Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25923 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31578-2019 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

123, presso lo studio dell’avvocato SPINOSA BENEDETTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TICCONI MARA;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo

studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEBBO DOMENICO;

– controricorrente –

sul regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di ROMA, depositato il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SANLORENZO RITA che visto

l’art. 380-ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione voglia in

accoglimento del proposto regolamento, ordinare la prosecuzione del

giudizio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

F.R. esponeva che la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 2609 del 2018, previo accertamento dell’illiceità dell’interposizione di manodopera, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Poste Italiane S.p.a., ordinando alla stessa la reintegra della lavoratrice, in concreto mai avvenuta;

pertanto, messa in mora la Società e offerta la prestazione lavorativa, aveva ingiunto a Poste Italiane S.p.a. di corrisponderle a titolo di adempimento le retribuzioni maturate dopo la predetta sentenza;

avverso il decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione Poste Italiane S.p.a. presso il Tribunale di Roma;

il Tribunale adito ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 337 c.p.c. – al fine di evitare contrasto di giudicati e, in ogni caso, l’emissione di sentenza eventualmente caducabile – in ragione della proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio presupposto, relativo alla genuinità dell’appalto;

avverso l’ordinanza ha proposto regolamento di competenza F.R. con un unico articolato motivo;

Poste Italiane S.p.a. è rimasta intimata;

il P.G. ha proposto l’accoglimento del ricorso chiedendo disporsi l’immediata prosecuzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 337 c.p.c., sul rilievo dell’assenza di qualsiasi pregiudizialità tecnico giuridica, e, quindi, di potenziale contrasto tra giudicati, riguardando le sentenze asseritamente pregiudicanti un rapporto di intermediazione di mano d’opera e avendo la lavoratrice messo in mora la Società cedente a seguito di accertamento dell’illegittimità dell’appalto;

contesta che il Tribunale non abbia operato alcun confronto tra la decisione intervenuta e la critica della medesima, nè espresso nessun giudizio circa la possibile controvertibilità delle sentenze impugnate;

va rilevato, preliminarmente, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18494 del 2018) “Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicchè la Corte di Cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice “a quo””;

tanto premesso – ed attesa la natura immediatamente esecutiva delle sentenze in materia di lavoro – il ricorso è fondato, richiedendosi la presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine all’esercizio del potere discrezionale di sospensione da parte del giudice del merito;

come affermato da questa Corte, “Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.” (Così Cass. n. 14738 del 2019; cfr. altresì Cass. n. 16142 del 2015; Cass. n. 14337 del 2019);

nel caso in esame nel provvedimento il Tribunale non ha assunto posizione sulla questione decisa con la sentenza di cui è stata invocata l’autorità nel processo, in base al confronto tra il contenuto della decisione stessa e le critiche di cui questa è stata oggetto in sede di legittimità;

il ricorso, pertanto, va accolto e l’ordinanza impugnata va cassata, disponendosi la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice, davanti al quale si rimettono le parti, nei termini di legge.

spese al definitivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice, per la prosecuzione del giudizio nei termini di legge.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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