Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25916 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2021, (ud. 09/09/2021, dep. 23/09/2021), n.25916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14897/2014 proposto da:

Equitalia Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma V.le Delle Milizie 34 presso lo

studio dell’avvocato Ingenito Antonio, rappresentata e difesa

dall’avvocato Caiazza Ferdinando, giusta procura in calce;

– ricorrente –

Contro

D.F.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 654/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2021 dal consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Matteis Stanislao che ha concluso per l’accoglimento p.q. di ragione

del terzo motivo, rigetto nel resto, conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.F.D. impugnava l’estratto ruolo cui erano sottese 22 cartelle relative a Irap, Iva, Iprpef, SSN, ici, Tai, tarsu” diritti C.C.I.A.A, contributi previdenziali per annualità dal 1998 al 2005, sostenendo di non aver mai ricevuto la notificata degli atti impositivi indicati, di cui affermava di averne avuto conoscenza a seguito dell’esito negativo di una richiesta di finanziamento bancario.

Chiedeva l’annullamento delle cartelle sia per l’omessa notifica delle stesse sia per difetto di motivazione che l’estinzione delle pretese tributarie per intervenuta prescrizione.

La CTP di Napoli dichiarava la carenza di giurisdizione relativamente alle cartelle recanti crediti di natura non tributaria (contravvenzioni al C.d.S., Inps) ed accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento a due cartelle, in quanto per una difettava la prova dell’avvenuta notifica, l’altra risultava notificata successivamente al ricorso. Respingeva, per il resto, il ricorso con sentenza appellata dalla contribuente, la quale riproponeva le doglianze dedotte in primo grado con riferimento alla nullità della notifica delle cartelle, in quanto la concessionaria aveva violato i disposti di cui all’art. 140 c.p.c. e al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

La CTR della Campania, nell’accogliere parzialmente il gravame del contribuente, affermava, in sintesi, che: – erano infondate le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevata dalla società Equitalia Sud, ritenendo adeguatamente formulata l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimità delle operazioni notificatorie delle cartelle, – che era intervenuto il giudicato interno sulle cartelle nn. 5 e 21 per le quali la CTP aveva accertato la nullità della relativa notificazione e per le quali non era stato proposto appello incidentale; – che per le cartelle contrassegnate in ricorso dai nn. 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 la documentazione prodotta in giudizio dall’esattore dimostrava che esse non erano state validamente notificate, in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in quanto le operazioni notificatorie effettuate secondo il modello legale di cui all’art. 140 c.p.c., per irreperibilità relativa, non erano state seguite dall’invio al destinatario dell’avviso di avvenuta affissione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sostenendo che l’art. 60 cit. tiene luogo dell’art. 143 c.p.c. applicabile per le ipotesi di irreperibilità assoluta (trasferimento del contribuente in luogo sconosciuto);- accertava che il contribuente non aveva mai trasferito la sua residenza da Pomigliano d’Arco via (OMISSIS);- affermava la correttezza della notifica delle cartelle contrassegnate dai nn. 3, 4, 6, in quanto consegnate a persone addette alla ricezione, non occorrendo la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario; – infine dichiarava la regolarità della notifica delle cartelle nn. 8 e 29 consegnate a mani proprie del contribuente che ne sottoscriveva la relata.

Avverso la sentenza, n. 654/18/14, la società di riscossione propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati nelle memorie difensive. Il contribuente è rimasto intimato.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con la prima censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), si addebita alla suindicata sentenza la “violazione di norme di diritto”, per avere i giudici regionali omesso di esaminare l’eccezione dalla stessa sollevata relativa alla inammissibilità del ricorso introduttivo a causa dell’incertezza sul petitum e sulla causa petendi, rilevando l’inintelligibilità delle censure proposte.

3. Il secondo motivo deduce violazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., nn. 3), 4), 5), in relazione all’ammissibilità della domanda, in quanto il ricorrente aveva appellato la prima sentenza allegando solo l’estratto ruolo e non anche le sottese cartelle, con la conseguente carenza di interesse ex art. 100 c.p.c del contribuente ad impugnare l’estratto ruolo che è mero documento interno al concessionario impugnabile unitamente alle cartelle.

Sostiene al riguardo la concessionaria che il contribuente avrebbe dovuto attendere la notifica del titolo esecutivo e del precetto o di atti equipollenti, in assenza dei quali l’opposizione è inammissibile.

