Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25922 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F.M. (OMISSIS), A.M.

(OMISSIS), D.M.A. (OMISSIS), A.

E. (OMISSIS), C.V. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, V. LUCIO PAPIRIO 83, presso lo

studio dell’avvocato AVITABILE ANTONIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANNOCCARI PAOLO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, per il MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, per il MINISTERO DEL LAVORO,

DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI e per il MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rispettivamente in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri e dei relativi Ministri pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3153/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/07/2008; R.G.N. 9295/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ANTONIO AVITABILE;

udito l’Avvocato BEATRICE FIDUCCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. I dottori An.El., A.M., C. V., D.M.A. e F.F.M., hanno proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica avverso la sentenza del 21 luglio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Roma, che aveva rigettato le domande da ognuno proposte contro i detti enti nel novembre del 2001 per sentirli condannare alla corresponsione in favore di ognuno delle somme corrispondenti alla remunerazione di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 per ciascuno degli anni di corso specialistico in medicina frequentati negli anni accademici tra il 1984 ed il 1994 ai fini al conseguimento del diploma di specializzazione, nonchè al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento al loro diploma di specializzazione delle idoneità previste dalla normativa comunitaria sulla base della quale il detto D.Lgs. era stato emanato.

A sostegno della domanda i ricorrenti avevano dedotto che il detto D.Lgs., nel recepire tardivamente le direttive comunitarie CEE 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, rimaste inadempiute a far tempo dal 31 dicembre 1982, aveva illegittimamente limitato l’applicazione della remunerazione e dei benefici del diploma ai medici ammessi ai corsi di specializzazione successivi al 1991, di modo che essi erano rimasti esclusi dall’una e dagli altri.

p. 2. Il Tribunale rigettava la domanda nei confronti di tutti i convenuti reputando il diritto fatto valere prescritto, per essere il relativo termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4 e per essere decorso dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, di modo che all’atto della introduzione della domanda giudiziale la prescrizione risultava decorsa.

p. 3. La Corte d’Appello, per quanto interessa in questa sede, ha rigettato l’appello condividendo la motivazione del primo giudice.

p. 4. Gli intimati hanno resistito con congiunto controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa e/o erronea applicazione dell’art. 2943 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Vi si sostiene, invocando Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, che il termine di prescrizione applicabile nella specie sarebbe quello ordinario decennale e si assume in linea generale, cioè per tutti i ricorrenti, che esso sarebbe decorso dal momento nel quale la Corte di Giustizia CE, con le sentenze n. 131 del 1999 (Carbonari) e n. 371 del 2000 (Gozza) aveva accertato l’illegittima esclusione degli specializzandi iscritti al corso di specializzazione a parie da anni accademici anteriori al 1991-1992 in sede di attuazione della normativa comunitaria con il D.Lgs. n. 257 del 1991. Con particolare riguardo ai ricorrenti C. ed An. si assume – evidentemente in via logicamente subordinata -che la prescrizione sarebbe decorsa dalla data di conseguimento della specializzazione, cioè dal 4 luglio 1994 per il primo e dal 31 ottobre 1994 per la seconda.

Tanto con riferimento alla prospettazione principale, quanto con riferimento alla prospettazione – soggettivamente limitata – subordinata, si sostiene, dunque, che la prescrizione decennale non risultava maturata alla data di proposizione della domanda giudiziale.

p. 2. I resistenti hanno eccepito in primo luogo l’inammissibilità del motivo, perchè con esso sarebbe stata denunciata la violazione di norme sostanziali sia vizio di motivazione e ciò integrerebbe inosservanza dell’art. 366-bis c.p.c., ma l’assunto non è fondato, perchè il motivo si conclude con un quesito di diritto e tale conclusione è conforme alla sua illustrazione, che prospetta solo una quaestio iuris.

Il motivo sarebbe, in secondo luogo, inammissibile “per incertezza e genericità del contesto normativo denunciato”, dato che si evocano le norme dell’art. 2943 c.c. e segg.

