Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25917 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25917

Fatto

RILEVATO CHE:

1. G.G. ricorre per cassazione su due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in epigrafe indicata, che, accogliendo l’appello principale dell’Ufficio e rigettando l’appello incidentale del contribuente, in riforma della prima decisione, aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, relativo alla rideterminazione del reddito dichiarato dal G. quale titolare dell’omonima ditta ed esercente l’attività di calzolaio, per l’anno di imposta 1999, ai fini IRPEF, IRAP, IVA.

La CTR, dopo avere riconosciuto la legittimità dell’avviso di accertamento, emesso utilizzando lo strumento dei parametri per la determinazione dei maggiori ricavi, della L. n. 549 del 1995, ex art. 3, commi dal 181 al 189, costituenti presunzioni semplici valide fino a prova contraria a cura del contribuente, ha affermato che questi, in sede di contraddittorio, aveva addotto cause generiche ed apodittiche a giustificazione dello scostamento (piccolo artigiano, operante in area depressa ed in settore poco remunerativo).

2. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, per l’adunanza in camera di consiglio del 02.05.2017 e rinviato a nuovo ruolo alla presente udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 183, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, artt. 2697 e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’applicazione dei parametri legittimino di per sè, sempre ed automaticamente l’accertamento induttivo dell’Amministrazione, senza considerare la rilevanza della fase del contraddittorio endoprocedimentale, che nel caso di specie si era tenuta, all’esito della quale l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto ed adeguatamente motivare sulle osservazioni e le giustificazioni offerte dal contribuente, ma non lo aveva fatto.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la omessa, o comunque insufficiente, motivazione in ordine ad un punto decisivo della contesa con riferimento alla mancata valutazione degli elementi ed argomenti offerti dal contribuente a giustificazione del contestato scostamento tra i ricavi dichiarati e presunti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), segnatamente, tra le altre, le innovazioni tecnologiche che rendevano sempre più desueto il ricorso al calzolaio e la detenzione di macchinari e beni strumentali acquistati con un contributo a fondo perduto erogato dalla Comunità Montana nel 1986 ed il cui valore risultava già completamente ammortizzato con riferimento all’anno in verifica e che, secondo la parte privata, erroneamente l’Ufficio aveva valutato in sede di accertamento.

2.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La doglianza coinvolge direttamente l’avviso di accertamento e la sua motivazione, di guisa che la parte, per autosufficienza, avrebbe dovuto trascrivere in ricorso l’atto, sia pure per stralcio, ad illustrazione di quanto sostenuto. Tale carenza inficia la ammissibilità del motivo.

2.2. Il secondo motivo è fondato e va accolto.

2.3. Giova ricordare che questa Corte ha affermato che “I parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quanto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass. n. 14288/2016, Cass. SU n. 26635/2009).

2.4. La CTR, pur non discostandosi da tali principi, non ha tuttavia adeguatamente valutato gli elementi giustificativi addotti dal contribuente ed illustrato le ragioni logiche e giuridiche poste a base della conferma dell’accertamento.

Invero, posto che nel caso di specie, il contribuente ha indicato una serie di fatti che avrebbero potuto, ove accertati, giustificare le incongruenze rispetto al modello normale, la CTR li ha esaminati in modo parziale (in relazione a quanto dedotto in ordine all’attività di piccolo artigiano, operante in area depressa ed in settore poco remunerativo) e sommario, senza illustrare le ragioni della non decisività e della irrilevanza probatoria degli stessi, in special modo trascurando di esaminare alcuni elementi – come la valutazione dei beni strumentali già integralmente ammortizzati – che avrebbero potuto essere decisivi, di guisa che il motivo in esame sul punto appare fondato.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto sul secondo motivo, inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Calabria in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– Accoglie il ricorso sul secondo motivo, inammissibile il primo;

– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione e il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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