Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25916 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 15/10/2019), n.25916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28484-2017 proposto da:

A.D.H., AL.SU.AD., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato

FORTUNATO FRANCESCO MIRIGLIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato

MICHELE SURACE;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CELEBRANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINA CAVEDAL;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2050/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato OCCHIUTO LUIGI per delega;

udito l’Avvocato CAVEDAL MARINA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/9/2017 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dal sig. A.D.H. in relazione alla pronunzia Trib. Treviso 24/11/2015, di accoglimento p.q.r. della domanda nei confronti del medesimo e della moglie sig. Al.Su.Ad. proposta dal curatore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liq. (di cui l’ A. era stato “amministratore unico o presidente del Consiglio di amministrazione”) di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di conferimento in fondo patrimoniale dell'”unico immobile di sua proprietà, in regime di comunione legale con la moglie Al.Su.Ad.”, la “casa coniugale nella quale egli aveva risieduto sino al 22.05.2007”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ A. e l’ Al. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liq., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 329,112,332,342 e 343 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamentano che “a sostegno del rigetto della proposta eccezione di prescrizione estintiva, ribadita con la articolazione del primo motivo di appello, la corte veneziana introduce l’ulteriore argomento della efficacia, sostanziale e processuale, della notifica della citazione che fu effettuata al convenuto A. all’estero in data 18.07.2012 mediante consegna a mani del destinatario, mediante organi emittenti-riceventi ai sensi del Regolamento CE 1393 del 13.11.2007”, ponendo “a fondamento della decisione di rigetto della eccezione un profilo (atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica all’ A. in data 18.07.2012 ai sensi del Regolamento CE 1393/07) escluso dalla decisione di primo grado con statuizione coperta da giudicato interno”, atteso che la “sentenza di primo grado… ha… indirettamente pronunciato affermando, ai fini del rigetto della eccezione di prescrizione, la esistenza di un solo atto interruttivo, costituito dalla notifica della citazione effettuata nei confronti della Al. ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in data 3 – 23.01.2011”.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2903 c.c., art. 164 c.p.c., art. 7 Regolamento CE del 13/11/2007, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che ai sensi del Regolamento CE del 13/11/2007 l‘”interruzione del termine prescrizionale della domanda revocatoria non può che basarsi, ai sensi di una corretta e costituzionalmente orientata interpretazione dell’art. 2903 c.c., sulla data di ricevimento dell’atto da parte del destinatario convenuto e ciò per il principio secondo cui l’atto interruttivo della prescrizione, quale atto recettizio, non può che produrre i suoi effetti, sotto il profilo sostanziale, al momento in cui giunge nella sfera di conoscenza/conoscibilità del destinatario e ciò per la inderogabile esigenza di certezza della esistenza delle situazioni giuridiche cui l’istituto della prescrizione estintiva è connaturato”.

Con il 3 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2901,2903,2934 e 2935 c.c. e art. 102 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ravvisato la “sufficienza, ai fini interruttivi della prescrizione della domanda, della notifica eseguita nei confronti della moglie, Al. ex art. 143 c.p.c. in data 3-23.01.2011”, laddove quest’ultima “non è da considerare litisconsorte necessario passivo”.

Lamentano che l'”efficacia interruttiva del corso della prescrizione opera soltanto nei rapporti obbligatori avvinti da vincolo solidale e quindi non nell’ambito e con riferimento a rapporti e/o azioni di carattere processuale come è il caso che ci occupa”, atteso che il coniuge non è litisconsorte necessario passivo dell’azione revocatoria”.

Con il 4^ motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2901 e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che sussistendo sull’immobile “cause di prelazione assorbenti interamente il valore del bene” al momento della costituzione del vincolo, non è nella specie configurabile alcun evento di danno.

Con il 5^ motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2901,167,168 e 169 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo oneroso e non gratuito, sicchè “doveva essere indagata dalla corte, ai fini dell’accoglimento della domanda, la esistenza di una partecipazione dolosa della ricorrente Al. come imposto dall’art. 2901 c.c., n. 2”.

Con il 6 motivo denunziano violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto sufficiente il mero dolo generico (scientia damni), laddove a sostegno della domanda è stata originariamente indicata la “dolosa preordinazione dell’atto da parte dell’ A.”, e pertanto il suo dolo specifico, integrante fatto costitutivo diverso dal dolo generico.

Con il 7 (condizionato) motivo denunziano violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. e artt. 99 e 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia confuso tra dolo generico e dolo specifico.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla citazione della Curatela notificata “nel dicembre 2012”, alla “ragione di credito vantata dal Fallimento nei confronti del sig. A.”, alle “ipoteche sul bene immobile oggetto del fondo patrimoniale”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “notifica ex art. 143 c.p.c.”, alla “prima notifica della citazione all’ A. (eseguita in data 18.07.2012)”, alla “notifica all’ A., perfezionatasi in data 18.7.2012 (estratto pagina 24 della comparsa di costituzione del fondo patrimoniale quale documento allegato alla memoria dei ricorrenti nel primo grado di lite, depositata ai sensi dell’art. 183, n. 2 in data 23.09.2013″, all'”estratto atto di appello 19.05.2016 pagine 13-14″, all'”estratto certificato matrimoniale prodotto dai ricorrenti quale doc. 04 fasc. di parte appello”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1c12/1995, n. 1161). Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221). A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata sentenza rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

I requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno infatti indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va preliminarmente osservato, con particolare riferimento ai primi 3 motivi, che correttamente la corte di merito ha ritenuto nella specie idonea ad interrompere la prescrizione – anche nei confronti dell’ A. – la notificazione della citazione effettuata nei confronti dell’ Al. ex art. 143 c.p.c., atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria (v. Cass., 3/8/2017, n. 19330; e, conformemente, Cass., 1/6/2018, n. 14079; Cass., 18/10/2011, n. 21494).

