Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25916 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Soc. Coop. a r.l. Ortoverde in liquidazione, in persona del legale

rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Rizzo 50,

presso Strano Giovanni, rapp.to e difeso dall’avv. Scannaliato

Camillo, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 145/21/07 depositata il 11/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/11/2011;

dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Soc. Coop. a r.l. Ortoverde contro l’Agenzia delle entrate e stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle entrate contro la sentenza della CIP di Caltanisetta n. 29/7/2005 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) Iva 1996. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze è inammissibile, poichè legittimata passivamente in questo giudizio è solo l’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare al ministero nel diritto controverso fin dal 1.1.2001, quindi in data anteriore alla proposizione dell’appello, depositato il 28/6/2005. ed unica partecipe del relativo giudizio, attraverso l’ufficio di Gela.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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