Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25914 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2016, (ud. 23/03/2016, dep.15/12/2016),  n. 25914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15432-2011 proposto da:

P.D.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso lo studio dell’avvocato VIVIANA

CALLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO DI GIROLAMO,

RAFFAELE DE GIROLAMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e da:

RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G..

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

P.D.G. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1278/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2010 R.G.N. 4747/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato MELUCCO ANDREA per delega Avvocato DE GIROLAMO

RAFFAELE;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso POSTE o

inammissibilità, in subordine rigetto ricorso P..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 7/6/2010, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Cassino resa in data 24/6/2008, che aveva accolto la domanda proposta da P.D.G. diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole di apposizione del termine ai contratti stipulati con Poste Italiane S.p.A. e la condanna della società convenuta a ripristinare il rapporto di lavoro ed al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto dalla data di messa in mora sino all’effettivo ripristino, da determinarsi in base alla retribuzione mensile nella misura indicata in ricorso. La Corte di merito limitava lo statuito risarcimento “al periodo corrente sino al 31/12/2005”, cioè ad un periodo di tre anni dalla scadenza del contratto, opinando che lo stesso non possa essere riconosciuto oltre un periodo di tempo che può essere considerato fisiologico per reperire una occupazione adeguata rispetto a quella svolta presso la Poste Italiane S.p.A..

Per la cassazione della sentenza ricorre la P., con atto notificato il 7/6/2011 articolato in tre motivi. A tale ricorso resiste la Poste Italiane S.p.A. con controricorso notificato il 13/7/2011; ed inoltre, con ricorso notificato il 6/6/2011, cioè il giorno precedente a quello in cui è stato notificato il ricorso della lavoratrice, la società chiede la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi. l’ultimo dei quali erroneamente illustrato come quinto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno esaminati prima i motivi articolati nel ricorso di Poste Italiane S.p.A., poichè, come già detto in narrativa, tale ricorso è stato notificato in data antecedente a quello della lavoratrice.

1. Con il primo motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2; art. 4; art. 12 preleggi, dell’art. 1362 c.c. e ss. e art. 1325 c.c. e ss., lamentando l’illegittimità della sentenza oggetto di ricorso di legittimità nella parte in cui viene ritenuta generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione, in considerazione della indicazione di una pluralità di ragioni di giustificazioni che, a parere della Corte di merito, risulta poco compatibile con l’obbligo di specificazione imposto dal Decreto n. 368 del 2001, art. 1 citato; ciò, senza, peraltro, tenere in considerazione le pronunzie della Suprema Corte anche precedenti al deposito della sentenza impugnata (tra le altre, seni. 26/1/2010, n. 1577; n. 2279 dell’i/2/2010; n. 6328 del 16/3/2010), in cui si precisa che le ragioni giustificatrici del termine possono risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti.

2. Con il secondo motivo si censura la omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si lamenta che la decisione impugnata non abbia motivato sulla idoneità della compresenza, nel contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto. Ed infatti, con riguardo al contratto a termine di cui si tratta, ad esso la società ha fatto ricorso per fronteggiare processi omogenei e concomitanti, poichè nulla vieta che un medesimo contratto a termine possa consentire il soddisfacimento di una pluralità di esigenze aziendali, purchè non incompatibili tra loro.

3. Con il terzo motivo la società si duole della insufficiente motivazione della sentenza della Corte di merito in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che nella sentenza impugnata non sono spiegate le ragioni per cui le prove testimoniali articolate sin dal primo grado e reiterate in appello, dirette a dimostrare la necessità di sostituire personale assente, non siano state ritenute meritevoli di accoglimento.

4. Con il quarto mezzo di impugnazione la società lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2099 c.c. e deduce che la pronunzia abbia erroneamente ritenuto che fossero dovute le retribuzioni in conseguenza dell’accertamento della nullità del termine.

1.1; 2.1; 3.1. I primi tre motivi di ricorso sono fondati e, stante l’evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente, essendo, in sostanza, entrambi diretti a confutare l’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 accolta dalla Corte di merito.

Invero, è da premettere che il contratto a termine di cui si tratta è stato stipulato per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18, 23 ottobre e 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”.

Al riguardo, il Collegio non ritiene di doversi discostare dagli ormai consolidati arresti giurisprudenziali nella materia (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 1577/2010, 2279/2010, 6328/2010, 10033/2010, 8286/2012), alla stregua dei quali, ricostruito il quadro normativo di riferimento, al quale qui si fa richiamo, viene sottolineato che l’introduzione di un sistema (derivante dal superamento del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962, che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti), articolato per clausole generali – in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte delle suesposte ragioni -, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dall’obbligo del datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare le ragioni; potendo queste ultime essere finalizzate a soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie determinate. E ciò, per evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge. La giurisprudenza cui si è fatto riferimento, tuttavia, ha privilegiato la scelta del legislatore europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l’apposizione del termine ed ha pertanto concesso un’importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche.

Al riguardo, la Corte di merito, pur dando atto dell’intervento del D.Lgs. n. 368 del 2001, non ha preso adeguatamente in considerazione, nel percorso motivazionale seguito, le ragioni addotte a giustificazione del contratto e, soprattutto, non ha proceduto alla valutazione del grado di specificità delle ragioni secondo la metodologia cui si è fatto innanzi richiamo, sottraendosi, in tal modo, all’obbligo di esaminare tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto al fine di delibarne l’effettiva sussistenza.

Non ha, inoltre, motivato – e ciò comporta l’accoglimento anche del terzo mezzo di impugnazione – in merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttori puntualmente articolati dalla società al fine di dimostrare la reale sussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine, ledendo, in tal modo, il diritto di difesa della società medesima.

4.1. Il quarto motivo è assorbito.

E’ altresì assorbito il ricorso proposto dalla P., affidato a tre motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e art. 116 c.p.c. relativamente alla misura del risarcimento dei danni spettanti alla lavoratrice; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2 in ordine alla limitazione del risarcimento al triennio successivo alla scadenza del contratto; omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativamente all’iter logico seguito dalla Corte di merito per limitare il risarcimento del danno.

5. La sentenza va pertanto cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso di Poste Italiane S.p.A.; assorbito il quarto; dichiara assorbito il ricorso della P.; cassa e rinvia, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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