Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25915 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2016, (ud. 23/03/2016, dep.15/12/2016),  n. 25915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15455-2011 proposto da:

C.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1730/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2010 R.G.N. 4181/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 5/7/2010, rigettava il gravame proposto da C.D. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, resa in data 11/5/2005, con la quale era stata respinta la domanda proposta dalla C., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato per il periodo intercorrente tra il 3/2/2001 ed il 31/5/2001, ai sensi dell’art. 25 CCNL 11/1/2001, “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, e la riammissione in servizio, da parte di Poste Italiane S.p.A., con il pagamento di tutte le retribuzioni dalla illegittima risoluzione sino alla riammissione.

Per la cassazione della sentenza ricorre la C. articolando quattro motivi cui resiste con controricorso la società Poste Italiane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà della motivazione lamentando che la Corte territoriale non abbia statuito la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti nonostante la genericità della causale indicata, nella quale non si capirebbe se si fa riferimento ad “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione” o alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo, poichè, in ordine alla causale apposta al contratto, la Corte di merito sarebbe caduta in una evidente ed insanabile contraddizione, dal momento che ha ritenuto che la deduzione della lavoratrice, che ha riferito di essere stata assunta per sostituire personale in ferie è rimasta smentita dal tenore letterale delle clausole del contratto individuale depositato dalla società.

3. Con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 ritenendo che la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro è nulla per violazione della disciplina dettata dalla L. n. 230 del 1962 e successive modificazioni, in quanto nel contratto in oggetto non sono state indicate le ragioni di carattere eccezionale e transitorio che avrebbero legittimato il contratto, nè può dirsi soddisfatto il requisito della specificità dalla mera trascrizione dell’art. 25 CCNL 2001, risultando la clausola formulata in tale norma riferibile ad un pluralità di ragioni.

4. Con il quarto mezzo di impugnazione la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa motivazione in ordine alla violazione all’art. 25, punti 2 e 3, CCNL Poste 2001, relativamente alla c.d. clausola di contingentamento.

1.1; 3.1. Il primo ed il terzo motivo – da trattare congiuntamente per evidenti motivi di connessione essendo, in sostanza, entrambi diretti a confutare l’interpretazione accolta dalla Corte di merito, conforme all’indirizzo giurisprudenziale dominante in sede di legittimità, dell’art. 25 del CCNL 2001 -non sono fondati.

I giudici di Appello, invero, correttamente hanno rilevato, con puntuali riferimenti ai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia – cfr., in particolare e fra le molte, Cass. nn. 21063/2008, 4862/2005, ai quali in questa sede si fa espresso riferimento, non ritenendo questo Collegio che vi siano motivi per discostarsene -, che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 56 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, scaturisce dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro come idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con il limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali, o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro soggettive dei lavoratori.

E la clausola di cui all’art. 25 del CCNL del 2001, apposta al contratto di cui si tratta individua, quale causale giustificativa dell’apposizione del termine, il fenomeno della ristrutturazione a livello nazionale, che coinvolge l’intera compagine aziendale senza menzionare il singolo ufficio o le altre articolazioni dell’impresa e senza richiedere che la singola posizione lavorativa venisse assegnata a termine perchè coinvolta nella ristrutturazione. Per la qual cosa, deve affermarsi che l’autorizzazione al ricorso al contratto a termine accordata in sede collettiva ha a motivo esclusivo l’esistenza del processo di riorganizzazione e di tutte le conseguenze ad esso connesse e su tale presupposto legittima l’Azienda all’assunzione di personale a termine nei limiti della clausola di contingentamento.

Al riguardo, va altresì considerato che l’Accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dalle parti sindacali ad integrazione dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, contempla le esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi; ipotesi precisata, appunto, dall’Accordo sindacale stipulato anch’esso il 25 settembre 1997. attuativo per assunzioni con contratto a termine, a norma del quale, in relazione all’art. 8 del CCNL, così come integrato con Accordo 25 settembre 1997, le parti si danno atto che, sino al 31 gennaio 1998, l’impresa si trova nella situazione che precede, dovendo, appunto, affrontare il processo di ristrutturazione, con conseguente rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione; per la qual cosa, per fare fronte alle suddette esigenze è possibile procedere ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo determinato.

Pertanto, non possono accogliersi le censure mosse alla sentenza oggetto di questo giudizio, non potendosi ravvisare nel contratto di cui si tratta profili di genericità, nè vizi di motivazione, al riguardo, nella sentenza impugnata.

1.2; 1.4. Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili; quest’ultimo, perchè con lo stesso viene sollevata, per la prima volta in questa sede, la questione della c.d. clausola di contingentamento, cui non si era mai accennato nei due gradi di merito.

Il secondo motivo, con il quale formalmente si lamenta un error in procedendo, in realtà appare come una mera riproposizione del primo, censurando ancora una volta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla specificità della clausola.

Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dunque respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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