Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25921 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 27445-2019 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAIURI GAETANO;

– ricorrente –

contro

LA GARDENIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30 presso

lo studio PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAROCCO

LUCA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 22365/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Avv. Maiuri Gaetano, quale difensore di T.G., ricorre ex art. 391-bis c.p.c. al fine di ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 23365 del 2019 che, nel rigettare il ricorso proposto dalla Società La Gardenia s.r.l., aveva condannato quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Maiuri, ma non anche delle spese dallo stesso sostenute per i due procedimenti di sospensione ex art. 337 c.p.c. attivati dalla Società soccombente in primo grado, all’esito dei quali la Corte territoriale aveva dichiarato, il primo, inammissibile (udienza del 14 dicembre 2017) rigettando l’istanza nel secondo (udienza del 28 febbraio 2018);

l’odierno ricorrente sostiene che la liquidazione delle spese dei due procedimenti spetterebbe alla Corte di Cassazione, e che, non assumendo la pronuncia una propria autonomia formale rispetto al decisum, l’omessa condanna alle stesse costituisce un vizio emendabile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., alla stregua di un errore materiale;

la società La Gardenia s.r.l. ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

vanno preliminarmente richiamati i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di disciplina riguardante le spese della procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza;

la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza spetta alla Corte di Cassazione e non già al giudice dell’appello (ad eccezione della pronuncia di cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerà la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione); la ratio di tale scelta risiede nel fatto che il provvedimento di condanna alle spese della parte soccombente relativo alla procedura di sospensione è per la sua natura provvisorio, e destinato ad essere assorbito all’esito del giudizio di legittimità in cui, con la decisione definitiva, verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti e potrà essere richiesta la liquidazione o la ripetizione delle spese. (così Cass. n. 16121 del 2011);

questa stessa Corte ha altresì affermato che nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione (dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata) può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato (in proposito, cfr. Cass. n. 21198 del 2015, nonchè Cass. n. 24201 del 2018 la quale ha stabilito che l’istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e art. 372 c.p.c., comma 2, non notificata alla controparte);

nel caso in esame, l’ordinanza n. 22365 del 2019 di cui si domanda la correzione non fa menzione della richiesta di parte rivolta a ottenere la liquidazione delle spese, nè l’istante indica nel ricorso ex art. 391-bis c.p.c. – il quale deve essere dotato dei necessari caratteri di specificità e completezza – in quale atto difensivo, quando ed in quali termini ha avanzato la sua pretesa in sede di controricorso nel giudizio di legittimità;

il ricorso è pertanto inammissibile;

è appena il caso di rilevare che in presenza di un ricorso carente della necessaria condizione di specificità ed autosufficienza si rivela inconferente il richiamo di parte ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 16415 del 2018, ove si ammette la correzione dell’errore materiale per la liquidazione delle spese, nel caso in cui la motivazione abbia richiamato il generale principio di soccombenza ma il dispositivo non ne abbia quantificato l’ammontare;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA