Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25914 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27553 – 2014 proposto da:

CHURRASCO RISTORANTE S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore p.t., legale rappresentante, rapp. e dif., in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti MICHELE

TUMMINELLI e MASSIMO SCHIPILLITI, unitamente ai quali è elett.te

dom.to in ROMA, alla VIA V. COLONNA, n. 18, presso lo studio

dell’Avv. LUDOVICA POGGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1714/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata lo 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il CHURRASCO RISTORANTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Milano, avverso l’avviso di accertamento notificatogli per riprese I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relative all’anno di imposta 2006, fondate sullo scostamento dagli studi di settore tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli stimati;

che la C.T.P. di Milano, con sentenza n. 68/12/12, accolse parzialmente il ricorso;

che l’AGENZIA impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza n. 1714/2014, depositata il 2.4.2014, accolse il gravame, rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – (a) la legittimità dell’accertamento compiuto dall’Ufficio, in assenza di convincente (cfr. p. 6 della motivazione, secondo rigo) prova del contribuente in ordine all’impiego dei tovaglioli di stoffa alternativo (pulitura dei bicchieri, servizio al tavolo da parte di ogni cameriere, avvolgimento del pane negli appositi cestini) rispetto a quello ordinario di accompagnamento al coperto per ogni pasto consumato, nonchè (b) la legittimità della ripresa a tassazione di costi, siccome operata in conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 109 T.U.I.R.;

che avverso tale decisione il CHURRASCO RISTORANTE S.R..L. IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, per avere la C.T.R. erroneamente incluso nella base di calcolo, onde imputare alla società contribuente un maggiore guadagno rispetto a quello dichiarato, anche tovaglioli usati per usi diversi da quello del pasto, senza considerare la possibilità di tali impieghi alternativi;

che con il secondo motivo la contribuente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’omesso esame, ad opera della C.T.R., circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’utilizzo di tovaglioli di stoffa per la presentazione sul tavolo del pane;

che i motivi – i quali disvelano entrambi un presunto vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e che, per identità di questioni agli stessi sottese, ben possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili;

che è consolidato il principio per cui l’accertamento induttivo del reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), operato mediante la determinazione dei ricavi di un’impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante, per quelli di stoffa, dalle ricevute della lavanderia), è legittimo, in quanto costituisce un dato assolutamente normale quello secondo cui per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto idoneo, anche di per sè solo, a lasciare presumere il numero dei pasti effettivamente consumati, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti, l’uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 29.3.2019, n. 8822, Rv. 653353 – 01);

che, attenendosi a tale principio, la C.T.R., ha motivatamente disatteso le argomentazioni difensive sviluppate dalla contribuente con riferimento agli usi alternativi dei tovaglioli di stoffa, chiarendo,(con precipuo riferimento al loro impiego per servire il pane) come esse risultino (a) sfornite di prova, (b) contraddittorie rispetto allo stesso reddito dichiarato dalla contribuente (che, paradossalmente, risulterebbe esso stesso maggiore rispetto a quello effettivo), (c) in contrasto non solo con il numero di coperti che – a tutto volere – ogni singolo cesto del pane può servire, ma anche con il rilievo dell’Ufficio non specificamente contrastato, neppure in sede di contraddittorio – per cui il pane può essere servito anche secondo modalità diverse. Le medesime argomentazioni sono state poi ribadite dai giudici di appello avuto riguardo ai tovaglioli stimati dall’Ufficio per l’autoconsumo;

che, tanto premesso, osserva il Collegio come entrambi i mezzi di gravame mirino ad una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, 27.12.2019, n. 34476, Rv. 656492 – 03), proponendo parte ricorrente una propria diversa interpretazione degli stessi, preclusa in sede di legittimità (Cass., Sez. 6 – 5, 7.12.2017, n. 29404, Rv. 646976 – 01): tale limite, invero, si applica anche nel caso in cui il giudice di merito ricorra alle presunzioni, essendo consolidata, a tale ultimo riguardo, la conclusione per cui, in tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 634118 – 01, nonchè, più recentemente, Cass., Sez. 6 – 3, 13.2.2020, n. 3541, Rv. 657016 – 01, per cui in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., solo allorchè ricorra il cd. vizio di sussunzione – non ricorrente, per quanto supra esposto, nella specie – ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna il CHURRASCO RISTORANTE S.R..L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., legale rappresentante, al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, il CHURRASCO RISTORANTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p. t., legale rappresentante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

 

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