Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25915 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 23/09/2021), n.25915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12128-2020 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., con sede in Roma, alla via Albano n. 98, in persona

del legale rappresentante pro tempore Emiliano Guerra, rappresentata

e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

Giancarlo Penzavalli, presso il cui studio elettivamente domicilia

in Roma, alla via Pasquale Galluppi n. 8.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore pro tempore;

CANON ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore.

– intimati –

avverso la sentenza n. 1050/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 febbraio 2020, reiettiva del reclamo dalla stessa promosso contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal tribunale di quella stessa città, il 9 marzo 2018, su ricorso della Canon Italia s.p.a.. Quest’ultima e la curatela fallimentare sono rimaste solo intimate.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte distrettuale ha ritenuto: i) ritualmente notificato il menzionato ricorso di fallimento, posto che, non risultando un indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice, e rimasto senza esito il tentativo di notificazione effettuato dall’ufficiale giudiziario, su istanza della creditrice predetta, presso la sede della prima risultante dal registro delle imprese, detta notificazione era stata poi eseguita mediante deposito presso la casa comunale giusta la previsione dell’art. 15, comma 3, l.fall.;

indimostrata, da parte della reclamante, gravata del relativo onere, la contemporanea presenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 l.fall. per sottrarla al fallimento; sussistente lo stato di insolvenza, desunto dall’ingente credito azionato da Canon Italia s.p.a. e dall’esame dello stato passivo; iv) irrilevante il decreto ex art. 22 l.fall. precedentemente reso dal Tribunale di Roma, su un diverso ricorso di fallimento, contro la stessa debitrice, proposto da altra creditrice, perché privo di attitudine al giudicato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata la procedibilità dell’odierno ricorso, benché depositato (il 21 maggio 2020) oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, in relazione alla data (13 marzo 2020) di sua notificazione, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione o falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, con riferimento alla nullità della notificazione dell’istanza di fallimento e dell’omissione della fase prefallimentare che contempla l’audizione personale del debitore”. Si insiste per la declaratoria di nullità dell’avvenuta notificazione del ricorso di fallimento della Canon Italia s.p.a., sul duplice presupposto che (a) la (OMISSIS) s.r.l. aveva la propria sede legale in Roma, alla via Albano n. 98, dove, puntualmente, aveva ricevuto la pregressa corrispondenza nonché gli atti (tra cui un precedente ricorso di fallimento di altra creditrice) ad essa destinati, e che (b) l’ufficiale giudiziario aveva omesso di indicare, nella relata attestante il mancato buon esito della notifica del ricorso della Canon Italia s.p.a. tentata presso la sede suddetta, le ricerche della debitrice ivi effettuate. Tutto ciò aveva impedito alla reclamante di avere adeguata conoscenza del procedimento di primo grado e di difendersi adeguatamente in quella sede;

II) “Violazione o falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, artt. 115 e 116 c.p.c., nonché artt. 2435,2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, con riferimento alla insussistenza dei requisiti di fallibilità”, censurandosi le argomentazioni utilizzate dalla corte distrettuale per giustificare, alla luce dell’omesso deposito dei bilanci della reclamante al 31.12.2016 ed al 31.12.2017, la ritenuta mancata dimostrazione della contemporanea presenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 l.fall. per sottrarla al fallimento;

III) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’ammontare, entro il limite di Euro 500.000,00, dei debiti della società ai fini della valutazione della ricorrenza del requisito di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), della legge fallimentare”, contestandosi la ritenuta sussistenza di debiti della (OMISSIS) s.r.l., anche non scaduti, complessivamente superiori ad Euro 500.000,00;

IV) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla mancata valutazione presuntiva della insussistenza dei limiti di fallibilità di cui all’art. 1, lett. c) della legge fallimentare, discendente sia dal provvedimento, del 12.7.2017, di rigetto dell’istanza di fallimento coevo al deposito dell’istanza di fallimento per cui è causa, sia di bilanci e situazioni patrimoniali prodotto, sia dalle risultanze dello stato passivo in atti”, nuovamente insistendosi in ordine alla inconfigurabilità, da ricavarsi anche presuntivamente, della qualifica di imprenditore commerciale fallibile della reclamante;

