Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25915 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25915

Fatto

RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro la società NPO Sistemi SPA per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP ed IVA relativo all’anno di imposta 2002.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sul rilievo che il ricorso in appello era stato notificato il 14.02.08, oltre lo spirare del termine di giorni 60 dalla notifica della sentenza di primo grado.

3. La società si è costituita con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, per l’adunanza in camera di consiglio del 02.05.2017 e rinviato a nuovo ruolo alla presente udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controparte, sia perchè la dedotta novità della questione non è svolta in modo autosufficiente, sia perchè correttamente la prima censura è stata svolta per error in procedendo, sia perchè la richiesta di cassazione “con ogni conseguenziale statuizione” (fol. 8 del ricorso) è idonea a ricomprendere anche la eventuale statuizione di cassazione con rinvio.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 38, in combinato disposto con gli artt. 137 c.p.c. e segg. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in cui sarebbe incorsa la CTR ritenendo che la consegna informale della sentenza di primo grado avvenuta presso il servizio di ricezione atti dell’Agenzia delle entrate (invece che la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario) fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in merito alla individuazione della data entro la quale avrebbe dovuto essere proposto l’appello.

3.1. Il primo motivo è fondato e va accolto.

3.2. Va premesso che appare evidente, come riconosciuto anche dalla controricorrente, che la CTR ha indicato per mero errore materiale la data del 14.02.2010, come data entro la quale doveva essere proposto l’atto di appello, essendo invece questa la data in cui sarebbe avvenuta la presunta notifica della sentenza di primo grado.

3.3. Ciò posto si deve osservare che alla data in cui l’Ufficio ricevette la copia della sentenza di primo grado (depositata presso l’Ufficio in data 14.02.2010), come appare evidente dal tenore della decisione impugnata, la disciplina della notifica delle sentenze dei giudici tributari era ancora regolata dalla disposizione di cui al testo previgente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2 (le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli artt. 137 c.p.c. e segg.) e non dalla disposizione introdotta con la modifica di detto articolo recata del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a), conv. con L. n. 73 del 2010 (Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma art. 16).

La consegna della sentenza all’impiegato addetto alla ricezione, che ne aveva rilasciato ricevuta sulla copia, non era quindi idonea ad integrare la notifica e a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza (vedi, Cass. n. 3740/2014): l’appello era stato dunque proposto tempestivamente, perchè effettuato entro il termine di un anno dal deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile.

3.4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

4.1. In conclusione si deve accogliere il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo, e cassare la sentenza gravata, con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

PQM

– Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo;

– Cassa la sentenza gravata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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