Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25925 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25925

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19854/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B. LAVORAZIONI CALZATURE DI B.G. & C. SNC,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BREGNANO 9, presso lo studio

dell’avvocato CINZIA PIETROLUCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato NARCISO RICOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. delle Marche, n. 80/09/09 dep. il 09/06/09, che su ricorso contro l’avviso di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello dell’Agenzia.

La C.T.R. ha in particolare ritenuto che il mancato o tardivo versamento di una rata del condono non ne precluda l’efficacia, e che, avendo la contribuente versato le rate per cui si era obbligata con la domanda di condono, seppure l’ultima con tre giorni di ritardo, non abbia tale comportamento determinato alcun danno per il Fisco.

La società contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) per avere la C.T.R. erroneamente statuito che il mancato o tardivo versamento di una rata del condono non ne precluda l’efficacia.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9 bis), per avere la C.T.R. considerato il ritardo di tre giorni nel versamento dell’ultima rata di condono inidoneo a determinare un danno erariale, dovendosi invece valutare tale fatto estraneo alla fattispecie normativa di cui all’art. 9 bis Legge cit..

3. Il ricorso va accolto, in base a giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, secondo cui in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto, nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Cass. n. 21364 del 30/11/2012).

Ciò in quanto trattasi di condono tributario “clemenziale” che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni o concede modalità di favore per il loro pagamento, ma non prevede alcuna forma di accertamento tributario straordinario e non comporta alcuna incertezza in ordine al “quantum” dovuto dal contribuente, sicchè, in quest’ultima ipotesi, non può ritenersi applicabile il principio in base al quale, nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 16, comma 2, della Legge citata, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l’iscrizione a ruolo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali (Cass. n. 379 del 13/01/2016).

Pertanto, in ipotesi, come quella in esame, di ritardato pagamento di una delle rate successive alla prima, ai fini del perfezionamento del condono – che produce la definizione della lite pendente – è necessario l’integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta (ex multis Cass. n. 26683 del 2016; n. 8420 e n. 8149 del 2015; n. 7852/2015, n. 1003/2015, n. 973/2015, n. 420/2015; n. 10997/2014).

4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

5. In relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione si compensano le spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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