Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25914 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 23/09/2021), n.25914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11733-2020 proposto da:

EUROPIU’ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Mondovì (CN), alla

Piazza Santa Maria Maggiore n. 10, in persona del legale liquidatore

e rappresentante pro tempore Dott. Riccardo Sparagi, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati

Alberto Pancani e Gian Alberto Ferretti, con i quali elettivamente

domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Piazza Cola

di Rienzo n. 69.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore Dott.ssa

S.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata

in calce al controricorso, dagli Avvocati Marinella Blengini e Fabio

Alberici, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, alla via delle Fornaci n. 38.

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CUNEO, datato 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Europiù s.r.l. in liquidazione propose opposizione, ai sensi dell’art. 98 L. Fall., avverso il provvedimento col quale il giudice delegato aveva dichiarato “non luogo a provvedere” in ordine all’istanza di pagamento, in prededuzione, dei canoni di locazione maturati dalla prima dal dicembre 2014 (quindi da data successiva al fallimento) a giugno 2016, per Euro 247.000,00, relativi ad immobile di sua proprietà, locato alla (OMISSIS) s.r.l. in bonis ed occupato dal sopravvenuto fallimento di quest’ultima.

1.1. L’adito Tribunale di Cuneo, nella resistenza della procedura, dichiarò inammissibile l’opposizione così opinando: il giudice delegato, “…rilevando che (…) – intervenuto il fallimento – poteva al più riconoscersi un equo indennizzo, non certo pari all’ammontare dei canoni, ma pari alla minor somma di Euro 186.613,18, a sua volta pari alla cauzione detenuta dalla società ricorrente, che tra le due suddette poste poteva e doveva operarsi la compensazione, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di (OMISSIS) s.r.l. (rectius: Europiù s.r.l.. Ndr). In tale contesto, il ricorso al procedimento disciplinato dagli art. 98 e 99 l. f. appare del tutto erroneo, in quanto riservato unicamente alle opposizioni/impugnazioni/revocazioni “contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo” ò nel caso, il decreto impugnato non è il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ma, come evidenziato, un decreto del g.d. adottato su domanda di pagamento di crediti prededucibili. Infatti, è sì vero che l’art. 111-bis l.f: dispone che i crediti prededucibili (con la eccezione sia dei crediti non contestati per collocazione ed ammontare sia dei crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione del compenso dei soggetti nominati ex art. 25 l.f.) vanno accertati secondo le modalità di cui al capo V; tuttavia, poiché nel caso non è stata seguita la corretta procedura, in quanto il g.d ha adottato un provvedimento senza procedere alla verifica nelle forme degli artt. 92 e ss., il ricorrente avrebbe dovuto far ricorso al subprocedimento di cui all’art. 26 l.f., al fine di far valere il mancato rispetto dell’art. 111-bis l.f.. Il ricorrente, invece, si è avvalso del rimedio di cui all’art. 98 l.f., norma che, invece, disciplina la impugnazione di uno specifico e tipico atto del g. d. e, cioè, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Nel caso in esame non è stato impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo, ma un decreto – avente diversa natura – del g.d.. Poiché i due procedimenti non sono affatto equipollenti e/o sovrapponibili, il ricorso va respinto perché inammissibile”.

2. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Europiù s.r.l. in liquidazione, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la curatela fallimentare.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, vanno dichiarate la procedibilità dell’odierno ricorso, benché depositato (il 20 maggio 2020) oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, in relazione alla data (2 aprile 2020) di sua notificazione, nonché la tempestività del controricorso, notificato solo il 29 maggio 2020, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 93 e ss., nonché dell’art. 111-bis L. Fall.. Si assume che, “immotivatamente, il tribunale sostiene che il giudice delegato avrebbe errato nel seguire la procedura di verifica dei crediti e che, pertanto, non si tratterebbe di un provvedimento di diniego dell’ammissione della richiesta prededuzione, ma di un atto di diversa natura, emesso impropriamente dal giudice delegato”, atteso che “l’esponente aveva presentato una rituale domanda di ammissione al passivo dei propri crediti; sulla stessa vi è stato il decreto di diniego all’ammissione da parte del G.D., comunicato dal Curatore. Pertanto, non poteva che aprirsi il procedimento di opposizione disciplinato dagli artt. 98 e ss. l.f.; l’art. 26 l.f., che disciplina l’istituto del reclamo, è stato impropriamente richiamato dal tribunale, atteso che la riserva contenuta al comma 1 prevede in maniera chiara che sono esclusi dalla reclamabilità i decreti per i quali sia prevista autonoma forma di impugnazione. Pacificamente tutti i provvedimenti adottati in sede di insinuazione al passivo fallimentare sono esclusi perché hanno una diversa forma di impugnazione di cui all’art. 98 l.f..”.