L’assunto non è fondato, perchè, se sottende che il motivo non avrebbe indicato specificamente le norme violate, dovrebbe rilevarsi che l’ampia sua illustrazione evidenzia sia la prospettazione circa l’individuazione della prescrizione applicabile – quella decennale – sia del suo dies a quo.

In terzo luogo, si assume che i ricorrenti non potrebbero invocare la qualificazione della loro pretesa nei termini indicati da Cass. sez. un. n. 9147 c.c., perchè si sarebbe formato giudicato interno sulla qualificazione contrattuale della stessa per non essere stata investita essa dall’appello ed essere stato quest’ultimo limitato solo al problema del dies a quo.

Anche tale eccezione è infondata, per come si desume dalla stessa riproduzione che nel controricorso si fa del motivo di appello. Esso invocando le pronunce della Corte di Giustizia del 1999 e del 2000 già citate, siccome accertanti la condotta illecita dello Stato Italiano per la tardiva ed incompleta attuazione delle note direttive implicava necessariamente la messa in discussione della qualificazione nel senso contrattale dell’azione, ritenuta dal primo giudice. In disparte tale rilievo, si osserva – per mera completezza – che la qualificazione affermata dalla sentenza delle Sezioni Unite, come subito si dirà, è contrattuale e, dunque, se anche il giudizio fosse rimasto limitato in appello nel senso della responsabilità contrattuale, la prospettazione con cui si invoca la sentenza sarebbe rimasta comunque entro il detto limite.

3. Ciò premesso, può passarsi allo scrutinio del motivo, che, nella prospettiva della qualificazione dell’azione dei ricorrenti alla stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e, quindi, sulla base di essa pone il problema di individuazione del regime di prescrizione applicabile.

Ora, questa Corte ha già affrontato questa questione con le sentenze (sostanzialmente gemelle) nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 ed intende dare continuità ai principi con esse affermati, peraltro seguiti dalle altre sentenze su questioni simili successivamente depositate e relative a ricorsi decisi nella stessa udienza del 18 aprile 2011.

Nelle dette decisioni si è anzitutto inteso dare continuità all’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte circa la natura dell’azione esercitata per pretese come quella del ricorrente e circa il termine di prescrizione applicabile. Tale insegnamento, sopravvenuto alla sentenza impugnata e, quindi, non potuto considerare da essa, ha espresso il seguente principio di diritto:

“In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione “ex lege” riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.”.

Le citate sentenze gemelle, a sostegno dell’orientamento delle Sezioni Unite e contro le critiche ad esso mosse hanno precisato che “il concetto di responsabilità contrattuale è stato usato dalle Sezioni Unite palesemente nel senso non già di responsabilità che suppone un contratto, ma nel senso – comune alla dottrina in contrapposizione all’obbligazione da illecito extracontrattuale – di responsabilità che nasce dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, considerato dall’ordinamento interno, per come esso deve atteggiarsi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come fonte dell’obbligo risarcitorio, secondo la prospettiva scritta nell’art. 1173 c.c.”.

p. 3.1.1. In secondo luogo, sulla base di un’ampia ricognizione dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria a partire dalla invocata sentenza sul caso Emmott, si è esclusa la necessità di un rinvio pregiudiziale nei termini richiesti dall’allora parte ricorrente e si sono sanciti i seguenti principi di diritto: la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di azione risarcitoria di diritto interno, da inadempimento di direttiva sufficientemente specifica nell’attribuire ai singoli diritti, ma non self-executing, evidenzia conclusioni certe nel senso: a) la regolamentazione delle modalità, anche quoad termini di decadenza o prescrizione, dell’azione risarcitoria da inadempimento di direttiva attributiva di diritti ai singoli compete agli ordinamenti interni;

