Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25919 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25919 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 18330-2008 proposto da:
SANNINO MARIA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato
AVALLONE NUNZIO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente 2013
2805

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

Data pubblicazione: 19/11/2013

rappresentato

e

difeso

dagli

avvocatiRICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, BIONDI
GIOVANNA, giusta delega in calce alla copia notificata
del ricorso;
– resistente con mandato –

di NAPOLI, depositata il 11/12/2007 R.G.N. 4158/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

avverso la sentenza n. 7038/2007 della CORTE D’APPELLO

FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’I 1 dicembre 2007,
confermava la decisione del Tribunale di Napoli di rigetto della domanda
proposta da Sannino Anna Maria nei confronti dell’INPS ed intesa ad
ottenere il riconoscimento del suo diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Ad awiso della Corte le risultanze della CTU espletata in primo grado e
fatte proprie nella impugnata sentenza, secondo cui non ricorreva il requisito

sanitario, erano condivisibili e non venivano intaccate dalle critiche contenute
nell’appello che integravano solo divergenti valutazioni medico-legali non
suffragate da elementi obiettivi, documentali e logici idonei ad inficiarne le
conclusioni.
Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso la Sannino affidato ad
un unico motivo.
L’INPS ha depositato procura.
DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non
avere la Corte di merito tenuto conto – e, quindi, omettendo la motivazione —
della documentazione sanitaria prodotta unitamente all’atto di appello e
precisamente: degli esami di laboratorio dai quali sarebbe emerso che la
ricorrente era affetta da artrite reumatoide, malattia non valutata nella CTU
espletata in primo grado; di un referto radiologico in cui si evidenziavano
marcati segni di danno artrosico cervicale e discopatie laddove la detta CTU
aveva solo rilevato una artrosi con modesto impegno funzionale.
Osserva il Collegio che il motivo è inammissibile perché privo del requisito
dell’autosufficienza non essendo stato riportato il contenuto della CTU
censurata (Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726; Cass. ord. 30 luglio
2010 n. 17915). Ed infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di
motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o
processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della
prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato
dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire
al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e,
quindi, delle prove stesse, che la Corte di legittimità deve essere in grado di
compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è

1

consentito sopperire con indagini integrative (v.,

ex multis,

Cass.

17915/2010).
Quanto ai documenti che non sarebbero stati presi in considerazione dal
giudice del gravame, la censura non considera che la Corte di merito aveva
affermato che le censure mosse non erano supportate da elementi
documentali idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni contenute
nella sentenza del primo giudice fondate sulle conclusioni della disposta

Il motivo è da disattendersi anche perché, per costante insegnamento di
questa S.C., in materia di invalidità, il difetto di motivazione, denunciabile in
cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione
dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o
nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette
nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso
diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce,
quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice
(giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013,
Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del
08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009).
Nel caso in esame, peraltro, la Corte di merito aveva precisato che la
malattia osteo-articolare riscontrata nella Sannino, pur avendo una incidenza
sulla funzionalità dell’arto superiore destro era emendabile con idoneo
trattamento farmacologico.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo svolto
la resistente alcuna apprezzabile attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

CTU.

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