Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25916 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25916

Fatto

RILEVATO CHE:

1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della prima decisione, ha confermato l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, con il quale era stato rideterminato, previo contraddittorio, il reddito della società Cirenza SRL, esercente l’attività di distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari, mediante l’applicazione degli studi di settore del D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies, come conv. con L. n. 427 del 1993.

2. Il secondo giudice ha ravvisato la legittimità dell’accertamento osservando che i ricavi non erano stati determinati mediante l’applicazione matematica astratta dei valori emersi dagli studi di settore, giacchè l’Ufficio aveva tenuto conto della particolare situazione di concorrenza, evidenziata in sede di contraddittorio dalla società, ed aveva ridotto la propria pretesa.

Di contro ha ritenuto che la parte privata non avesse fornito in giudizio prove concrete a giustificazione dello scostamento dai risultati degli studi di settore, avvalendosi di argomentazioni prive di valenza probatoria ed ha altresì considerato che i risultati della gestione dichiarati in contabilità erano irreali, perchè palesemente contraddittori con riferimento ad una puralità di indici desumibili dalla stessa contabilità aziendale.

3. La contribuente presenta ricorso per cassazione su tre motivi. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

4. Il ricorso, fissato, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, per l’adunanza in Camera di consiglio del 02.05.2017, è stato rinviato a nuovo ruolo alla presente udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., concernente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La ricorrente sostiene che la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione, formulata sia in primo che in secondo grado, di illegittimità dell’avviso di accertamento per omessa indicazione delle ragioni per le quali l’Ufficio riteneva che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore non fossero “qualsiasi”, ma testimoniava una “grave incongruenza”, nonchè delle ragioni per le quali lo stesso Ufficio aveva disconosciuto la attendibilità e validità delle motivazioni addotte e dei documenti prodotti in sede di contraddittorio per giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore (fol. 6 del ricorso).

1.2. Il motivo è inammissibile per quanto riguarda la problematica della “grave incongruenza” ed infondato in merito alla problematica del disconoscimento da parte dell’Ufficio della attendibilità delle difese addotte dal contribuente in fase di contraddittorio endoprocedimentale.

1.3.1. In merito al primo profilo, osserva la Corte che la norma invocata prevede l’obbligo del giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e che il D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 18, comma 2, lett. d) ed e), prevede che il ricorso con il quale va introdotto il processo tributario deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, della domanda e dei motivi.

1.3.2. Come questa Corte ha già affermato, con condiviso principio, “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi” (Cass. n. 15367/2014, 6361/2007).

1.3.3. Nel caso di specie, dalla trascrizione del ricorso introduttivo, non emerge la proposizione di una specifica domanda, calibrata sul caso concreto, concernente la “grave incongruenza”, ma solo il richiamo a precedenti giurisprudenziali relativi anche a suddetta problematica; inoltre, la lettura della trascrizione delle controdeduzioni in appello e della memoria depositata in secondo grado non evidenzia la questione, di guisa che la doglianza risulta inammissibile, perchè sollevata senza adeguata autosufficienza e perchè apparentemente nuova.

1.4. Quanto al secondo profilo, va rilevato che la omessa pronuncia non si può ravvisare in quanto la CTR si è espressa. Infatti, dopo avere ribadito l’onere di motivazione gravante sull’Amministrazione, ha ritenuto che l’Agenzia abbia legittimamente operato, non limitandosi ad applicare i criteri matematici inerenti agli studi di settore, ma tenendo concretamente conto delle difese della parte, tanto da pervenire ad una cospicua riduzione della pretesa fiscale. La statuizione, quindi, avrebbe, semmai dovuto essere censurata sul piano del vizio motivazionale.

2.1. Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7,comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè, a dire della ricorrente, la CTR avrebbe valorizzato ai fini della decisione elementi di fatto e ragioni giuridiche che non erano state indicate nell’avviso di accertamento, ma addotte dall’Ufficio nel corso del giudizio per la prima volta.

2.2. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di motivi.

2.3. Innanzi tutto ne va rimarcata la carenza di autosufficienza, posto che l’avviso di accertamento non è accompagnato dalla trascrizione del “prospetto allegato”, della “nota tecnica e metodologica”, delle “tabelle dei coefficienti” e della “lista delle variabili”, che ne costituiscono parte integrante e che sarebbero stati rilevanti per riscontrare la fondatezza di quanto sostenuto dalla contribuente.

2.4. Per altro verso la censura non coglie la ratio decidendi: invero la CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento sulla considerazione del mancato assolvimento dell’onere della prova contraria da parte della società, per avere la stessa addotto argomenti non documentatati e privi di valenza probatoria e tale statuizione non risulta censurata; quindi, con argomenti a sostegno, ha rilevato anche che i risultati della gestione della società apparivano irreali, individuando una serie di indici. La doglianza proposta solo avverso questa seconda parte della statuizione è inammissibile perchè non coglie il primo e decisivo passaggio della pronuncia, focalizzato sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente, logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la insufficiente motivazione su un fatto deciso e controverso per il giudizio individuato nel fatto che i maggiori ricavi rideterminabili in capo alla società per l’anno di imposta 2004, attraverso l’applicazione dello studio di settore SM21F, ammontassero effettivamente ad Euro 100.000,00, come aveva accertato l’Ufficio con l’impugnato avviso, perchè a detta della ricorrente, il giudice di appello aveva sostituito la propria arbitrarietà di giudizio e/o valutazione a quella dell’Agenzia delle Entrate.

3.2. Il motivo è infondato.

3.3. Giova ricordare che questa Corte ha affermato che “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente” (Cass. SU n. 26635/2009), e così ha definitivamente chiarito che, ferma la facoltà del contribuente sia nella fase amministrativa che in quella contenziosa, di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, “la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

Con specifico riguardo agli oneri probatori la Corte ha chiarito che al contribuente nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass. n. 14228/2016).

3.4. Nel caso in esame la CTR ha invero motivato illustrando gli elementi ritenuti rilevanti i fini della decisione ed ha assolto il suo onere valutativo, prima considerando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, poi la inconsistenza probatoria di quanto dedotto dalla contribuente, ed è quindi pervenuta alla conferma dell’accertamento, senza svolgere alcuna rideterminazione quantitativa della ripresa rispetto a quella operata dall’Ufficio.

4.1. In conclusione il ricorso va rigettato, inammissibili i motivi primo e secondo ed infondato il terzo. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

– Rigetta il ricorso, inammissibili i motivi primo e secondo, infondato il terzo;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 6.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA