Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25914 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25914
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.C., elett.te dom.to in Roma, alla via Montello 30
presso lo studio dell’avv. Elia Frezza, rapp.to e difeso dall’avv.
Biaggi Alessandro, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
nonchè
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. .249/2007/02 depositatali 3/3/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 65/46/2006 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpef 1999.
Il ricorso proposto si articola in unico motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, li relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia che non ha partecipato al giudizio di merito. Nel merito il ricorrente assume la omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo. La CTR avrebbe rigettato l’eccezione di nullità della decisione appellata senza un’adeguata motivazione.
La censura è inammissibile. Allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011