Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25915 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 15/10/2019), n.25915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24310-2017 proposto da:

EUROSERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PRIMO MICHIELAN;

– ricorrente –

contro

N. AUTOVEICOLI SAS DI N.M., M. & C., in

persona dei legali rappresentanti pro tempore

N.M. e NA.MA., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

VOLTAGGIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1567/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/8/2017 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del gravame interposto dalla società N. Autoveicoli di N.M. s.a.s. e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib. Padova 12/4/2011, ha dichiarato il contratto intercorso tra la medesima e la società Euroservizi s.c.a.r.l. (avente ad oggetto la promozione da parte di quest’ultima di locazione di veicoli in nome e per conto della prima, e qualificato come “atipico”) risolto per fatto e colpa di quest’ultima, con condanna della medesima al risarcimento dei danni dalla prima subiti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Euroservizi s.c.a.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso società N. Autoveicoli di N.M. s.a.s..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito non si sia “pronunciata sulla domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla ricorrente”, non potendo invero dirsi che “abbia esaminato e deciso implicitamente… per aver esaminato e valutato i contrapposti inadempimenti delle parti… “.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 1455 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia “omesso di effettuare la valutazione di gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c.”.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che “malgrado la contestazione degli inadempimenti da N. Autoveicoli s.a.s. ad Euroservizi il rapporto era proseguito e che N., pur contestando gli inadempimenti aveva inteso proseguire il rapporto”.

Con il 3 e il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 1223 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, aderendo alle conclusioni del C.T.U.”, la corte di merito abbia erroneamente “determinato l’ammontare del risarcimento dovuto”, riconoscendo alla controparte “un mancato guadagno senza decurtazione dei costi necessari per raggiungerlo”, a tale stregua attribuendo “un risarcimento superiore all’effettivo danno, in violazione del principio di indifferenza o di integralità del risarcimento”.

Lamenta che la corte di merito ha erroneamente “parametrato il lucro cessante (o mancato guadagno) ad un periodo precedente la data di cessazione di un rapporto”.

Con il 5 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato “costi fissi e costi variabili che dovevano essere portati a decurtazione dell’importo liquidato dal giudice”.

Con il 6 motivo denunzia violazione degli artt. 61,195 e 132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che “il giudice d’appello ha omesso di motivare o ha dato una motivazione del tutto apparente in ordine al rigetto della domanda proposta in via d’appello incidentale… per il riconoscimento dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare al “contratto stipulato tra le parti in data 24.04.2001”, all’atto di citazione, ai “solleciti in data 29.11.2011, 16.01.2003 e 25.5.2003”, alla “lettera in data 27.10.2003”, alla “lettera 16.02.2004”, alle “prove documentali e orali”, alla CTU, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di citazione in appello” di controparte, al proprio atto di costituzione e risposta nel giudizio di gravame, al proprio “appello incidentale”, alla “lettera fax del 23 maggio 2003 (doc. 19)”, al “doc. 4 di parte attrice”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Non può d’altro canto sottacersi che la soluzione di riportare atti e documenti del giudizio di merito non esime in ogni caso dall’osservanza del requisito richiesto a pena di inammissibilità all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso – come detto – non osservato (cfr., da ultimo, Cass., 10/4/2019, n. 9989).

Va per altro verso sottolineato come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Quanto al merito, con particolare riferimento al 1 motivo, va ulteriormente posto in rilievo come in ordine alla domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla ricorrente ricorra in realtà nella specie l’ipotesi della pronunzia implicita.

Nel dichiarare -decidendo “per quanto di ragione” il contratto intercorso tra la società N. Autoveicoli s.a.s. e l’odierna ricorrente risolto per inadempimento di quest’ultima (per non potersi essa avvalere della clausola risolutiva espressa e per non aver “provato nè offerto di provare il proprio esatto adempimento “) la corte di merito ha con tutta evidenza implicitamente rigettato la sua domanda di risoluzione per inadempimento della controparte ex art. 1453 c.c..

Quanto alla lamentata omessa valutazione della gravità dell’inadempimento della ricorrente ex art. 1455 c.c., emerge del pari evidente come nel decidere la causa sulla base della ripartizione dell’onere della prova in tema di inadempimento del contratto (v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001), la corte di merito l’abbia in realtà implicitamente ravvisata là dove ha nell’impugnata sentenza posto in rilievo come, avendo ” N. Autoveicoli s.a.s…. allegato l’inadempimento di Euroservizi P. s.c.a.r.l., l’onere della prova di avere correttamente adempiuto, al fine di paralizzare la richiesta risoluzione del contratto, spettava ad Euroservizi P. s.c.a.r.l.”, laddove “quest’ultima, pur genericamente contestando il proprio inadempimento, non forniva prova alcuna diretta a provare l’esatto adempimento”.

Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 6 motivo (ove si lamenta omessa o meramente apparente motivazione circa il rigetto della domanda proposta in via d’appello incidentale per il riconoscimento dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia) che difetta in tal caso il presupposto, avendo la corte di merito escluso che si tratti di un contratto di agenzia, che (anche) in relazione a tale censura difetta invero il presupposto, vendo la corte di merito escluso che si tratti di un contratto di agenzia, qualificando l’accordo come atipico.

Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierna ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società N. Autoveicoli di N.M. s.a.s., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società N. Autoveicoli di N.M. s.a.s..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019d

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