Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25918 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25918 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 18287-2012 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. P.I. 05403151003 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

– 2013

contro

2748

DE

SANTIS

ENZO

DSNNZE56B04H501D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso
lo studio dell’avvocato CIPRIANI FABIO, che lo

Data pubblicazione: 19/11/2013

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 2679/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/04/2012 r.g.n. 4583/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VENUTI;
udito l’Avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO per delega
MORRICO;
udito l’Avvocato CIPRIANI FABIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO

R.G. n. 18287/12
Ud. 2 ott. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aprile 2012, ha confermato la decisione di primo grado che, in
accoglimento della domanda proposta da De Santis Enzo nei
confronti di Trenitalia S.p.A., aveva dichiarato che il contratto di
appalto stipulato tra la predetta società e la s.r.l. Ottorino Biagi,
dalla quale il predetto lavoratore risultava formalmente
dipendente, configurasse una mera fornitura di manodopera e
quindi una interposizione fittizia ricadente sotto il divieto dell’art. 1
della legge 1369/60. Il De Santis doveva dunque considerarsi alle
dipendenze di Trenitalia S.p.A. a tempo indeterminato a decorrere
dal l° ottobre 1995, con diritto ad essere inquadrato nel livello F,
parametro 1, del CCNL e con la condanna della stessa Trenitalia a
regolarizzare la sua posizione lavorativa.
La Corte territoriale ha osservato, in sintesi, che dalla
documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali era
emerso che il De Santis venne utilizzato per l’espletamento di
attività non comprese nel contratto di appalto, ricevendo specifiche
direttive dal personale delle Ferrovie dello Stato ed operando con
tale personale in settori non oggetto della esternalizzazione.
Per la riforma di questa sentenza propone ricorso Trenitalia
sulla base di tre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. Le
parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 1369 del 1960 e 2697
cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 14

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Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza
impugnata, doveva escludersi che dalle deposizioni testimoniali
fosse emersa la fattispecie di interposizione fittizia di manodopera.
Trascrive le dichiarazioni dei testi ed osserva che la Corte di merito
avrebbe dovuto verificare “i profili inerenti la concreta gestione del

l’esercizio del potere disciplinare e l’organizzazione del lavoro”; che
nella esecuzione di appalti endoaziendali è normale che vengano
utilizzati strumenti, macchinari e strutture di lavoro
dell’appaltante; che l’esistenza di una fattispecie legittima di
appalto c.d. endoaziendale non è esclusa dal fatto che le attività
appaltate siano strettamente attinenti al complessivo ciclo
produttivo del committente; che l’attività lavorativa svolta dal De
Santis era conforme ai capitolati d’appalto, come era desumibile
dalle dichiarazioni dei testi; che la cooperativa dalla quale il
predetto lavoratore era dipendente non era un’entità apparente,
bensì un’azienda dotata di una propria autonoma struttura
imprenditoriale ed organizzativa, del tutto distinta dalla società
committente; che quest’ultima non ha esercitato alcun potere
direttivo o disciplinare sui dipendenti della cooperativa, avendo la
società appaltatrice alle proprie dipendenze una unità responsabile
dei servizi, con compiti organizzativi del personale.
2. Il motivo non è fondato.
Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni
di lavoro di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 (applicabile ratione

temporis nella fattispecie in esame), è diretto a contrastare il
fenomeno in cui un’impresa, comunemente detta interponente o
appaltatrice, assume lavoratori apparentemente alle proprie
dipendenze, per poi destinarli in realtà ad esplicare le proprie
mansioni a favore dell’azienda committente.
Si verifica cioè una dissociazione tra il titolare formale del
rapporto e l’effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative.

personale, e la rilevazione delle presenze e delle assenze, nonché

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Il divieto in questione opera oggettivamente, prescindendo
dall’intento fraudolento o simulatorio della parti e può esser violato
anche da soggetti titolari di una propria organizzazione autonoma,
che professionalmente abbiano assunto appalti regolari di opere e
servizi, se la situazione lavorativa apparente non corrisponde a
quella reale, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati, a
effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative.
Con riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati
dall’affidamento ad un appaltatore esterno di determinate attività,
ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del
committente, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro (L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1), secondo
la giurisprudenza di questa Corte, opera tutte le volte in cui
l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione
lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i
soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali
retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della
continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una
reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un
risultato produttivo autonomo. (cfr., fra le più recenti, Cass. n.
3681/10; Cass. n. 7898114Cass. 19920/11) e senza che esista,
anche in fatto, una autonomia gestionale dell’appaltatore esplicata
nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella
scelta delle modalità e dei tempi di lavoro. (Cass. n. 5648/09).
La Corte territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie
ha confermato la statuizione di primo grado, che aveva ritenuto
integrata, alla stregua dei principi enunciati in materia da questa
Corte, la fattispecie dell’illecita interposizione nella prestazione
lavorativa.
Ha rilevato il giudice d’appello che dalla documentazione in
atti e dalle deposizioni dei testi, le cui dichiarazioni sono state
dettagliatamente indicate ed esaminate, era emerso che, a

tutti gli effetti, alle dipendenze del soggetto che ne ha

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decorrere dal 1995, il De Santis venne utilizzato in attività non
ricomprese. nel contratto di appalto – avente ad oggetto “servizi di
pulizia, ed attività collegate ai treni, agli impianti ed agli uffici di
interesse territoriale” – ricevendo specifici ordini e direttive dal
personale del Ferrovie dello Stato; che il predetto dipendente

