Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25924 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2190-2018 proposto da:

SDN SPA in persona dell’amministratore delegato p.t. T.F.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLO ROMANO,

GLORIA COSTANZA D’AVINO;

– ricorrente –

contro

SDN SPA in persona dell’amministratore delegato p.t. T.F.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLO ROMANO,

GLORIA COSTANZA D’AVINO;

– controricorrente –

e contro

NUOVA ASL (OMISSIS);

– intimati –

e da:

NUOVA ASL (OMISSIS) in persona del Direttore Generale Dott.

F.M. legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

NARDONE;

– ricorrente incidentale –

contro

SDN SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2499/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso notificato il 5 gennaio 2018 S.D.N. Vanvitelli s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2499/2017 resa nei confronti suoi e della Asl (OMISSIS), con la quale la Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 6 giugno 2017, ha dichiarato inammissibile l’appello della società ricorrente ex art. 342 c.p.c., in ordine alla questione del ritenuto superamento del tetto di spesa sancito dalla ASL (RTU), ed è pertanto stato accolto in parte l’appello per l’importo di Euro 13.158,67, con interessi moratori calcolati ex L. n. 231 del 2002, detratto l’importo di Euro 3.084,23 non riconosciuto dalla ASL N. (OMISSIS), in relazione al periodo, nel 2010, in cui sono state rese prestazioni mediche per laboratorio di analisi in regime di convenzione con il Servizio Sanitario, e ha respinto la domanda di risarcimento per costi e spese oltre il tetto di spesa. La Asl intimata ha proposto ricorso incidentale in relazione all’importo riconosciuto e agli interessi moratori applicati. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che – RICORSO PRINCIPALE:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c. con riferimento alla D.L. n. 83 del 2012 e dell’art. 54, comma 1, lett. a) per non avere considerato la Corte la censura relativa alla carenza probatoria della documentazione in tema di comunicazione dello sforamento del tetto di spesa e di carenza di criteri di calcolo per i tetti di spesa.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4 perchè non si confronta con la specifica ragione per cui il motivo di appello è stato dichiarato inammissibile.

1.2. La Corte d’appello ha accolto il motivo di appello della società laddove il tribunale ha rigettato per intero la richiesta di pagamento di Euro 16.242,90 relativo agli importi residui per le prestazioni rese, mentre avrebbe dovuto accogliere la domanda per l’importo di Euro 13.158,67 in quanto sufficientemente provata, calcolato al netto dell’importo di Euro 3.084,23, oggetto di contestazione da parte della ASL per superamento del tetto di spesa fissato nel 2010. Per tale residua parte ritenuta non dovuta in ragione delle determinazioni della pubblica amministrazione sul tetto di spesa, la Corte ha ritenuto inammissibile l’impugnazione poichè, conformemente a quanto statuito da Cass., sez. 3,n. 17437/2016 in tema di onere di prova, gravante sulla pubblica amministrazione, la società appellante “sostanzialmente non censura nel merito l’accertamento svolto da parte del tavolo tecnico sullo sforamento del limite di spesa a decorrere dal novembre 2010 e le determinazioni di conseguenza assunte dalla ASL, che devono dunque reputarsi provate, quanto piuttosto la legittimità…di tali atti”, avendo pertanto speso argomenti giuridici infondati e meramente reiterativi di quelli svolti nel primo grado di giudizio e rigettati dal giudice di merito.

