Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25920 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 487-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARSO IVANA;

– ricorrente –

contro

Q.M., INPS, SCCI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1031/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Bari, a conferma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha dichiarato prescritto il credito contributivo contenuto nella cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione a Q.M. il 11 febbraio 2004 per decorso della prescrizione quinquennale;

la Corte territoriale ha accertato che l’atto di intimazione era intervenuto il 16 giugno 2009 e che, pertanto, trascorsi più di cinque anni senza che l’Agenzia della riscossione avesse posto in essere atti interruttivi, il credito portato in cartella era estinto;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di tre motivi;

Q.M., l’Inps e la SCCI s.p.a. sono rimasti intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”;

deduce la nullità della sentenza d’appello per non essersi la stessa pronunciata in merito ad una seconda cartella di pagamento, notificata al ricorrente I’ll aprile 2001 e la cui intimazione di pagamento portava la medesima data del 16 giugno 2009;

col secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24”; denuncia la sentenza per aver dichiarato prescritto il credito, senza arrestarsi alla dichiarazione di originaria improponibilità della domanda per opposizione tardiva, perchè proposta il quarantunesimo giorno dalla notifica (il lunedì 27 febbraio 2009), avendo il giudice di prime cure qualificato l’azione proposta da Q.M. in termini di opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e non essendo stata, tale qualificazione, oggetto di gravame; sostiene che il giudice dell’appello avrebbe dovuto astenersi dall’affrontare il merito dell’eccezione di prescrizione, essendosi formato il giudicato in merito alla valutazione del termine decadenziale di quaranta giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, inutilmente decorso;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17,18,19,20 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 19,49,77 e 86 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9”, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale;

si impone l’esame preliminare del secondo e del terzo motivo di ricorso, atteso che gli stessi investono questioni di diritto assorbenti ai fini della decisione, quali quelle relative alla sussistenza dell’interesse ad agire da parte dell’ente della riscossione e al termine di decorrenza della prescrizione estintiva;

il secondo motivo è inammissibile;

parte ricorrente ha omesso di trascrivere o produrre la sentenza di primo grado da cui poter evincere la qualificazione dell’opposizione come proposta ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nonchè l’atto introduttivo dell’appello, così da consentire di apprezzare l’eventuale esistenza di un giudicato, dovendosi peraltro ribadire che la mera qualificazione giuridica data dal primo giudice non può essere passata in giudicato nel momento in cui la questione inerente alla regolarità della cartella è ancora sub iudice e non essendosi pertanto perfezionata la sequenza “norma-fatto-effetto” che costituisce la unità minima inscindibile perchè possa parlarsi di giudicato;

il terzo motivo di ricorso è inammissibile (art. 360-bis c.p.c.);

nell’accertare l’estinzione del credito portato nella cartella esattoriale notificata l’11 febbraio 2004, la cui intimazione di pagamento era stata notificata a Q.M. soltanto il 16 giugno 2009 – ossia ben oltre il quinquennio di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e comma 10 – la Corte territoriale non ha fatto che dare corretta attuazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, in base al quale “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).”;

le conclusioni raggiunte con riferimento all’esame terzo motivo di ricorso, riguardanti la ritenuta fondatezza dell’eccezione di prescrizione, comportano l’assorbimento del primo motivo; quand’anche vi fosse stato l’omesso esame da parte della Corte territoriale, secondo quanto riferisce la stessa agenzia ricorrente, il credito portato in cartella sarebbe comunque prescritto per il decorso di un termine superiore ai cinque anni, in assenza della deduzione di atti interruttivi; pertanto, una pronuncia sul primo motivo sarebbe superflua, atteso che la questione non esaminata, per effetto della statuizione di rigetto del terzo motivo, risulta palesemente inammissibile per contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte;

in definitiva, dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo e assorbito il primo, il ricorso va dichiarato inammissibile;

nulla spese in favore delle parti rimaste intimate;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA