Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25919 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25919

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.E. ricorre con quattro motivi contro la Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2003 e 2004, concernenti ricavi non dichiarati maturati a fronte della esecuzione di lavori subappaltati dalla società Mazzoni SPA in relazione ad una commessa operata da Telecom SPA.

In particolare l’Agenzia, riscontrando l’autonomia delle due operazioni, aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati, afferenti materiale fornito – e non fatturato – dall’appaltatrice al subappaltore, che aveva portato in deconto dal corrispettivo maturato a fronte delle opere eseguite il valore dei materiali utilizzati.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sul rilievo che dal regolamento negoziale intercorso tra le parti, riportato nel verbale di verifica, non era desumibile alcun ancoraggio alla tesi prospettata dalla parte privata, e che le operazioni investite dalla rettifica integravano delle cessioni di servizi effettuate a fronte di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, la cui base imponibile era costituita dal valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati, a mente del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 2, lett. D).

3. La Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale, ha documentato la definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

4. Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, per l’adunanza in camera di consiglio del 02.05.2017 e rinviato a nuovo ruolo alla presente udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 11 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere, erroneamente, la CTR qualificato le operazioni intercorse tra la ditta P. e la Mazzoni come permuta, sostenendo che, ai fini dell’individuazione della natura e la consegna dei beni nell’ambito del rapporto di subappalto, risultava determinante l’esame del rapporto contrattuale sottostante e la valutazione del carattere di accessorietà della stessa rispetto alla prestazione principale.

1.2. Secondo motivo e terzo motivo – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al fatto controverso, riguardante la qualifica del prelevamento dei materiali da parte della ditta P. a titolo di acquisto, ovvero in conto lavorazione e le ragioni che giustificano la ripresa ai fini delle imposte dirette.

1.3. Quarto motivo – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e degli artt. 99 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere, erroneamente, affermato la CTR che il primo giudice aveva pronunciato ultra petita in relazione ad un secondo rilievo, concernente la “ritenuta in garanzia” applicata su ogni benestare.

2.1. Appare preliminare alla disamina dei motivi, sinteticamente riportati, la valutazione della memoria ex art. 378 c.p.c., sulla scorta della quale il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per avere aderito, in merito agli accertamenti fiscali oggetto del giudizio, alla procedura di definizione delle liti tributarie pendenti del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, provvedendo al saldo dell’intero debito erariale.

2.2. Osserva la Corte che l’istanza proposta è espressiva della perdita di interesse del contribuente alla pronuncia sollecitata con il ricorso per cassazione e pertanto, in questi sensi, va accolta.

3.1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Non si provvede alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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