1.3. L’impugnazione de qua incorre nel vizio di carenza di specificità perchè assume che la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello riguardi il tema del riparto degli oneri probatori posti a carico delle parti e la legittimità della procedura amministrativa di fissazione del tetto di spesa, avviata oltre il termine convenuto, mentre la decisione resa dal giudice di primo grado, e non specificamente censurata in sede di appello, riguarda la prova in concreto offerta dalla pubblica amministrazione sul superamento del tetto di spesa, ritenuta essere stata raggiunta tramite le produzioni documentali allegate (quali l’avere la società ricorrente preso atto dei lavori del tavolo tecnico con la Asl). Il motivo di censura qui in considerazione pone, ancora una volta, questioni di diritto e di merito non attinenti alle ragioni della dichiarata inammissibilità dell’impugnazione della decisione, relative a una motivazione rimasta sostanzialmente priva di adeguata censura da parte della società appellante, e dunque passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, e art. 118 disp. att. c.p.c. e l’omessa pronuncia su una domanda decisiva della controversia, in relazione del mancato rilievo di assenza di documentazione probatoria idonea per ritenere superato il tetto di spesa e dei criteri di calcolo adottati.

2.1. Il motivo è inammissibile. La questione è rimasta assorbita dal rilievo della presenza di una causa di inammissibilità dell’appello in ordine all’accertamento sul superamento del tetto di spesa. Pertanto l’omissione si riferisce in realtà a questioni non trattate dalla Corte d’appello in ragione della pronunciata inammissibilità dell’appello su tale questione.

3. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante questioni sottese al motivo di gravame e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., come attuato in via ordinaria dall’art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo, in via gradata, che la Corte, pur dichiarando inammissibile l’impugnazione, ha inteso pronunciarsi anche nel merito delle questioni inerenti alla legittimità dell’operato della pubblica amministrazione, contestate dalla società, senza però considerare compiutamente le questioni in fatto e in diritto sollevate dalla parte appellante nei motivi di appello.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello non ha omesso o comunque deciso sulla base di ulteriori e sovrapponibili argomentazioni di merito, ma ha dichiarato inammissibile, come sopra detto al punto 1, l’appello sull’accertamento del superamento del tetto di spesa, limitandosi a richiamare la giurisprudenza in tema di riparto di giurisdizione in tale materia e di onere della prova circa il superamento del tetto di spesa, gravante sulla pubblica amministrazione deducente. Pertanto le argomentazioni di merito, ove sussistenti, devono ritenersi tamquam non essent, essendosi il giudice spogliato della potestas iudicandi nel dichiarare la inammissibilità dell’appello (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017; Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013).

3.2. In ogni caso, le argomentazioni in diritto richiamate dalla Corte d’appello, in ordine al riparto di giurisdizione e agli oneri di prova gravanti sulla pubblica amministrazione in tale materia sono conformi alla giurisprudenza formatasi in questo settore, e pertanto la motivazione appare del tutto esaustiva su questo punto (cfr sotto, punto 5, in relazione a S. U. della Corte di cassazione, sentenza n. 28053 del 2 novembre 2018; Cass. sez. 3, n. 17437/2016).

4. Per lo stesso motivo sopra rilevato al punto 3, sono inammissibili il quinto e il sesto motivo sull’erroneo riparto degli oneri probatori e sulla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla valutazione dell’inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione secondo i criteri di buona fede e correttezza della pubblica amministrazione, stante l’avvenuto accertamento del superamento del tetto di spesa per il limitato importo per cui insiste la parte ricorrente.

RICORSO INCIDENTALE:

5. Con il primo motivo la ASL controricorrente, ricorrente in via incidentale, deduce il difetto di giurisdizione dell’AGO, tenuto conto che la controversia appartiene alla cognizione del Giudice Amministrativo.

5.1. Il motivo è inammissibile perchè riguarda aspetti non considerati dalla Corte d’appello sul tema del contenuto e sulla validità del rapporto concessorio, questo sì precluso al giudice ordinario (cfr. S. U. della Corte di cassazione, sentenza n. 28053 del 2 novembre 2018; Cass. sez. 3, n. 17437/2016).

