Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25922 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 02/12/2011), n.25922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22199-2010 proposto da:

C.M.P. (OMISSIS), C.C.,

D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato ABBATE

FERDINANDO EMILIO, che le rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto 60719/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16.2.09, depositato il 17/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

udito per le ricorrenti l’Avvocato Ranieri Roda (per delega avv.

Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le ricorrenti indicate in epigrafe ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 17 giugno 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in loro favore della somma di Euro 1.800,00 ciascuna, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio svoltosi davanti ai giudice amministrativo.

La Presidenza intimata non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti censurano la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda.

Con il secondo motivo si deduce che le spese processuali del giudizio di merito sono state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari.

Il primo motivo è fondato in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2005/18105; 2005/24756; 2009/27193).

Resta assorbito il secondo motivo di censura, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali in conseguenza dell’accoglimento del primo morivo.

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che sull’indennizzo liquidato a ciascuna delle ricorrenti devono essere conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per due terzi quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso e limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori delle ricorrenti dichiaratisi antistatari.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti decorrano dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei procuratori delle ricorrenti, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando EKmilio Abbate, dichiaratisi antistatali, e per le spese del giudizio di cassazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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