V) “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 22 L.F., artt. 2697 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ascrivendosi alla decisione impugnata di non aver attribuito al precedente decreto di rigetto di altra istanza di fallimento contro la (OMISSIS) s.r.l. quanto meno il valore di provvedimento idoneo a precludere, di fatto, “un accertamento della qualità personale (imprenditore normale o piccolo) che, sulla base dei medesimi elementi, ed in mancanza di qualsivoglia deduzione di una modificazione in senso sostanziale degli elementi indicatori della fallibilità (o meno) dell’imprenditore, ne escludeva, perlomeno sulla base degli elementi costituiti dagli indicatori relativi agli esercizi del triennio antecedente la data di deposito dell’istanza di fallimento, la sottoposizione alla disciplina del fallimento”.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Invero, la sentenza impugnata dà espressamente atto (cfr. pag. 2) che, “non risultando dalla visura camerale in atti l’esistenza di un indirizzo di posta elettronica certificata della società, che, d’altra parte, la stessa società reclamante non ha dichiarato di avere”, ed “avendo attestato l’ufficiale giudiziario l’assenza della società all’indirizzo della sede legale risultante dalla Camera di Commercio”, la notificazione del ricorso di fallimento della Canon Italia s.p.a., nei confronti della odierna ricorrente, era stata definitivamente eseguita mediante deposito presso la casa comunale di Roma ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall. (come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, che si applica ai procedimenti prefallimentari introdotti, come quello a carico della (OMISSIS) s.r.l., dopo il 31.12.2013).

3.2. E’ utile ricordare, poi, che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 18544 del 2020, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, D.L. n. 185 del 2008, ex art. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009 (come novellata dalla L. n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), e che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale indirizzo costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 28803 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18544 del 2020, in motivazione).

3.3. Va ricordato, infine, che il predetto art. 15, comma 3, l.fall. stabilisce che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notOcazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”.

3.3.1. La norma, dunque, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (cfr. Cass. n. 602 del 2017, in motivazione).

3.4. Peraltro, come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2016, il legislatore della novella del 2012 si è proposto di “coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo”: l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova, perciò, la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore – da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – e’, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima.

3.4.1. Può ben dirsi, in definitiva, che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si è appena detto – il legislatore del 2012 abbia inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della l.fall. non ancora riformata dal D.Lgs. n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, benché tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.

3.5. Fermo quanto precede, l’infondatezza del motivo in esame deriva dal fatto che, non avendo la (OMISSIS) s.r.l. documentato di essere munita di indirizzo di posta elettronica certificata, tanto meno risultante dal registro delle imprese e dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica, il mancato buon esito, presso la sua sede legale, del tentativo di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15 l.fall. tentata dall’ufficiale giudiziario, richiestone dalla creditrice Canon Italia s.p.a. (“avendo attestato l’ufficiale giudiziario l’assenza della società all’indirizzo della sede legale risultante dalla Camera di Commercio”. Cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), per non essere stato rinvenuto, al corrispondente indirizzo risultante dal registro delle imprese, la sede della menzionata società, aveva legittimamente indotto l’ufficiale suddetto a procedere con il deposito dell’atto presso la casa comunale, senza altri avvisi, giusta l’art. 15, comma 3, l.fall..

3.5.1. Invero, il passaggio dalla notifica presso la sede della società a quella presso la casa comunale presuppone che la società non sia reperibile presso la sede risultante dal registro delle imprese. La sussistenza di tale presupposto di irreperibilità, peraltro, può ricorrere anche in una situazione nella quale la società sia stata in concreto rintracciata in altre precedenti occasioni presso la sede risultante dal registro suddetto; ciò, tuttavia, richiede che l’ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che i diversi esiti di altre notificazioni siano riconducibili non ad una doverosa e diligente attività di ricerca dei destinatari, ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili; inoltre, è necessario che, come previsto dall’art. 148 c.p.c., di tale attività si dia atto specificamente nella relazione di notifica Cass. n. 28803 del 2018).

3.5.2. Nella specie, pertanto, affatto condivisibilmente la corte territoriale ha considerato decisivo, al fine di valutare l’irreperibilità della (OMISSIS) s.r.l., il già riportato tenore della relata di notificazione dell’ufficiale giudiziario ivi procedente, idoneo, sebbene nella sua sinteticità, a dare contezza dell’attività ivi concretamente svolta all’indirizzo risultante come sede legale della stessa, ed il corrispondente accertamento fattuale non può qui essere ulteriormente sindacato.

3.5.3. Resta solo da aggiungere che, comunque, il carattere pienamente devolutivo del reclamo ex art. 18 l.fall., ha consentito alla reclamante di svolgere in quella sede tutte le difese ritenute utili, senza alcuna preclusione, consentendole, quindi, un pieno esercizio del proprio diritto di difesa.

4. I restanti motivi del ricorso, scrutinabili congiuntamente perché connessi, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.