2.1. Giova premettere che la doglianza è chiaramente diretta a far valere un vizio in procedendo, costituito dall’errata declaratoria di inammissibilità dell’opposizione a motivo dell’asseritamente improprio rimedio intrapreso.

2.1.1. Va subito precisato, dunque, che, nelle fattispecie di errores in procedendo, la Corte di cassazione ha il potere dovere di procedere all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali Cass. n. 10809 del 2018, in motivazione; Cass. n. 25259 del 2017; Cass. n. 15496 del 2007; Cass. n. 12022 del 2003) e che, in queste ipotesi, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita dal giudice del merito, essendo in tali casi la Corte di cassazione giudice anche del fatto Cass. n. 10809 del 2018, in motivazione; Cass. n. 16164 del 2015).

2.2. Tanto premesso, la censura avanzata da Europiù s.r.l. in liquidazione si rivela fondata.

2.2.1. Invero, i crediti prededucibili (tale era indubbiamente, quello invocato dall’opponente, riguardando canoni di locazione maturati da quest’ultima, dal dicembre 2014 – data successiva al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. – al giugno 2016, relativi ad un immobile di sua proprietà, locato alla (OMISSIS) s.r.l. in bonis ed occupato dal sopravvenuto fallimento della stessa) devono essere accertati, giusta l’art. 111-bis l. fall., con le modalità di cui al capo V della stessa legge, “con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’art. 25”; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’art. 26.

2.2.2. L’odierno ricorso della Europiù s.r.l. in liquidazione riporta esplicitamente la domanda di quest’ultima, rimarcando che il suo petitum immediato era stato composto come richiesta di pagamento, in prededuzione, di importi pienamente dovuti – tenuto conto, peraltro, che, per i canoni precedentemente maturati fino alla data della dichiarazione di fallimento della conduttrice, la medesima ricorrente aveva già chiesto ed ottenuto l’ammissione, al passivo della stessa procedura concorsuale delle corrispondente somme, con il privilegio di cui all’art. 2764 c.c. – e che il credito reclamato era stato negato (e, dunque, giocoforza contestato nell’ammontare) dalla curatela e dal giudice delegato.

2.2.3. Non può trovare condivisione, dunque, l’assunto del giudice a quo circa l’inammissibilità della spiegata opposizione ex art. 98-99 l. fall. per essere il già descritto decreto del g.d. suscettibile di reclamo ex art. 26 l. fall., ostandovi il ripotato tenore della domanda della opponente, chiaramente da qualificarsi, nel suo complesso, come di ammissione del credito sottinteso al passivo e di suo pagamento in prededuzione ex art. 111-bis l. fall., e la considerazione del presupposto della sostanziale avvenuta contestazione (dell’ammontare) di quel credito in ragione della compensazione ipotizzata dal giudice delegato per le ragioni dal medesimo prospettate nel provvedimento poi impugnato innanzi al tribunale.

2.3. Il secondo motivo, rubricato “Sul vizio di violazione di legge ed omessa pronuncia sui fatti oggetto di causa – art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” e volto a contestare l’avvenuto omesso esame del merito dell’opposizione, può considerarsi assorbito.

3. In definitiva, l’odierno ricorso deve essere accolto in relazione al suo primo motivo, assorbito l’altro. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Cuneo, in diversa composizione collegiale, per l’esame dell’opposizione allo stato passivo promossa dalla Europiù s.r.l. in liquidazione e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito l’altro. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Cuneo, in diversa composizione collegiale, per l’esame dell’opposizione allo stato passivo promossa dalla Europiù s.r.l. in liquidazione e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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