Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2592 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2592 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 7577-2007 proposto da:
ROCCHI ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DANZA ANNA RITA con procura notarile del
Not. Dr. SCARDOVI MARIA CHIARA in CESENA rep. n.
2013

126604 del 16/02/2007;
– ricorrente –

3617

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

sul ricorso 11390-2007 proposto da:

Data pubblicazione: 05/02/2014

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

ROCCHI ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DANZA ANNA RITA procura notarile nel
ricorso principale;
– controrícorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 191/2005 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 16/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELCHIONNA delega
Avvocato BERLIRI che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del II ° motivo del ricorso, assorbiti
gli altri del ricorso principale, assorbito il

contro

ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate di Cesena notificò ad Ettore
Rocchi un avviso d’accertamento per Irpef ed Ilor relative

notificato in pari data e redatto, all’esito dell’accesso presso la
ditta del contribuente, sulla base di rapporti bancari a lui
riconducibili, acquisiti in sede penale. Il proposto ricorso fu
parzialmente accolto in prime cure, e la decisione, impugnata da
entrambe le parti, fu riformata in appello con la sentenza indicata
in epigrafe, avverso la quale, hanno proposto ricorso, in via
principale, il contribuente ed, in via incidentale, l’Agenzia delle
Entrate. Il contribuente ha depositato controricorso al ricorso
incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col secondo motivo del ricorso principale, che va
esaminato con priorità perché a carattere più liquido, il ricorrente
deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, co 7,
della 1. n. 212 del 2000, e 24 Cost., sostenendo che, nel ritenere
derogabile il termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica
del pv di chiusura delle operazioni da parte degli organi di
controllo e la notifica dell’avviso d’accertamento, la CTR non ha
considerato che la norma vieta all’Amministrazione di emettere
l’atto impositivo prima della scadenza del termine, salvo il caso
di “particolare e motivata urgenza”, nella specie, non ricorrente,
e che la relativa inosservanza non può che inficiare

i

all’anno 1996, richiamando un pvc della Guardia di Finanza,

l’accertamento, essendo volta a tutelare il diritto alla difesa del
contribuente.
2. Il motivo è fondato. 3. Le Sezioni Unite della Corte,

circa le conseguenze del mancato rispetto del termine di cui alla
menzionato articolo 12 dello Statuto del contribuente, con la
sentenza n. 18184 del 2013 hanno affermato il seguente
principio: “In tema di diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali, Part. 12, comma 7, della legge 27
luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che
l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per
l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente
dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato
un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati
all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto
impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a
garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei
principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona
fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e
più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio
invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione
nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato

2

chiamate a comporre il contrasto esistente in giurisprudenza

l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui
ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale

4. A tale stregua, non essendo state neppure allegate
specifiche ragioni d’urgenza, esonerative dall’osservanza del
termine, la ritenuta legittimità dell’atto impositivo non è
conforme a diritto, non essendo rilevante che era in scadenza il
termine di decadenza di cui all’art. 57 del dPR n. 633 del 1972,
per la rettifica relativa all’Iva del successivo anno d’imposta,
pure in verifica, come affermato in seno al controricorso, senza
dire che tale circostanza non chiarisce, comunque, le ragioni per
le quali l’Ufficio non si è tempestivamente attivato, onde
rispettare il termine dilatorio in esame e così consentire il
doveroso dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, e che,
opinando con l’Amministrazione, si verrebbero a convalidare, in
via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col
principio, sopra enunciato, secondo cui il requisito dell’urgenza
deve esser riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo
rapporto tributario controverso.
5. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata,
restando assorbito l’esame degli altri due motivi del ricorso
principale -con cui si denuncia vizio di motivazione e violazione
di legge- e del ricorso incidentale -con cui si censura la riduzione
dei maggiori redditi accertati dei presunti afferenti maggiori

3

emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.

7CStNTE

Ì5.

Al
N. L.
MATE7,1:

costi-, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del
ricorso introduttivo. 6. Le spese del giudizio vanno interamente

epoca successiva alla proposizione del ricorso.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale,
assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale, cassa e, decidendo nel
merito, accoglie il ricorso introduttivo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.

compensate tra le parti, essendosi la giurisprudenza formata in

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