Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25916 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25916 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 30201 2008 proposto da:

UNIVERSITA’ STUDI DI PALERMO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2013
2571

contro

DI NOTO ANNA DNTNNA66M517,112M, domiciliata in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio
dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, rappresentata e

Data pubblicazione: 19/11/2013

difesa dagli avvocati CLAUDIO CALAFIORE, CALANDRINO
GERLANDO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 855/2008 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 25/06/2008 R.G.N. 2240/04;

udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con sentenza del 10.9.2004, il Tribunale di Palermo condannava
la locale Università degli studi al pagamento, in favore di Anna Di
Noto, della somma di E.13.169,65, oltre interessi, a titolo di
indennizzo per ingiustificato arricchimento in relazione all’attività
svolta dall’attrice, quale medico specializzando, iscritta alla scuola
di specializzazione in “Endocrinologia e malattie di ricambio” dal

Il primo giudice evidenziava, anzitutto, che parte attrice aveva
fornito ampia prova, producendo copiosa documentazione al
riguardo, dell’attività espletata durante gli anni accademici di
riferimento: attività che l’attrice non era obbligata a prestare essendo iscritta alla Scuola di specializzazione nell’anno 1990- e
che era, di fatto, equiparabile, per numero di ore coperte e
tipologia dei servizi e prestazioni erogate, a quella prevista per il
personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale a
tempo pieno. Il Tribunale rawisava inoltre l’esistenza del
requisito del riconoscimento, da parte della pubblica
Amministrazione, dell’utilità tratta da tali prestazioni, ritenendolo
desumibile dalla prodotta certificazione datata 19 marzo 1996,
con la quale il direttore generale della Scuola ed il primario del
reparto attestavano che l’attrice aveva svolto servizio, in qualità
di medico assistente in formazione presso le strutture della
Scuola di specializzazione, partecipando alla totalità delle attività
mediche ivi previste, secondo le previsioni dal D.Lgs. n.257\1991.
In conseguenza il primo giudice riteneva dovuta, limitatamente al
periodo considerato ed ex art. 2041 c.c., la differenza tra la borsa
di studio percepita dall’attrice ed il più favorevole trattamento
economico previsto per i medici specializzandi in base al regime
introdotto dal D.Lgs. n.257\1991, condannando la convenuta al
pagamento delle relative somme.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello l’Università
degli studi di Palermo. Resisteva la Di Noto.
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1990, durante gli anni accademici 1992\93 e 1993/94.

Con sentenza depositata i( 25 giugno 2008, la Corte d’appello di
Palermo rigettava il gravame e condannava l’appellante al
pagamento delle spese di lite.
Per la cassazione propone ricorso l’Università, affidato a due
motivi. Resiste la Di Noto con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. Lamenta che nella specie
difettavano i presupposti per l’ingiustificato arricchimento
(l’arricchimento e l’assenza di giusta causa dello stesso, avendo
la specializzanda svolto la sua attività in base al rapporto che la
legava all’Università

ex lege n. 389\89) e che tanto nella

disciplina precedente che successiva al d.lgs n. 257\91, era
prevista per gli specializzandi la concessione di borse di studio
che la Di Noto percepì regolarmente.
2.-Con il secondo motivo denuncia la violazione e\o falsa
applicazione del’art. 2042 c.c. Evidenzia la natura sussidiaria
dell’azione, laddove nella specie potevano essere fatti valere i
diritti derivanti dalla tardiva attuazione della direttiva europea
82/76/CEE, avvenuta con d.lgs. n. 257\91.
3.-1 motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono fondati nei sensi di cui alla
presente motivazione.
Ed invero, pur non avendo il d.lgs n. 257\91 natura retroattiva
(ex plurimis, Cass. n. 21498\11), la giurisprudenza di questa
Corte ha più volte affermato che per il periodo pregresso la
mancata trasposizione da parte del legislatore italiano, nel
termine prescritto, delle direttive comunitarie 75/362/CEE e
82/76/CEE – non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo
specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del
medico specializzando, non consentivano l’identificazione del
debitore e la quantificazione del compenso dovuto – fa sorgere il

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1.-Con il primo motivo l’Università denuncia la violazione e\o

diritto degli interessati al risarcimento dei danni causati dal
mancato adempimento, determinando in capo allo Stato – ed in
favore dei soggetti che abbiano seguito corsi di specializzazione
medica dal 10 gennaio 1983 sino all’anno accademico 1990-1991
– una responsabilità per inadempimento di obbligazione “ex
lege”, per non aver assicurato, in relazione alle specializzazioni
contemplate negli elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 2, della

secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n. 1, 3 e relativo Allegato
(ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a
tempo pieno e quella a tempo parziale) della direttiva 82/76/CEE,
in condizioni tali che, se quest’ultima fosse stata
tempestivamente e correttamente adempiuta, i frequentanti
avrebbero acquisito il diritto all’adeguata remunerazione

(ex

plurimis, Cass. n. 7630\03; Cass. sez.un. n. 2203\05; Cass. n.
23568\11; Cass. n. 1182\12; Cass. n. 1850\12).
La Di Noto avrebbe dunque potuto agire per ottenere il detto
risarcimento, secondo talune pronunce di questa Corte anche
quantificandolo, come parametro di riferimento, nella misura di
cui l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con cui lo Stato
italiano procedette ad un sostanziale atto di adempimento
parziale soggettivo nei confronti di talune categorie di
specializzandi -destinatari delle sentenze passate in giudicato del
tribunale amministrativo regionale del Lazio- (Cass. n. 1917\12;
Cass. n. 23275\11, Cass. n.21498\11, Cass. n.17682\11),
sostituendo all’obbligazione risarcitoria per mancata attuazione
delle direttive un’obbligazione avente natura di debito di valuta.
In proposito si è osservato che non trova giustificazione, alla luce
del diritto comunitario, la limitazione del riconoscimento operata
dallo stesso art. 11 L. n. 370\99 in favore dei destinatari delle
sentenze passate in giudicato emesse dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sicché, sotto questo specifico
profilo, la disciplina è disapplicabile, in quanto essa subordina il
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direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di detti corsi

riconoscimento, in ambito interno, di un diritto attribuito ai singoli
da direttive comunitarie a condizioni (quella di aver adito
l’autorità giudiziaria ed aver ottenuto una sentenza favorevole
addirittura ancor prima dell’emanazione della legge di
trasposizione) non contemplate da tali direttive.
Mancano dunque nella specie i presupposti di cui agli artt. 2041
(in tale specifico senso, del resto, Cass. n. 9842\02) e 2042 c.c.

E’infatti innegabile che la Di Noto potesse far valere il suo diritto
al risarcimento del danno, o la diversa obbligazione sopra
evidenziata, restando peraltro fermo il principio per cui il
carattere sussidiario dell’azione di arricchimento senza causa
prescinde dalla previsione circa l’esito dell’azione (principale)
esperibile (ex a I fis, Cass. n. 25461\10).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa viene
decisa direttamente nel merito dalla Corte, con il rigetto
dell’originaria domanda.
Le spese di lite sono compensate stante il recente
consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta la domanda proposta dalla Di Noto.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre
2013

prevedente il carattere residuale dell’azione.

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