Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25917 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Mecom Meridionale Costruzioni Meccaniche s.p.a.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 112/15/07 depositata il 15/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia promossa da Mecom Meridionale Costruzioni Meccaniche s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bari n. 305/2/2004 che aveva accolto il ricorso della società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Iva 1999. La CTR affermava la inammissibilità del gravame in quanto non notificato alla SESIT Puglia s.p.a. concessionaria alla riscossione, non costituitasi; rilevava inoltre l’infondatezza nel merito del ricorso “perchè risulta perfettamente valido l’aspetto contabile e sostanziale del rimborso pienamente dimostrato con la documentazione esibita” dichiarando altresì “legittimo il diritto alla compensazione d’imposta effettuatà”. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Il ricorso è inammissibile stante la mancata produzione, da parte della ricorrente, dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 149 cod. proc. civ., ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato (Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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