b) in mancanza di apposita disciplina da parte degli Stati membri, che dev’essere ispirata ai principi di equivalenza ed effettività, il giudice nazionale può ricercare analogicamente la regolamentazione dell’azione, ivi compresi eventuali termini di decadenza o prescrizione, in discipline di azioni già regolate dall’ordinamento, purchè esse rispettino i principi suddetti e, particolarmente, non rendano impossibile o eccessivamente gravosa l’azione; c) l’applicazione di un termine di prescrizione che così ne risulti, cioè che derivi dal riferimento che il giudice nazionale fa ad una disciplina interna regolamentante altra azione, è possibile comunque solo se essa può considerarsi sufficientemente prevedibile da parte dei soggetti interessati, dovendo, dunque, il giudice nazionale procedere necessariamente a tale apprezzamento; d) l’eventuale termine di prescrizione può decorrere anche prima della corretta trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale, se il danno, anche solo in parte (è questo il significato del riferimento ai primi effetti lesivi contenuto nella sentenza nella sentenza Danske Slagterier) per questo soggetto si è verificato anteriormente; e) l’applicazione del termine di prescrizione decennale, della quale sopra si è data giustificazione, ove sia apprezzata sotto il profilo della prevedibilità da parte dei soggetti interessati, appare prevedibile, tenuto conto che il termine di prescrizione decennale (di cui all’art. 2946 c.c.) è quello generale e certamente più favorevole rispetto ai termini speciali, più brevi. Risponde, quindi, al principio comunitario di effettività.

p. 3.1.2. La sentenza n. 17868 del 2011, deliberata sempre nella udienza del 18 aprile 2011, ma depositata il 31 agosto successivo, ha, altresì, precisato che la ricostruzione dello stato della giurisprudenza comunitaria fatta dalle citate sentenze gemelle risultava conforme a quanto, successivamente al loro deposito, aveva deliberato la Corte di Giustizia con la sentenza 19 maggio 2011, resa sulla causa C-452, su un rinvio pregiudiziale simile a quello richiesto dal ricorrente, operato dal Tribunale di Firenze (e considerato dalla dette sentenze, le quali avevano escluso, invece, ch’esso fosse necessario ed erano state, peraltro, depositate senza che le parti avessero fatto presente l’imminenza della discussione davanti a quella Corte il 19 maggio 2011 ed in situazione nella quale nel sito della Corte di Giustizia non risultava all’epoca della camera di consiglio e del deposito delle decisioni la calendarizzazione dell’udienza).

p. 3.1.3. Le citate sentenze gemelle e le altre che vi si sono accodate, dopo la ricognizione della giurisprudenza comunitaria e le conclusioni sulle sue implicazioni, hanno, quindi, affrontato il tema del dies a quo del termine prescrizionale e sono pervenute all’affermazione del seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della 1. n. 370 del 1999, art. 11.

Questo principio – lo si osserva perchè la questione rileva in questa sede per i due medici che hanno seguito la specializzazione a cavallo dell’entrata in vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 – va precisato nel senso che la platea dei soggetti cui esso si riferisce concerne, in realtà anche i soggetti che si erano immatricolati in un corso di specializzazione in quel periodo ed hanno, in ipotesi completato il corso di specializzazione in anni accademici successivi al 1990-91: a tali soggetti, infatti, non trovava applicazione il D.Lgs. n. 257 del 1991, perchè il suo art. 8 la limitava ai medici iscritti a far tempo dall’anno accademico 1991- 1992.

4. Applicando il riportato principio di diritto al ricorso in esame e rinviando alle motivazioni svolte dalle citate sentenze, il primo motivo, là dove postula l’applicabilità della prescrizione decennale (e no di quella quinquennale come ritenuto dalla sentenza impugnata) e l’erroneità della individuazione del dies a quo della prescrizione, risulta fondato.

Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, perchè il diritto fatto valere dai ricorrenti non si era consumato per prescrizione al momento in cui venne fatto valere con la domanda giudiziale.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione dovrà, dunque, considerare non prescritta la pretesa dei ricorrenti, perchè all’atto della domanda giudiziale risultava non prescritta, e provvederà ad esaminarla considerando la qualificazione di essa, emergente dalla giurisprudenza di questa Corte e segnatamente dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite, secondo le implicazioni emergenti delle sentenze gemelle.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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