Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25924 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25924

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18399/2010 proposto da:

R.F., R.G., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato GIOVANNI MARIA BETTONI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 15/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

R.G. e F., personalmente e nella qualità di legali rappresentanti, soci e amministratori della R. interni design e contract s.n.c., ricorrono per la cassazione della sentenza della C.T.R. delle Marche, n. 81/02/2009, depositata il 15/05/2009, che, su ricorso avverso avviso di accertamento per Irpef e Irap per l’anno 2000, ha rigettato l’appello dei contribuenti, confermando la decisione di primo grado.

La C.T.R., previa riunione dei ricorsi della società e dei soci, ha ribadito la legittimità dell’atto impositivo, basato su verifiche bancarie, ritenendo non adempiuto l’onere della prova contraria da parte dei contribuenti, che non hanno forniti elementi atti a chiarire la dinamica delle transazioni contestate, intercorse con operatori delle ex Repubbliche sovietiche.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Preliminare e assorbente rispetto all’analisi dei motivi del ricorso è la verifica della sua ammissibilità.

Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve infatti trovare applicazione l’art. 366-bis, c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale: “Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (ex multis Cass. n. 1013/2015;. n. 30640 del 2011; n. 24255/11; n. 5447 del 2010; S.U. 11652/08; 16528/08. Cfr. in relazione alle stesse parti Cass. n. 23495/2016).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese, liquidate in Euro 6.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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