Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25924 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1364-2019 proposto da:

D.N.D.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA REITANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA

CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 557/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di L’Aquila, riformando la sentenza del Tribunale di Teramo, e in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps ha statuito l’insussistenza del diritto di D.N.E. a percepire l’assegno sociale, avendo accertato che non era emersa prova in atti dello stato di bisogno dell’appellato (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6);

ha rilevato che, vista la natura sussidiaria della prestazione, il D.N. avrebbe dovuto rivolgere la richiesta di sostentamento a chi era obbligato alla solidarietà parentale, prima ancora che alla solidarietà generale, mentre aveva rinunciato all’assegno di mantenimento del coniuge separato, ponendosi volontariamente in uno stato di bisogno;

ha, in particolare, sottolineato l’esistenza di un rapporto sbilanciato fra i coniugi, dato che la moglie separata dell’appellato, privo di redditi e di beni, era proprietaria di una casa di abitazione e titolare di una congrua pensione mensile;

ha ritenuto che la rinuncia al mantenimento sottendeva un intento elusivo e un comportamento simulatorio rivolto ad occultare il possesso di redditi ostativi all’accesso alla prestazione sociale, e che tale conclusione era risultata rafforzata per la ricorrenza di alcune specifiche circostanze e per la loro consecutività temporale:

a) l’omologazione della separazione avvenuta pochi mesi prima (12 gennaio 2016) del compimento dell’età pensionabile richiesta (21 maggio 2016); b) la revisione dell’accordo economico dopo soli tre mesi dalla separazione, con il conferimento al D.N. di un assegno di mantenimento irrisorio di Euro 70 mensili da parte della moglie separata, titolare di una pensione dell’ammontare di Euro 2.079,09;

D.N.D.M.E. ha chiesto la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

l’Inps ha opposto difese con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., dell’art. 113c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost.” afferma che lo stato di bisogno richiamato dalla Corte territoriale in attuazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, sarebbe stato comprovato in giudizio attraverso idonea produzione documentale;

inoltre, il riferimento all’eventuale sussistenza di redditi occulti avrebbe violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge ai fini del corretto esercizio del ragionamento presuntivo;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, contesta ” Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.”;

sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c. (principio della disponibilità delle prove) la pronuncia impugnata sarebbe basata su un errore di percezione riguardo alla reale consistenza della pensione della moglie nonchè alle reali condizioni economiche del ricorrente, e, pertanto, avrebbe mal valutato le circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio, in primis la rinuncia all’assegno di mantenimento da parte del coniuge separato, erin seguito alla mancata erogazione della prestazione sociale, il raggiungimento di un accordo economico di settanta Euro in suo favore;

il primo motivo è inammissibile;

sotto il profilo della violazione dell’art. 2729 c.c. va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale “In tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.” (Cass. n. 5279 del 2020);

la medesima censura di non corretta valutazione delle prove documentali è stata sollevata – in modo del tutto aspecifico e carente di autosufficienza – nel secondo motivo di ricorso, il che ne determina l’inammissibilità;

parte ricorrente non ha trascritto nè allegato il ricorso di primo grado così come il contenuto della documentazione depositata insieme al ricorso, contenente le allegazioni circa i fatti costitutivi della domanda e specificamente rivolti a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale utile ad ottenere la prestazione (quali l’importo netto della pensione della moglie), nè ha dedotto in che atto, in quale momento ed in quali termini i detti elementi di fatto sarebbero stati introdotti nel giudizio;

deve qui ribadirsi la necessità che tali obblighi vadano rispettati dal ricorrente, a maggior ragione quando si sollecita il potere – dovere della Corte di Cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali;

in proposito, l’orientamento di legittimità consolidato in tema di error in procedendo afferma che la Corte di Cassazione, pur essendo giudice anche del “fatto processuale” ed esercitando il potere-dovere di esame diretto degli atti, non è legittimata a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una loro verifica sicchè, condizione necessaria per potervi accedere è che detti atti siano stati compiutamente indicati dalla parte ricorrente (Cass. n. 20924 del 2019; Cass. n. 15367 del 2014);

quanto al vizio di motivazione, la doglianza si limita a proporre una lettura alternativa e parziale del materiale probatorio analizzato dal giudice del merito, senza indicare il fatto storico puntuale e decisivo di cui lamenta l’omesso esame (Sez. Un. 8053 del 2014);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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