Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25917 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13014-2014 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO OLIVIERO DE

SENA PLUNKETT, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO SANTESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2013 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,

SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 28/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 156/23/2012, depositata in data 28.6.2013 la Commissione tributaria regionale della Puglia, previa riunione, accoglieva parzialmente gli appelli principali dell’Agenzia delle Entrate e rigettava gli appelli incidentali di S.S., esercente l’attività di avvocato, per la riforma delle sentenze di primo grado della CTP di Lecce che aveva accolto i ricorsi del contribuente su tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 con i quali l’ufficio, sulla base della documentazione extracontabile costituita dalle copie degli estratti dei conti correnti bancari e postali relativi allo studio legale e al titolare, rettificava il reddito da lavoro autonomo dichiarato per effetto di maggiori compensi accertati.

La CTR affermava che l’amministrazione aveva accertato un elevato ammontare di operazioni bancarie incompatibili con il volume di affare dichiarato e fornito presunzioni aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, non superate dal contribuente; il giudice di appello aveva, invece, ritenuto giustificati i prelevamenti effettuati.

Avverso la sentenza della CTR Sergio Santese propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a quattro motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Evidenzia che la CTR aveva erroneamente ritenuto corretta la ripresa a tassazione di versamenti anche quando riferiti ad incassi di importi estranei all’attività professionale del contribuente.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le censure, suscettibili di trattazione congiunta sono fondate per quanto di ragione.

Giova premettere che in materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 4829/2015; 5758/2018) è ferma nel ritenere che, qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole “o compensi”, ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento, solo se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo.

Ne consegue che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass. nn. 16697 del 09/08/2016, 19029 del 27/09/2016).

Nell’ambito del quadro normativo sopra delineato, la sentenza impugnata fa corretta applicazione della presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente dal contribuente, che era onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili.

In particolare la CTR ha rilevato che inidonee alla giustificazione dei movimenti erano “le successive dichiarazioni di terzi, non credibili per la numerosità degli importi a debito e a credito, senza alcun rilascio di ricevute o di dichiarazioni con data certa… Inoltre non è avulso dal contesto riflettere sul fatto che il contribuente abbia ricordato con ritardo la causale dei versamenti e dei prelievi che nel complesso, per ogni anno integrano somme ragguardevoli”.

La CTR ha inoltre affermato che, per tutti gli anni esaminati le dichiarazioni della dipendente S.T. “non costituiscono valida esimente perchè proprio in quanto dipendente, potrebbero risultare di favore e soprattutto appaiono riferirsi non verosimilmente a una delega per pagamenti, poi annotati in contabilità, ovvero assegnando la funzione di intermediaria negli acquisti di utilità professionali la cui regolare annotazione appare estremamente dubbia”.

Con riferimento alle operazioni di prelievo, invece, la CTR non ha correttamente adottato il diverso regime probatorio rispetto alle operazioni di versamento.

A tanto provvederà il giudice di rinvio.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. Con il quarto motivo deduce omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con i motivi lamenta che la CTR aveva omesso di esaminare le giustificazioni con i nominativi dei beneficiari e dei soggetti che avevano effettuato i pagamenti delle somme che avevano dato origine aì versamenti e non aveva adeguatamente motivato sulle movimentazioni bancarie contestate, nemmeno riconoscendo il costo integrale della dipendente S.T..

I motivi sono inammissibili.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come è avvenuto nel caso di specie.

Va, altresì ribadito che integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., in L. n. 134 del 2012, soltanto l’omesso esame di un fatto (non di un documento o di un atto), che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (cfr. sul punto, Cass. n. 16703 del 25/06/2018), situazione, questa, sicuramente non ricorrente nel caso di specie.

I primi due motivi di ricorso devono essere, conseguentemente, accolti per quanto di ragione e la sentenza cassata, limitatamente alle operazioni di prelievo, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che valuterà il diverso regime probatorio tra le operazioni di versamento e di prelievo, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, nei termini di cui in motivazione, inammissibili il terzo e il quarto, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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