di esternalizzazione , effettuando mansioni tipiche dei ferrovieri

(manovre di agganci, sganci, scambi, collegamento pneumatico dei
treni. Aovimentazione cambi, etc.);

che il medesimo era inserito

stabilmente nell’organizzazione delle risorse umane di Trenitalia
S.p.A., utilizzando attrezzature di quest’ultima; che tutto ciò era a
conoscenza dei vertici della struttura amministrativa della società
committente, che, per carenza di organico, tolleravano tale
situazione.
A fronte di tali valutazioni di merito assistite da motivazione
sufficiente e non contraddittoria e pertanto non censurabile in sede
di legittimità, la ricorrente ripropone – come aveva fatto in sede di
appello – a questa Corte una diversa lettura delle deposizioni
testimoniali, affermando che dalle stesse non era dato evincere la
sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera.
Ed allora è bene ricordare che il ricorso per cassazione non
introduce un terzo giudizio di merito tramite il quale far valere la
mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,
invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a
cognizione determinata dall’ambito della denuncia dei vizi previsti
dall’art. 360 cod. proc. civ.; che, con riguardo alla denunzia di
omessa o insufficiente motivazione, tale vizio, per consolidata
giurisprudenza di questa Corte, sussiste solo se nel ragionamento
del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile
il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e
non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle
prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la
citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di

operava in collaborazione con tale personale in settori non oggetto

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riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza
giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al
quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento
e all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, valutando
nel complesso il materiale probatorio, ha dato sufficientemente
conto della decisione adottata, con una motivazione congrua,
coerente e priva di vizi logico-giuridici.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ. nonché omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione sull’eccezione di
prescrizione.
Rileva che con il ricorso introduttivo aveva eccepito che
l’unico atto interruttivo era costituito da detto ricorso, onde era
prescritta ogni pretesa relativa ad epoca anteriore al quinquennio
o, in via subordinata, al decennio.
Tale eccezione, rigettata dal giudice di primo grado, era stata
riproposta in appello, ma la Corte di merito l’aveva respinta sul
presupposto erroneo che sul punto la sentenza di primo grado non
era stata censurata.
4. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito ha affermato che il giudice di primo grado
ha rigettato l’eccezione di prescrizione proposta dalla società, sul
rilievo che l’azione avente ad oggetto l’accertamento di una
interposizione fittizia nelle prestazioni di lavoro, in quanto
finalizzata a rimuovere un’ipotesi di nullità del contratto di lavoro,
non era soggetta a prescrizione.
Ha aggiunto che tale capo della sentenza non era stato in
alcun modo censurato dalla società appellante, onde sul punto si
era formato il giudicato.

concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle

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Ha poi rilevato che, in ogni caso, la società non aveva allegato
e dimostrato, circa la decorrenza o meno della prescrizione durante
il rapporto di lavoro, che questo, formalmente intercorrente tra il
De Santis e la società cui era stato affidato l’appalto, fosse assistito
dalla stabilità.

formula censure specifiche, rilevando che “la prescrizione eccepita
non riguardava solo l’azione di nullità ma anche tutte le
conseguenze che da questa derivavano e, comunque, tutti i diritti
di credito”, senza tuttavia esporre, con riguardo a tale ultima
affermazione, in modo intelligibile ed esauriente le ragioni che
sorreggono il motivo in esame, con la precisa individuazione delle
questioni da risolvere.
5. Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando vizio di
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
rileva che la sentenza impugnata ha errato nel rigettare la censura
relativa al livello di inquadramento del dipendente, posto che le
mansioni svolte dal De San,tis erano riconducibili al livello “G”,
profilo “Ausiliari” del vigente CCNL, e non già al livello “F”.
Al riguardo essa ricorrente aveva contestato specificamente la
statuizione di primo grado, rilevando che le mansioni svolte dal
dipendente erano prive del requisito dell’autonomia, anche solo
operativa, onde non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento
del livello professionale “F”.
6. Il ricorso è improcedibile.
La ricorrente deduce l’erroneo riconoscimento al De Santis del
livello professionale “F”, nonostante l’assenza del requisito
dell’autonomia, anche operativa, ma non produce, unitamente al
ricorso, il contratto collettivo all’epoca vigente, in violazione
dell’art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., secondo cui, a
pena di improcedibilità, insieme col ricorso devono essere
depositati gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda, limitandosi ad indicare, tra i

A fronte di tali argomentazioni, la ricorrente anche qui non

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documenti prodotti, “il fascicolo di parte nei precedenti gradi di
giudizio”.
Al riguardo questa Corte ha affermato – e va qui ribadito che, pur essendo l’onere del ricorrente soddisfatto, sulla base del
principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti
e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la
resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione degli
atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi
(cfr. Cas. Sez. Un. 3 novembre 2011 n. 22726; Cass. 16 marzo
2012 n. 4220; Cass. 9 aprile 2013 n. 8569).
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di
questo giudizio, con distrazione a favore del difensore del
resistente, come da sua richiesta.
P. Q .M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di questo giudizio, che liquida in 100,00 per esborsi
ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge,
con distrazione a favore del difensore del resistente, Avv. Fabio
Cipriani.
Così deciso in Roma in data 2 ottobre 2013.

produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti, tuttavia

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