5.2. Il giudice di merito, nel giudizio di primo grado, non ha inteso sindacare il meccanismo della regressione tariffaria o del superamento del tetto di spesa, ma ha valutato solamente se fosse stato sufficientemente provato il superamento del tetto di spesa ai fini della valutazione del diritto al compenso del privato che ha operato in regime di convenzione con la pubblica amministrazione. Sul punto occorre confrontarsi con la sentenza resa da Cass. sez. 3, n. 17437/2016, richiamata dai giudici di merito, la quale ha indicato la sussistenza di uno spartiacque tra la questione sulla legittimità della valutazione amministrativa, censurabile solo da parte del Giudice Amministrativo, mentre sul piano del diritto soggettivo al pagamento delle prestazioni, rese in regime di convenzione, ha rilevato che sussiste la giurisdizione dell’AGO e che la prova dell’eccezione relativa al superamento del tetto di spesa grava comunque sulla pubblica amministrazione – debitrice – che abbia riconosciuto la pretesa (i.e il diritto soggettivo al compenso) entro determinati limiti, e non sul creditore convenzionato. Tale orientamento è conforme a quanto da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 28053 del 2 novembre 2018.

6. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denuncia l’omessa motivazione ex art. 132 c.p.c. o l’insufficiente ed erronea motivazione, in quanto la Corte ha ritenuto inammissibile una questione non oggetto di decisione in ordine alla mancata applicazione dello sconto o della detrazione ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 766, lett. O, sulla pretesa riconosciuta, perchè non resa oggetto di impugnazione incidentale.

6.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4.

6.2. La Corte d’appello, quale giudice cui è demandata l’interpretazione della domanda fatta valere in giudizio ha ritenuto che la questione, essendo stata trattata dal giudice di primo grado, doveva essere oggetto di appello incidentale. La deduzione di omessa motivazione, per rendersi ammissibile, avrebbe dovuto riferirsi al tenore della decisione assunta in sede di giudizio di primo grado, mentre la censura qui proposta si limita a riferire che la questione è stata ritenuta assorbita dal giudice di primo grado che, nel rigettare la domanda, ha preso in considerazione ulteriori questioni di merito. Difatti, manca l’allegazione della sentenza di primo grado onde consentire a questa Corte una comparazione degli argomenti di merito trattati nella prima decisione, ritenuti non adeguatamente impugnati.

7. Il terzo motivo riguarda la pretesa violazione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. e l’omissione nel decidere ex art. 132 c.p.c., laddove la Corte ha posto a carico della ASL l’onere di provare il superamento del tetto di spesa.

7.1. La questione è inammissibile in quanto, ex art. 100 c.p.c. non si ravvede quale sia l’interesse della parte deducente ad ottenere una decisione di diverso tenore, posto che le ragioni della ASL sono state accolte per come eccepite e il privato convenzionato non ha ottenuto quanto richiesto.

8. Con il quarto motivo, la ASL ricorrente incidentale deduce omessa motivazione e violazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, applicabile ai contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002, mentre il rapporto dedotto risale alla convenzione del 1994.

8.1. Il motivo è inammissibile.

8.2. Difatti la censura non considera che la Corte di merito ha motivato compiutamente in merito al pagamento delle prestazioni rese in regime di convenzione nel 2010, ritenendole relative a un periodo in cui si applicano gli interessi moratori in questione.

8.3. In più la Corte di merito ha dato conto della direttiva Europea 2014/23/CE sull’aggiudicazione delle concessioni e dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il contratto in esame rappresenta ad ogni effetto una “transazione commerciale” di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.

8.4. La disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 31, ove stabilisce l’automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell’ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche la prestazione resa dal privato convenzionato e accreditato. La definizione adottata dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 Ric. 2016 n. 29683 sez. 52 – ud. 26-10-2018 – 19 – comprensiva dei contratti, comunque denominati, tra imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, è, invero, compatibile con il rapporto stipulato in regime di convenzione, dovendosi intendere l’espressione “prestazione di servizi” riferita a tutte le prestazioni di fare (comprese quelle di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento in denaro. (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 5734 del 27/02/2019; Cass.-sez 3, Sentenza n 14349 del 14 luglio 2016, non massimata).

8.5. Pertanto, sul punto, è stata data ampia e corretta motivazione.

9. Conclusivamente la Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese tra le parti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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