4.1. Invero, è incontroverso che il ricorso di fallimento della Canon Italia s.p.a., nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., risaliva al 2017 (come agevolmente può desumersi dal n. r.g – 2223 del 2017 – attribuito al corrispondente procedimento al momento della sua iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Roma, nonché dalla precisazione rinvenibile a pag. 10 dell’odierno ricorso secondo cui quel ricorso era del luglio 2017), sicché il periodo per il quale andava dimostrato dalla fallenda il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. era il triennio 2014-2016 (cfr. Cass. n. 12963 del 2018), con assoluta ininfluenza, quindi, degli anni precedenti ed eventualmente successivi.

4.2. Costituisce, poi, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello per cui, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., il cui onere grava sul debitore fallendo, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere, però, a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità gr., ex multis, Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 18542 del 2020; Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 30516 del 2018; Cass. n. 23948 del 2018; Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 24548 del 2016).

4.3. Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto indimostrata, ad opera della reclamante, l’insussistenza dei requisiti suddetti, dando atto che: i) al curatore erano stati consegnati dalla fallita solo i bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015, e che solo quest’ultimo risultava depositato presso la Camera di commercio. Quello relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2016, invece, sarebbe stato in corso di approvazione; i:) “sebbene i bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento non costituiscano gli unici elementi che il debitore possa offrire per dimostrare l’inesistenza dei requisiti dimensionali dell’impresa, tuttavia, ove tali ulteriori mezzi di prova non siano, come nella specie, né allegati, né provati, la documentazione contabile dell’impresa, essendo l’unico mezzo con cui dimostrare le dimensioni dell’impresa, deve essere completa ed attendibile, con la conseguenza che, nella specie, il difetto dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 L. Fall. non può dirsi provato” pag. 2 della sentenza impugnata).

4.3.1. Trattasi, come è evidente, di accertamento fattuale qui non ulteriormente sindacabile, se non per vizio motivazionale (nei limiti in cui, tuttora, lo consente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione, utilizzabile ratione temporis, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), che avrebbe imposto alla (OMISSIS) s.r.l. di provvedere altrimenti alla dimostrazione della sua non fallibilità, il cui eventuale esito negativo non poteva che risolversi in suo danno.

4.3.2. Una prova siffatta, però, non è stata fornita, insistendo ancora oggi la ricorrente esclusivamente nel pretendere una diversa lettura dei bilanci del 2013 (come si è detto, però, ininfluente), del 2014 e del 2015, mentre tutto quanto dalla stessa dedotto pure circa il bilancio del 2016, pacificamente nemmeno approvato dall’assemblea, così come quello del 2017, non può assumere, proprio per questa ragione, alcuna rilevanza (anche sotto il profilo dell’asserita non contestazione della creditrice istante). Le corrispondenti argomentazioni, lungi dal dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, investono proprio la complessiva valutazione di quel materiale probatorio: si oblitera, dunque, totalmente che la denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie Cass. n. 18541 del 2020; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), sicché la corrispondente censura si rivela surrettiziamente volta a trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 26300 del 2018; Cass. n. 18541 del 2020). A tano deve solo aggiungersi che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, indicato in precedenza, qui applicabile, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

4.4. Resta solo da rimarcare che: i) la dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obbiettivo, nello stato d’insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull’effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, essendo, a tal fine, sufficiente una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); i) l’accertamento di fatto circa la solvibilità, o meno, dell’imprenditore compete al giudice del merito, in base alla regola per cui spetta a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 12815 del 2019; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011); nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze dello stato passivo Cass., n. 23437 del 2017; Cass. n. 9760 del 2011); iv) il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore Cass. n. 16411 del 2018).

4.4.1. Ne consegue che il valore probatorio attribuito, nella specie, dalla corte distrettuale a quanto da essa valorizzato – l’ingente credito della Canon Italia s.p.a.; le risultanze dello stato passivo e l’irrilevanza del decreto di rigetto di altra istanza di fallimento, contro la stessa debitrice, da parte di una diversa creditrice. Cfr. pag. 2-3 della sentenza impugnata – per l’affermazione della sussistenza dello stato di insolvenza della odierna ricorrente sfugge al sindacato di legittimità, laddove, invece, le generiche argomentazioni esposte, anche su questo aspetto, nei motivi in esame investono, ancora una volta, il complessivo governo del materiale istruttorio, mirando affatto inammissibilmente per quanto si è già detto, a ridiscuterne gli esiti sfavorevoli al ricorrente sostituendola con una diversa valutazione più consona alle proprie aspettative Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 26300 del 2018, Cass., SU, nn. 34476 del 2019).

4.4.2. In altri termini, la ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Dott. Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono

sindacabili in cassazione Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). 5. In definitiva, l’odierno ricorso deve essere respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste solo intimate, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della (OMISSIS) s.r.1., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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