Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25913 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21082/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OFFICINE CURIONI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 18/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo contro la società Officine Curioni SPA per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha confermato l’annullamento del recupero a tassazione sugli importi delle provvigioni corrisposte agli agenti per affari conclusi nel 1999, ma portate in deduzione dell’anno 2000, perchè non di competenza.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sul rilievo che il criterio di competenza, come applicato dall’Ufficio e la conseguente indeducibilità dei costi effettivamente sostenuti comportava una doppia imposizione ed una violazione del principio di pagamento delle imposte secondo la capacità contributiva.

3. La società è rimasta intimata.

4. Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, per l’adunanza in Camera di consiglio del 02.05.2017 e rinviato a nuovo ruolo alla presente udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 75 (ora art. 109) del T.U.I.R. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in cui sarebbe incorsa la CTR, ritenendo che le provvigioni corrisposte agli agenti erano costi deducibili nell’annualità in cui il pagamento era stato effettuato e non in quello in cui si era conclusa la prestazione degli agenti, ricorrendo altrimenti la violazione del principio di capacità contributiva, è fondato e va accolto.

2. Con la decisione impugnata la CTR ha ravvisato l’illegittimità della ripresa sulla considerazione che “nel caso che ci occupa, sono state recuperate a tassazione, le provvigioni degli agenti per affari conclusi nel 1999, andati a buon fine nel 2000. La contribuente ha versato le provvigioni agli agenti di commercio nello stesso anno in cui avviene il pagamento delle forniture e non nell’anno in cui è stato concluso l’affare e consegnato il prodotto” (fol. terzo).

3. Orbene in tema di deduzione di costi per provvigioni, secondo consolidato principio, le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi dei redditi di impresa, dettate in via generale dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (attuale art. 109) sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza (in tal senso, Cass. nn. 9659/2017, 16349/2014, 26665/2009), con innegabili riflessi sulla determinazione del reddito imponibile (Cass. n. 16198/2001) ed alterazione del risultato della dichiarazione (Cass. n. 6331/2008), non ponendo la norma alcuna condizione di applicabilità in ragione della sussistenza o meno di danno all’erario (Cass. 1648/2013), nè incidendo sul principio di capacità contributiva, posto che le lamentate conseguenze sono frutto della illegittima condotta della contribuente stessa che, in presenza dei presupposti di legge, avrebbe potuto chiedere il rimborso dell’indebito.

4. Tale principio trova un suo temperamento, nel caso in cui il diritto alla provvigione sia stato contrattualmente collegato sospensivamente al buon fine dell’affare: in proposito questa Corte ha precisato che “in tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 2, disponendo che i ricavi ed i costi di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare vanno imputati all’esercizio in cui si verificano tali condizioni, esclude la deducibilità di provvigioni non ancora certe e determinate nella loro debenza e nel loro ammontare, in quanto contrattualmente condizionate al buon fine delle prestazioni, non ricorrendo, fino al momento in cui dette prestazioni non siano ultimate effettivamente, il requisito della certezza, normativamente prescritto ai fini dell’imputabilità ai costi di esercizio” (Cass. nn. 23361/2006, 17302/2014).

5. Nel caso di specie la CTR non ha dato corretta applicazione ai principi prima enunciati, poichè non ha chiarito se la corresponsione della provvigione fosse stata condizionata contrattualmente al “buon fine” – giacchè questa espressione in sentenza appare utilizzata in modo atecnico -, nè se l’ammontare delle provvigioni fosse indeterminato o indeterminabile nell’anno 1999, laddove, dalla stessa sentenza, si evince piuttosto che gli affari promossi dagli agenti si erano conclusi nel 1999, così come nello stesso anno erano stati consegnati i prodotti, mentre nell’anno 2000 era avvenuto il pagamento delle forniture e la corresponsione delle provvigioni, circostanza quest’ultima che – in assenza della clausola contrattuale del “salvo buon fine” – non avrebbe giustificato la deroga al criterio di competenza, come illustrato sub 3.

Ne consegue la necessità di un riesame della controversia alla luce dei principi espressi, previa cassazione con rinvio.

6. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– Accoglie il ricorso;

– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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