4. La terza critica prospetta l’omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4), 5), in quanto la CTR della Campania ha statuito su cartelle per le quali era stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice tributario, pronuncia che non era stata appellata; rilevando che il decidente aveva comunque esaminato la cartella n. 2 relativa anche a violazioni al C.d.S. e a contributi Inps nonché la cartella n. 07120010413247950000 concernente violazioni al C.d.S., per le quali la CTR aveva rilevato il passaggio in giudicato in ordine alla pronuncia dei primi giudici in quanto non oggetto di gravame – e quella n. 071200200093304340000 relativa a contributi Inps, crediti per i quali la CTP, pur avendo dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice adito, aveva confermato la sentenza di primo grado.

Sostiene al riguardo che la pronuncia di difetto di giurisdizione non era stato oggetto di gravame da parte dell’appellante.

5. La quarta censura denuncia omessa e contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonché errata e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5), in relazione alla inammissibilità dell’atto di appello; per avere la CTR omesso di decide sull’eccezione di inammissibilità del gravame con il quale erano stati riproposti i motivi dedotti in primo grado senza contestare i capi della sentenza che si volevano sottoporre a revisione critica.

6. Con la quinta censura si deduce l’omessa e contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonché errata e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ex art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5), in relazione alla inammissibilità del ricorso per la regolare notifica delle cartelle; per avere il decidente affermato la sussistenza dei vizi delle notificazione delle cartelle nonostante la documentazione prodotta dall’esattore, dalla quale si evinceva che in assenza del contribuente, le cartelle erano state notificate regolarmente non essendo necessaria la seconda raccomandata informativa ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

7. La sesta critica addebita alla sentenza impugnata la violazione delle norme sulla giurisdizione ex art. 360 c.p.c., nn. 3), 4), 5), in relazione alla posizione dell’Agente della riscossione nel processo tributario, atteso che poiché il D.F. aveva impugnato l’estratto ruolo per vizi di notifica della cartella, la legittimazione passiva spettava all’ente creditore e non ad essa concessionaria.

8. L’ultimo motivo denuncia violazione sulle norme sulla giurisdizione e norme di diritto ex art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5), in relazione all’omessa vocatio in ius dei litisconsorti ed improcedibilità della domanda; per avere la CTR omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti benché fosse stata eccepita la prescrizione del credito tributario; con la conseguenza che la mancata vocatio in ius degli altri enti determinerebbe la improcedibilità della domanda. 9. La prima censura è destituita di fondamento.

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). La relativa censura di inammissibilità della domanda risulta proposta dalla società di riscossione in primo grado.

Tuttavia, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per incertezza del petitum e della causa petendi può essere legittimamente dichiarata solo allorché l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali l’eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto legittima la declaratoria d’inammissibilità dell’appello per questi motivi soltanto e non dell’appello nella sua interezza (v. Cass. n. 278/2019 e n. 27368/2020; S.U. n. 8077/2012).

Nella fattispecie, le censure relative alla omessa notifica delle cartelle sono state correttamente proposte tanto da consentire alla società Equitalia Sud di svolgere attività difensiva e produrre le relate di notifica a dimostrazione della infondatezza del ricorso presentato dal contribuente. Le difese svolte nelle controdeduzioni dalla società Equitalia con riferimento alla inidoneità del ricorso ad individuare gli atti impugnati non risultano neppure pertinenti rispetto alle doglianze sollevate dal D.F. e chiaramente rivolte ad ottenere la declaratoria di nullità/inesistenza delle cartelle sottese all’estratto ruolo.

10. La seconda censura è priva di pregio.

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (S.U. n. 19704/2015; n. 27799/2018).

Le Sezioni Unite hanno affermato la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. E’ una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l’atto precedente allorché sia notificato l’atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.

Ed è evidente che se le cartelle non sono state notificate ovvero si denuncia propria l’omessa notifica, per impugnarle non è indispensabile allegarle, onere che diverrebbe inesigibile rispetto a chi quelle cartelle assume di non averne mai avuto conoscenza prima dell’estratto di ruolo.

11. La terza critica è fondata limitatamente all’accertamento che la CTR ha operato con riferimento alle tre cartelle indicate in ricorso, atteso che esse recano sia crediti tributari che crediti estranei alla giurisdizione del giudice tributario; ciò in quanto il capo della sentenza della CTP relativa alla carenza di giurisdizione del giudice tributario non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte del contribuente ovvero della Concessionaria, con la conseguenza che ove la sentenza di primo grado, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ha statuito sul merito della causa sia stata impugnata per motivi attinenti unicamente a questo, si forma il giudicato sulla questione di giurisdizione, il cui esame resta perciò precluso nelle ulteriori fasi (Cass. n. 850 del 1998; n. S.U. n. 10961/2001; S.U.n. 7417 del 21/05/2002; S.U.n. 2600/2003). Ne consegue che l’accertamento – da parte della CTR – della nullità della notifica della cartelle indicate con il terzo motivo va confinato alle sole pretese tributarie recate da detti atti impositivi.

