Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25925 del 19/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25925 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 5180-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso
l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE
ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati CLA VELLI
ROSSANA e MURA NIVES giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GIORGI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO
SERGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/11/2013

avverso la sentenza n. 1094/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 18/10/2011, depositata il 17/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Clavelli Rossana difensore della ricorrente che si

è presente il RG. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che
aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 05180 sez. ML – ud. 16-09-2013
-2-

riporta agli scritti;

FATTO e DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 16
settembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente

” Con sentenza del 10 maggio 2011 il Tribunale di Prato accoglieva in
parte la domanda avanzata da Giorgi Massimo e dichiarava la illegittimità
del trasferimento disposto da Poste Italiane s.p.a. contestualmente alla
riammissione in servizio conseguente alla dichiarazione di nullità del
termine apposto al contratto di lavoro; il Tribunale, tuttavia, riteneva che
le dimissione rassegnate dal lavoratore in esito al trasferimento non
fossero affette da alcuno dei vizi della volontà denunciati e rigettava il
relativo capo della domanda.
La Corte di appello di Firenze, decidendo sull’appello principale proposto
dal Giorgi e su quello incidentale di Poste Italiane s.p.a. , con sentenza del
17 novembre 2011, annullava le dimissioni rassegnate il 4.8.2006,
dichiarava che il rapporto di lavoro era ancora in essere, condannava la
società al ripristino del detto rapporto e rigettava l’appello incidentale.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a due articolati motivi.
Il Giorgi è rimasto intimato.

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in
data 6 settembre 2012 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal

risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi
giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il
verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare
l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere
consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse
ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale
interesse (cfr. Cass., SU, 29 novembre 2006 n. 25278).
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.”

2

lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A.,

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo il ricorso
inammissibile.

disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le
parti.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2013.

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA