Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25922 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25922

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23291/2010 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in FROSINONE VIA

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato MARCO CATELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA COSTANTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SORA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 432/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 9/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con avviso di accertamento notificato il 28.12.2005, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Sora rettificava il reddito dichiarato da C.F., in relazione all’anno di imposta 1999, accertando maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA, sulla base dell’applicazione degli studi di settore.

La CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza del 29 giugno 2009, in riforma della prima decisione, accoglieva l’appello principale dell’Ufficio e rigettava l’appello incidentale del contribuente, con compensazione delle spese di lite. Rilevava il giudice di appello che l’Ufficio aveva legittimamente proceduto all’accertamento sulla base dello studio di settore applicabile in relazione all’attività svolta dal contribuente (commercio di mobili), il quale non aveva fornito elementi idonei a vincere la presunzione scaturente dallo studio di settore.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Occorre premettere che la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 29.06.2009 – ossia nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, intercettato dalla disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 – è soggetta al regime (successivamente abrogato) dell’art. 366-bis c.p.c..

2. Ciò ricordato, ritiene la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

3. Con i sei motivi il ricorrente denuncia: 1) la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, assumendo la nullità dell’avviso di accertamento per carenza motivazionale; 2) la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, come conv., assumendo la nullità dell’avviso di accertamento perchè redatto facendo mera applicazione degli standard; 3) la violazione dell’art. 53 Cost., assumendo il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione finanziaria, nel procedere all’accertamento standardizzato, del disposto costituzionale sulla capacità contributiva; 4) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., assumendo il mancato rispetto a parte dell’Amministrazione della disciplina dettata in tema di onere della prova; 5) la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, art. 92 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 5, assumendo la nullità e/o illegittimità della sentenza di secondo grado per non avere motivato la statuizione con la quale aveva respinto l’appello incidentale proposto dal contribuente in ordine alla statuizione di compensazione delle spese processuali di primo grado; 6) la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 4, assumendo la nullità e/o illegittimità della sentenza di secondo grado per non avere annullato le sanzioni inflittegli in considerazione delle proprie condizioni di salute che ne avevano condizionato il comportamento.

4. Orbene, innanzi tutto va considerato che l’esposizione sommaria del fatto è carente, in quanto, oltre ad essere riportate solo le conclusioni del ricorso di primo grado del contribuente e dell’appello dell’Ufficio, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi, e unicamente il dispositivo della sentenza della CTR, è del tutto omessa la trascrizione dell’avviso di accertamento impugnato, pur rivolgendo il ricorrente le proprie critiche nei confronti dell’atto impositivo più che della sentenza impugnata (il cui contenuto non è riportato, neppure in alcuni passaggi, nei motivi di ricorso).

5. Quanto ai primi quattro motivi, va rimarcato che le doglianze non riguardano la sentenza impugnata, ma direttamente l’atto impositivo, di guisa che risultano inammissibili, atteso che il giudizio di cassazione è giudizio a critica vincolata, in cui le censure che si muovono al pronunciamento di merito devono necessariamente trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, giacchè la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale secondo la rappresentazione che le parti ne fanno al giudice di merito e che prende forma nel contraddittorio processuale (Cass. n. 25332/2014).

Ne consegue che la parte non può volgere – come nei primi quattro motivi – le sue censure direttamente avverso l’atto impositivo impugnato e l’attività dell’Amministrazione, contrapponendovi la propria diversa interpretazione al fine di ottenerne l’annullamento.

6. Quanto agli ultimi due motivi va considerato che i quesiti di diritto formulati sono inidonei, in quanto astratti e privi di specifico riferimento alla sentenza censurata, ed involgono valutazioni di fatto non pertinenti con i vizi denunciati ed inammissibili in sede di legittimità.

7. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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