12. Il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità, atteso che con esso si contesta l’omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell’appello.

In primo luogo, il motivo è inammissibile sia perché il vizio motivazionale è prospettato anche in termini d’insufficienza della motivazione, ciò che nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è precluso dinanzi a questa Corte, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 e successive pronunce conformi, sia perché sostanzialmente la concessionaria lamenta l’omessa decisione sull’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello sulla quale, al contrario, la sentenza impugnata ha deciso ritenendo che le doglianze d’appello avessero correttamente attinto la sentenza dei primi giudici.

A ciò si aggiunga che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 20758/2017; n. 1876 e n. 25154 del 2018; n. 10422 del 15/04/2019).

13. La quinta censura è inammissibile sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) avendo la CTR motivato il parziale accoglimento dell’appello proprio sulla base della disamina della documentazione allegata dalla Concessionaria relativa alle operazioni di notificazione delle singole cartelle.

13.1 Quanto alla dedotta violazione dell’art. 26 citato in rubrica, la censura è priva di pregio.

Dalle medesime considerazioni della società Equitalia Sud emerge l’erronea interpretazione che la stessa offre della procedura legale da seguire in caso di irreperibilità relativa del destinatario.

Essa non nega la carenza della seconda raccomandata informativa da inoltrare al destinatario, ma afferma erroneamente che per procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c. occorre che nell’ambito del medesimo comune di residenza sia individuato un nuovo domicilio del destinatario al quale inoltrare la comunicazione di avvenuta affissione presso l’albo comunale.

In realtà, dalla sentenza impugnata emerge che la concessionaria ha provveduto con il rito previsto per l’irreperibilità assoluta che presuppone l’avvenuto trasferimento della residenza al di fuori del Comune in luogo rimasto sconosciuto; mentre nel caso di specie, i giudici regionali hanno accertato che dalla certificazione in atti, il D.f. risultava – all’epoca della notifica delle cartelle – residente nel Comune di Pomigliano d’Arco.

Deve, prima di tutto, distinguersi la fattispecie di irreperibilità assoluta del destinatario, che si ha solamente quando “non si conosce con certezza la residenza attuale del soggetto” e, quindi, nel caso in cui sia sconosciuto il luogo ove eseguire la notifica dalla diversa situazione di irreperibilità temporanea, che si ha quando il luogo ove notificare l’atto è noto e ben individuabile, ma la notifica non risulti possibile, poiché il contribuente non si trova in detto luogo oppure si rifiuti di accettare il plico. Nel primo caso, irreperibilità assoluta, la notifica può essere eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), con affissione della notizia presso l’Albo Comunale. Quando, invece, si tratti di temporanea assenza del destinatario, come nel caso all’esame, ma la residenza risulti nota al notificatore, la notifica deve necessariamente prevedere: il deposito del plico presso la casa comunale; l’affissione della notizia sulla porta dell’abitazione-ufficio-azienda; la spedizione della raccomandata informativa della giacenza con avviso di ricevimento.

Ed è pacifico sia perché risulta dalla decisione impugnata sia perché confermato dalla stessa concessionaria la circostanza che la residenza anagrafica non era stata trasferita in luogo sconosciuto.

14.Le ultime due censure – involgendo questioni intimamente connesse – possono essere scrutinate congiuntamente. Esse sono infondate.

Costituisce, infatti, principio consolidato, dal quale non v’e’ motivo di discostarsi, quello per il quale “In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (così Cass. 14/05/2014, n. 10477, tra l’altro pronunciata in fattispecie analoga; si vedano, altresì, Cass.24/4/2018 n. 10019; 07/05/2013, n. 10646; Cass. 05/10/2012, n. 16990; Cass. 27/06/2011, n. 14032; Cass. 12/01/2009, n. 369; Cass. 30/10/2007, n. 22939); ne consegue che correttamente la CTR ha ritenuto che la sentenza potesse essere pronunciata anche solo nei confronti della concessionaria.

15.In conclusione, accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile la quarta critica, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la carenza di giurisdizione in merito alle cartelle recanti pretese relative a contributi Inps e violazioni al cds.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso limitatamente ad uno solo dei sette motivi, condanna parte ricorrente alle spese del giudizio.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio del merito, tenuto conto delle alterne vicende processuali.

PQM

La Corte:

– accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile la quarta critica, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata, confermando la carenza di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle nella parte in cui recano pretese relative a contributi Inps e contravvenzioni al C.d.S.;

– condanna la concessionaria alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 oltre 200,00 Euro per rimborso spese, rimborso forfettario ed accessori come per legge; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione della Corte di cassazione, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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