Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2592 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13374/2012 R.G. proposto da:

A.R. Corporation s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Falcone, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv. Antonio Iorio, in Roma, corso Vittorio Emanuele II 287.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 32/23/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, depositata il

giorno 25 gennaio 2012;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12

settembre 2018 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.R. Corporation s.r.l. impugnò un avviso di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, in relazione alla maggiore imposta IVA dovuta per l’anno 2003.

Respinta l’impugnazione in primo grado, la contribuente propose allora appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, che con sentenza depositata il 25 gennaio 2012 lo respinse.

Avverso la detta sentenza, A.R. Corporation s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la ricorrente vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo omesso la commissione tributaria regionale di verificare se fosse effettivamente inesistente il credito IVA esposto nella dichiarazione fiscale dell’anno 2002, in relazione alla quale la contribuente aveva aderito al condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9.

Con il secondo motivo assume violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, avendo il giudice di merito ritenuto inesistente il credito IVA esposto dalla contribuente, senza alcuna verifica contabile o controllo sostanziale che confermasse siffatta inesistenza.

2. I due motivi, meritevoli di esame congiunto stante la sostanziale comunanza di oggetto, sono manifestamente infondati.

2.1. Le sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato che in tema condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 (il c.d. “condono tombale” del 2002), l’Erario può accertare i crediti esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono – avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio (Cass. s.u. 06/07/2017, n. 16692).

Dunque, correttamente il giudice di merito ha escluso che l’adesione al c.d. condono tombale del 2002, precludesse all’amministrazione di contestare i crediti esposti nelle dichiarazioni relative alla medesima annualità.

Inammissibile, poi, trattandosi di questione nuova non sottoposta al giudice di merito nei precedenti gradi, la censura relativa al mancato accertamento da parte del giudice dei presupposti che giustificavano il non riconoscimento del credito IVA, operato dall’Amministrazione esattamente attraverso l’avviso di accertamento impugnato.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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