Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25923 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29729/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 26/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Liguria, n. 98/06/09, depositata il 26 ottobre 2009, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da F.V. contro l’avviso di accertamento del maggior reddito d’impresa, rilevante ai fini IRPEF, IRAP (in relazione alla plusvalenza per cessione dell’attività), ed IVA (con volume d’affari calcolato sulla base della redditività media del settore), per l’anno d’imposta 2000.

Il giudice di appello ha aderito “alle conclusioni a cui, sulla base delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, giunsero i giudici di primo grado”, che avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo, in particolare, “più che verosimile il fatto che l’acquisto dell’azienda di ambulante in tessuti avvenuta pochi anni prima (1991) non sia mai stato ammortizzato e che il giro di affari poteva determinare un reddito annuale di Lire 5.000.000”.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, censurando la sentenza impugnata per avere operato solo un generico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado.

2. Col secondo motivo si deduce l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, del tutto inadeguata rispetto alle deduzioni formulate dall’Ufficio.

3. I motivi sono infondati.

3.1. Non ha pregio il primo motivo, consentendo la sentenza impugnata di individuare il “thema decidendum” e le ragioni poste a fondamento del dispositivo, potendosi ritenere che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (riportati dettagliatamente nello svolgimento del processo), essendo entro questi limiti consentita la motivazione per relationem alla decisione di primo grado, senza per questo eludere i doveri motivazionali del giudice di appello (da ultimo S.U. n. 7074 del 2017).

3.2. Quanto al vizio di motivazione dedotto col secondo motivo del ricorso deve richiamarsi il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), vigente ratione temporis, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa, come preteso dall’Ufficio (ex plurimis, Cass. n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001; n. 23807/16).

4. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

5. Nulla sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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