Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2592 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SISTEM MAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 91,

presso lo studio dell’avv. Lucisano Claudio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Lorenzo Imperato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 10^, n. 9, depositata il 16 aprile 2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che la società contribuente propose ricorsi avverso avvisi di accertamento e di irrogazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1971, art. 5, comma 4, scaturiti dal disconoscimento del credito iva utilizzato dalla società negli anni 2001, 2002 e 2003, conseguente all’ammissione, da parte dello stesso amministratore della società, di aver, in proposito, contraffatto documentazione contabile al solo fine di far figurare un credito iva inesistente;

che, a fondamento del ricorso, la società contribuente opponeva l’intervenuto condono e sosteneva che lo stesso precludeva ogni attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria;

che l’adita commissione tributaria accolse parzialmente il ricorso, affermando la legittimità del recupero dell’imposta indebitamente dedotta e l’illegittimità delle sanzioni correlativamente irrogate;

che, in esito all’appello principale della società contribuente ed a quello incidentale dell’Agenzia, la decisione fu confermata dalla commissione regionale, che respinse entrambe le impugnazioni;

– che in merito al rigetto dell’appello incidentale dell’Agenzia ed alla conseguente conferma dell’illegittimità delle sanzioni irrogate, il giudice di appello ha, in particolare, così motivato:

“per quanto concerne l’irrogazione delle sanzioni, il Collegio ritiene che le stesse non debbano essere applicate nel presente caso, in cui è comunque presente una definizione automatica, la cui ratio è pur sempre quella di eliminare il contenzioso tra l’A.F. e i contribuenti e le cui disposizioni contenute alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lett. b), ne prevedono 1 ‘estinzione”;

rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha dedotto “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3” e formulato il seguente quesito di diritto: “se, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10, sia corretta la sentenza che, pur avendo affermato che il condono non preclude all’amministrazione procedere all’accertamento della inesistenza del credito di imposta esposto in dichiarazione e derivante da fatturazione di operazioni inesistenti, ha, tuttavia, ritenuto illegittimo, perchè precluso dal condono, il potere di erogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4; oppure se debba affermarsi il principio di diritto secondo il quale poichè il condono incide sui soli debiti tributar e non preclude invece il potere di accertamento della inesistenza dei crediti, deve conseguentemente ritenersi non precluso dal condono anche il potere di comminazione delle sanzioni per infedele esposizione di detti crediti in dichiarazione”.

che la società contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il ricorso è fondato;

– che, invero, questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. 375/2009) che, in tema di condono fiscale, la previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, per la quale la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, ma non sottrae all’Ufficio il potere di contestare il credito, giacchè il condono fiscale, per sua natura, elide in tutto o in parte il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente vanti nei confronti del Fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio; e che da ciò consegue che, quando il credito sia meramente fittizio in quanto correlato ad operazioni inesistenti, l’avvenuto condono non inibisce all’Ufficio di rifiutare il rimborso nè gli preclude l’accertamento della relativa inesistenza ed il recupero degli importi correlativi;

– che, ciò posto, deve, peraltro, considerarsi che, se il condono è inidoneo ad incidere sui crediti tributar, i quali restano fuori da esso, e se l’esercizio del potere di accertamento della inesistenza di detti crediti è legittimo nonostante il condono, poichè non precluso da questo, deve reputarsi conseguentemente legittimo anche l’esercizio da parte dell’Ufficio del potere di comminare sanzioni per infedele dichiarazione per indebita esposizione di crediti fiscali, poichè tale potere non costituisce altro che naturale corollario del potere di accertamento della inesistenza del credito di imposta.

Ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1 ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna della società contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.900,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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