Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25918 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Compensatecnica s.r.l.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 102/2007/6 depositata il
19/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. APICE Umberto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Compansatecnica s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Udine n. 282/2/1994 che aveva accolto i ricorsi della società avverso gli avvisi di rettifica n. (OMISSIS) relativi rispettivamente all’IVA per gli anni 1988, 1989 e 1990.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile stante la mancata produzione, da parte della ricorrente, dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 149 cod. proc. civ., ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011