Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25914 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25914

Fatto

RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, in controversia concernente gli avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA 2001 e 2002, emessi nei confronti della società Centro Sperimentale del Latte SPA, con i quali erano state disconosciute perdite e spese.

2. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la prima decisione, che aveva dichiarato inesistente la notifica dell’accertamento per l’anno 2001 ed aveva accolto nel merito le doglianze della contribuente, con la sola eccezione della contestazione per indeducibilità delle spese di pubblicità dal reddito dichiarato per l’anno 2001.

3. La contribuente si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, corredato da memoria.

4. Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, per l’adunanza in camera di consiglio del 02.05.2017 e rinviato a nuovo ruolo alla presente udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo, afferente alla statuizione di inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2001, si denuncia la omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso e cioè se la società avesse avuto effettiva conoscenza dell’avviso di accertamento relativo al 2001 già nel dicembre 2005, come a parere della ricorrente si poteva desumere da una mail del dicembre 2005 tesa ad esplorare la possibilità di un accertamento con adesione, sulla considerazione che tale questione risultava rilevante al fine di valutare la tempestività o meno dell’impugnazione proposta il 05.03.2007 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

1.2. Il motivo – a tacere della eccezione di giudicato esterno in merito alla inesistenza della notifica di cui si discute, sollevata dalla controricorrente in ragione della sentenza della CTP di Milano n. 210/38/2008, depositata il 22.12.2008 in controversia concernente la cartella di pagamento relativa al periodo di imposta 2001 – è inammissibile perchè priva di decisività: la questione proposta è inidonea a risolvere la controversia poichè si fonda sul non condivisibile presupposto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la mera conoscenza dell’atto impositivo avrebbe effetto sanante dell’eventuale difetto di notifica.

Questa Corte ha invece affermato che “In materia tributaria, la nullità della notifica dell’avviso di rettifica, che ha natura di provocatio ad opponendum, è sanata dalla sua impugnazione e non dalla mera conoscenza da parte del destinatario, atteso che il raggiungimento dello scopo, quale condizione della sanatoria, si verifica solo quando si avvera l’evento successivo cui l’atto è preordinato, ossia quel comportamento che rappresenta l’attuazione dell’obbligo, l’adempimento dell’onere o l’esercizio del potere, la cui concretizzazione era prevista quale effetto dell’atto viziato” (Cass. n. 6678/2017).

Pertanto, quand’anche la circostanza di fatto dedotta venisse confermata, sarebbe inidonea a spiegare l’effetto sanante, da ricollegarsi invece solo alla proposizione dell’impugnazione.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per omessa pronuncia.

La ricorrente, dopo aver sostenuto che l’impugnazione di un atto impositivo inesistente produce effetto sanante ex nunc e che la CTR avrebbe dovuto rilevare tale effetto e farsi carico della verifica dell’esistenza, alla data dell’impugnazione 05.03.2007, del potere di accertamento, rappresenta di avere posto la questione in appello denunciando la contraddittorietà della sentenza di primo grado e si duole del fatto che la CTR non aveva provveduto a delibarla.

2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

2.3. La doglianza è proposta con riguardo al motivo di appello svolto in merito ad una statuizione della CTP. La mancata trascrizione del relativo passo della prima sentenza non consente di valutare la effettiva ricorrenza di quanto presupposto dal motivo e la sua pertinenza.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso.

La censura è posta con rifermento alla statuizione inerente al rilievo per “ricavi non contabilizzati” derivanti da transazioni infragruppo.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè sostanzialmente sollecita una revisione in fatto della decisione, in termini favorevoli alla ricorrente. La censura per insufficiente motivazione non è affatto sviluppata in quanto trascura la ratio decidendi espressa dalla CTR, che giustifica la differenza di prezzo con riferimento all’utilizzo di marchi differenti argomento difensivo svolto dalla società, come si evince dal controricorso ove sono trascritti il ricorso originario e le controdeduzioni in appello – senza che sul punto sia svolta specifica doglianza, nè siano indicati gli elementi di fatto trascurati.

4.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere erroneamente ritenuto la CTR che la società avesse avuto piena conoscenza dei fatti accertati e dell’iter logico seguito dall’Ufficio per fondare la propria pretesa in relazione all’anno 2002, perchè al momento di esercitare la propria difesa era in possesso dell’avviso relativo al 2001, richiamato per relationem in quello per il 2002, e ciò nonostante la stessa CTR avesse ritenuto acclarata l’inesistenza della notifica dell’avviso pertinente al 2001.

4.2. Il motivo è infondato.

4.3. Va ricordato che questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti in modo inequivoco la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 8374/2015).

4.4. Ne consegue che la questione della inesistenza della notifica dell’avviso relativo al 2001 risulta irrilevante nel caso di specie, poichè – come accertato in fatto dalla Commissione territoriale e non contestato – la società aveva avuto piena conoscenza dei fatti accertati e dell’iter logico seguito dall’Ufficio per fondare la propria pretesa “in quanto in possesso del p.v.c. redatto dai verificatori e, al momento di esercitare le proprie difese, era in possesso dell’avviso di accertamento per l’anno 2001 che, per circostanza non contestata dalle parti, motiva la ripresa a tassazione per l’anno 2002” (fol. quarto della sent.).

5.1. In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va rigettato.

5.2. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;

– Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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