Orbene, nell’impugnata sentenza si afferma risultare invero “per tabulas che i soggetti attinti dall’azione revocatoria… si fossero scientemente resi irreperibili, rendendo oltremodo difficoltoso pel (rectius, per il) Fallimento riuscire a notificare loro le citazioni introduttive”; e che “l’ Al., la quale… fino a tutto l’anno 2010 risultava all’anagrafe trasferita a Verona ” (“mentre il marito risultava a sua volta trasferito in Spagna, ove pure la donna si sarebbe trasferita, ma solo con effetto dal 18/6/2012, sul piano dell’ufficialità”) aveva “comunicato al Comune di ultima residenza di essersi trasferita a Verona e qui, nell’indirizzo comunicato da quel Comune era stata più volte ricercata invano; con la conseguenza che l’ufficiale giudiziario, una volta accertatane l’irreperibilità nel luogo… di residenza ufficiale, aveva eseguito la notifica ex art. 143 c.p.c., perfezionatasi il 23/1/2011, con conseguente utile interruzione del termine prescrizionale appena otto giorni avanti il suo spirare, che i raggiri posti in essere dalla notificando non erano così riusciti a scongiurare”.

Emerge evidente, a tale stregua, come l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza secondo cui l’interruzione della prescrizione (anche) nei confronti dell’ A. si era verificata altresì per essere stata “tempestivamente eseguita a mani del medesimo” in Spagna risulta invero al più (quantomeno) formulata dalla corte di merito ad abundantiam.

Con particolare riferimento al 4 motivo, va posto ulteriormente in rilievo come la relativa infondatezza emerga evidente alla stregua del principio affermato da questa Corte in base al quale l’azione revocatoria ordinaria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poichè determina solo l’inefficacia dell’atto revocato e l’assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso; con la conseguenza che la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito con l’atto oggetto di revoca non esclude, di per sè, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (v. Cass., 13/8/2015, n. 16793).

A tale stregua, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorchè come nella specie di entità tale da assorbire – se fatta valere – l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni (presupposto per l’esercizio dell’azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all’ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (v. Cass., 10/6/2016, n. 11892; e, conformemente, Cass., 8/8/2018, n. 20671).

Va ulteriormente osservato, con particolare riferimento al 6 e al 7 motivo, che -come correttamente affermato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza e diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti- l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 c.c., n. 1.

Nell’ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito -in coerenza con la funzione propria dell’azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori- deve considerarsi ricompresa la fideiussione (v. Cass., 18/10/2011, n. 21492; Cass., 7/10/2008, n. 24757).

A tale stregua, anche quando proviene da entrambi i coniugi la costituzione in fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria.

Ne consegue che, avendo l’actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l’unico) di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell’azione esecutiva l’eccepisca, fornire la prova.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito (nel caso, l’obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (v. Cass., 17/1/2007, n. 966. Cfr. altresì Cass., 30/6/2015, n. 13343).

Orbene, di tali principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove, osservato essere “ius receptum in giurisprudenza che anche la costituzione di un fondo patrimoniale, con cui il debitore non si priva del bene in sè, può essere dichiarata inefficace nei confronti del creditore, laddove essa rende pur sempre quel bene sottoposto a vincolo di scopo aggredibile solo a certe condizioni, con conseguente lesione di quella garanzia generale spettante al creditore sul patrimonio di chi abbia costituito il vincolo in parola”; e sottolineato che, essendo l’immobile de quo “l’unica patrimonialità dell’ A., è in re ipsa la perdita totale della garanzia patrimoniale che l’ex amministratore infedele offriva ai suoi creditori, tanto più a seguito del suo sintomatico trasferimento all’estero e visto che, comunque, perchè si abbia eventus damni si ritiene sufficiente, in giurisprudenza, la sola variazione qualitativa del patrimonio del debitore, quale determinata con la costituzione in fondo patrimoniale del bene immobile dei coniugi”, è pervenuta a concludere che “nemmeno il caso di ipoteche tali da assorbire per intero il valore del bene porta ad escludere la connotazione dell’atto dispositivo quale eventus damni: e ciò perchè la valutazione tanto dell’idoneità di quello a costituire un pregiudizio, quanto alla possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all’ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria”, sicchè, avendo l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. “la funzione di ricostituire la garanzia solo generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore e non anche la garanzia specifica”, è da “ritenersi comunque sussistente l’interesse del creditore ad agire, nonostante il bene oggetto di disposizione trovisi ipotecato”, a far dichiarare “inefficace” un “atto che renda più difficile ed incerta l’esazione del credito”.

Emerge evidente, a tale stregua, come la ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Senza infine sottacersi, da un canto, che secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Per altro verso, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (v. Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA