Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25921 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25921 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 3340-2009 proposto da:
GRILLI MIA

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domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 47, presso lo
studio dell’avvocato D’AGOSTINO NICOLA, rappresentata
e difesa dall’avvocato PERFETTI FRANCO e da ultimo
domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
2013
2892

DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587;

Data pubblicazione: 19/11/2013

- intimato –

avverso la sentenza n. 1373/2008 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 24/01/2008 R.G.N. 208/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

BRONZINI;

Udienza 15.10.2013, causa n. 10
n. 3340/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Grilli Marzia esponeva al giudice del lavoro di Massa di avere lavorato alle dipendenze del
Centro servizi contabili snc di Carlo De Liddi & c., in Spezia, dal 2.1.1980 al 31.10.2006 e di
essere rimasta creditrice dell’importo di 10.601, 82 euro a titolo di TFR. Posta l’impossibilità di
incassare la somma nonostante un d. i e l’inizio di esecuzione forzata e pignoramento la Grilli si
rivolgeva al Fondo di garanzia preso l’INPS allegando che erano state esperite tutte le iniziative
per recuperare il credito come il pignoramento presso l’abitazione degli altri soci e l’intervento
nella procedura immobiliare. L’INPS si costituiva deducendo che le procedure esecutive non
erano state attivate con la diligenza dovuta. Il Tribunale di Massa rigettava la domanda e la
Corte di appello di Genova con sentenza del 7.12.2007 rigettava l’appello della Grilli. La Corte
territoriale osserva che il pignoramento effettuato non era stato infruttuoso, ma “mancato”
perché la sede della società era stata spostata, né era stato neppure tentato un pignoramento
nella nuova sede. Così come doveva essere tentato il pignoramento nei confronti degli altri
soci illimitatamente responsabili e/o eredi di de Liddi Carlo mentre la ricorrente aveva
arbitrariamente anticipato l’inutilità di tali tentativi che invece andavano esperiti.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Grilli con due motivi. L’INPS è rimasto
intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della Legge n. 297/1982. Erano stati
esperiti numerosi tentativi di recuperare la somma. Era emersa chiaramente l’incapacità del
patrimonio societario e di quello di Carlo De Liddi a soddisfare il credito vantato. La Legge non
richiedeva che si tentasse il pignoramento presso tutti gli altri soci e/o eredi di De Liddi Carlo
già amministratore e liquidatore ( peraltro già destinatari di procedure immobiliari).
Il motivo appare infondato. La stessa parte ricorrente non contesta il consolidato
orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale è onere della parte assicurata,
prima di rivolgersi al Fondo di garanzia presso l’INPS, di dimostrare la mancanza ed
insufficienza della garanzie patrimoniali del debitore, anche in relazione ai principi di ordinaria
diligenza. Ora la Corte di appello ha valutato, con un accertamento di merito come tale
insindacabile in questa sede, che quest’onere non sia stato assolto in quanto la parte oggi

R.G.

ricorrente non ha esperito tutti i mezzi giudiziari Nua disposizione per soddisfare il credito
vantato per TFR: la Corte territoriale ha ricordatofil pignoramento effettuato non era stato
infruttuoso, ma “mancato” perché la sede della società era stata spostata, né era stato
neppure tentato un pignoramento nella nuova sede. Così come doveva essere tentato il
pignoramento nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili e/o eredi di De Liddi
Carlo mentre la ricorrente aveva arbitrariamente anticipato l’inutilità di tali tentativi che invece
andavano esperiti. La motivazione della sentenza appare quindi congrua e logicamente
coerente ed offre un riferimento puntuale agli elementi processuali; per contro le censure

Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della
sentenza impugnata. Non era stato considerato il contenuto del verbale di pignoramento che
dimostrava l’inutilità di altri passi.
Il motivo appare inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso in
cassazione in quanto il verbale di pignoramento di cui si parla al motivo non è stato prodotto;
si lamenta peraltro l’omessa considerazione del contenuto del verbale, ma tale contenuto non
è neppure riportato per cui non appare neppure comprensibile la doglianza di parte ricorrente.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso; nulla spese essendo rimasto l’INPS intimato.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.10.2013

sono di merito e tendono ad una rivalutazione “del fatto”, inammissibile in questa sede.

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