Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25921 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10049-2018 proposto da:

D.D.A., M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G. FERRARI, 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VALENZA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLO MADONIA;

– ricorrenti –

contro

S.M.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE INZERILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M., acquirente, convenne davanti al Tribunale di Palermo con citazione del 12/4/2020 i coniugi D.D.A. e M.R., venditori, premettendo di aver stipulato con i convenuti un atto pubblico di compravendita di un immobile sito in (OMISSIS) e di aver instaurato due giudizi, il primo per ottenere il risarcimento del danno per la natura abusiva del bene acquistato nonchè il rimborso per le spese sostenute per la regolarizzazione e riconduzione al pristino stato dell’immobile ed il secondo per il risarcimento dei danni causati dai lavori effettuati dai D.D. sull’immobile. Ciò premesso, rappresentò che il D.D., nelle more dei due giudizi, aveva costituito, con atto dell’11/11/2009, un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. in favore suo e della moglie con il quale aveva imposto un vincolo di destinazione a tutti i beni di sua proprietà, con ciò esaurendo la consistenza del proprio patrimonio immobiliare. La S. quindi agì azionando l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. chiedendo la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Nel contraddittorio con i D.D.- M. il Tribunale di Palermo rigettò la domanda sul presupposto dell’aleatorietà del credito vantato. La Corte d’Appello di Palermo, adita dalla S., con sentenza n. 90 del 18/1/2018, per quel che ancora qui di interesse, ha ritenuto di ammettere la produzione in giudizio della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva, nelle more, definito il primo giudizio volto a sentir pronunciare la condanna dei D.D. al risarcimento del danno nei confronti della S., documento acquisito in appello in forza dell’art. 345 c.p.c.; ha affermato che l’azione revocatoria potesse essere azionata anche a tutela di una legittima aspettativa di credito; ha ritenuto irrilevante la preventiva definizione dei due giudizi risarcitori; ha ritenuto provata la scientia fraudis, l’eventus damni ed il consilium fraudis del terzo anche alla luce della tempestività dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto all’instaurazione dei due giudizi risarcitori; ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita ed ha condannato l’appellato alle spese del doppio grado. Avverso la sentenza D.D.A. e M.R. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Resiste S.M.M. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 345 e del principio di diritto secondo il quale l’appello non costituisce iudicium novum ma una revisio prioris istantiae, in riferimento a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.- i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile, in spregio al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., il deposito in grado di appello della sentenza che aveva definito, in primo grado, il primo giudizio risarcitorio azionato. In ogni caso il Giudice avrebbe dovuto ritenere che la pronuncia favorevole su una delle domande risarcitorie azionate nei confronti dei D.D.- M., tuttora sub iudice, non poteva integrare i presupposti dell’azione revocatoria in ragione dell’assenza di una posizione tutelabile ai sensi dell’art. 2901 c.c..

1.1 n motivo è infondato. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte il credito litigioso, il quale sia cioè tuttora oggetto di contestazione in sede giudiziale, può costituire oggetto dell’azione revocatoria la quale è volta, come è noto, a tutelare la garanzia patrimoniale del creditore, messa a rischio da atti di disposizione patrimoniale che possano, anche solo potenzialmente, pregiudicare la possibilità per il creditore di soddisfare il proprio credito. Si veda sul punto Cass., 6-3, n. 3369 del 5/2/2019: “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicchè il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poichè tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito” (si veda sul punto Cass., 3, n. 2673 del 10/2/2016; Cass., 1, n. 17257 del 12/7/2013; Cass., U, n. 9440 del 18/5/2004). Quanto alla pretesa violazione dell’art. 345 c.p.c. la medesima è, ictu oculi, infondata dal momento che la sentenza prodotta in giudizio è stata pronunciata e depositata dopo l’instaurazione del giudizio revocatorio, di guisa da precostituire proprio i presupposti per il deposito di un documento che la parte non avrebbe potuto produrre in una con l’instaurazione del giudizio di primo grado. 2. Con il secondo motivo- violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di M.R. – censura la sentenza nella parte in cui non ha pronunciato il difetto di legittimazione passiva di M.R. nei cui confronti non poteva essere azionata l’actio pauliana, e non ha dichiarato che l’azione revocatoria diretta a far valere l’inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l’altro coniuge estraneo all’azione, ancorchè egli sia stato uno dei contraenti nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, sicchè il coniuge non è litisconsorte necessario passivo dell’azione revocatoria.

2.1 Il motivo non è fondato. La giurisprudenza più recente di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che l’azione revocatoria promossa nei confronti dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale in ragione degli effetti che la medesima azione, ove accolta, può arrecare al patrimonio di tutti i soggetti coinvolti nell’azione vede la partecipazione necessaria al giudizio non del solo coniuge debitore ma anche del coniuge titolare dell’istituito fondo patrimoniale, sicchè nel giudizio instaurato per sentir dichiarare i presupposti dell’actio pauliana e la conseguente inefficacia dell’atto stipulato in frode ai creditori, il coniuge è litisconsorte necessario (Cass., 1, n. 1242 del 27/1/2012; Cass., 1, n. 15917 del 13/7/2006; Cass., 3, n. 21494 del 18/10/2011). Ne consegue l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla statuizione sulle spese, con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3 – censura la sentenza nella parte in cui ha condannato il D.D. e la M. alle spese del doppio grado del giudizio senza considerare il giudicato interno creatosi sul sub-procedimento cautelare.

3.1 Il motivo è palesemente infondato in quanto la statuizione sulle spese è del tutto consequenziale alla soccombenza degli appellati, sicchè la sentenza è, anche sul punto, del tutto immune da censure.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, oltre che al cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200 (oltre Euro 200 per esborsi), accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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