Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2592 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24667-2018 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE CALI’;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 157 pubblicata il 13.2.2018 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello dell’Inail e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di R.G. di rendita da malattia professionale (fibrosi polmonare causata dall’esposizione al berillio nell’esercizio dell’attività di odontotecnico);

2. la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrata l’esposizione del R. al rischio professionale, sia nel periodo di frequentazione della scuola per odontotecnico in quanto non costituente attività lavorativa e sia nel periodo dal 1997 al 2005 (oltre ai mesi da giugno ad agosto 2007), per difetto di allegazioni sull’impegno temporale giornaliero dell’attività di lavoro; quanto al nesso causale, richiamata la c.t.u. che aveva riconosciuto la “probabilità che il periziato (avesse) contratto la fibrosi polmonare per causa lavorativa, in virtù della concreta possibilità e probabilità di un lungo periodo espositivo ai fumi e alle polveri di berillio, della durata di circa dieci anni”, ne ha escluso la sussistenza sul rilievo che la durata dell’esposizione, limitata al periodo di attività lavorativa, fosse inferiore ai dieci anni e non fosse neanche accertata la quantità temporale dell’esposizione durante il lavoro;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.G., affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inail;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso il R. ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3,4 e 131; degli artt. 2697, 2727, 2728 cc.; degli artt. 421,434,437,445 c.p.c. e dell’art. 41 c.p. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5);

6. ha argomentato la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, che comprende nell’assicurazione “gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecno scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro…” ed ha richiamato le prove testimoniali, dimostrative delle esercitazioni tecnico pratiche svolte dal R. presso l’istituto frequentato negli anni dal 1988 al 1993 con uso di “mescole e resine per la preparazione delle protesi”;

7. ha censurato la decisione di secondo grado per aver disatteso le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, in modo apodittico e superficiale, senza i necessari approfondimenti, anche mediante rinnovo della consulenza tecnica, e senza riferimento alcuno ad eventuali fattori causali estranei all’attività lavorativa;

8. col secondo motivo il ricorrente ha denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per essere la sentenza impugnata assolutamente lacunosa e apodittica e non fondata su una spiegazione razionale e scientificamente plausibile;

9. col terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) adducendo l’errata regolazione delle spese di lite quale conseguenza della fondatezza dei primi due motivi di ricorso;

10. i primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati e devono trovare accoglimento;

11. il D.P.R. n. 1164 del 1965, art. 4, n. 5, include tra le persone a cui si applica la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali anche “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o a esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendale, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro”;

12. questa Corte ha più volte precisato (cfr. Cass. 2887/04; n. 19495/09) che “In tema di infortuni sul lavoro, con riguardo a quelli occorsi nello svolgimento di attività didattica, il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 5, limita la copertura assicurativa agli insegnanti ed alunni che attendono ad esperienze o a esercitazioni pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro. Pertanto, la tutela assicurativa, che copre soltanto tale rischio specifico e non anche quello generico, è operante quando l’evento lesivo si sia verificato nel corso o in conseguenza di tali esperienze tecnico – scientifiche o di tali esercitazioni pratiche (ossia nel corso di attività essenzialmente manuali, pur se legate a conoscenze teorico scientifiche) ovvero quando sia legato con nesso di causalità allo svolgimento di tali attività”;

13. la sentenza impugnata laddove ha escluso, ai fini della valutazione dell’esposizione a sostanze nocive, il periodo (dal 1988 al 1993) in cui il R. ha frequentato la scuola per odontotecnico, con relative esercitazioni tecnico pratiche, “atteso che non si tratta di attività lavorativa”, ha violato il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4;

14. la Corte d’appello ha ritenuto non dimostrato il periodo decennale di esposizione, indicato nella relazione peritale, poichè ha preso in esame solo gli anni in cui il R. ha svolto attività lavorativa; in tale contesto, il periodo di frequentazione della scuola per odontotecnico e la relativa, ove accertata, esposizione, assumono rilievo decisivo ai fini della verifica di esistenza del nesso causale;

15. per le ragioni esposte, devono accogliersi il primo e secondo motivo di ricorso, risultando assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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