa in quanto affetto da sindrome di gravità tale da non consentirgli di essere presente alla relativa udienza, come attestato da certificato di ricovero presso il reparto di medicina-oncologia dell’Ospedale Generale Regionale (OMISSIS) allegato all’istanza;
Ritenuto che l’istanza sia meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
LA CORTE rinvia a nuovo ruolo per legittimo impedimento del difensore.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011