Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25913 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21776 – 2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

LA RIVA BIANCA S.C.A.R.L. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù

di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. ANTONIO MIRRA,

unitamente al quale è dom.to ope legis in Roma, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/18/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

LA RIVA BIANCA S.C.A.R.L. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Caserta, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese IRES, IRAP ed I.V.A. relative all’anno 2005 per operazioni oggettivamente inesistenti;

che la C.T.P. di Caserta, con sentenza n. 843/01/2010, rigettò il ricorso;

che avverso tale decisione LA RIVA BIANCA S.C.A.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 59/18/12, depositata il 15.2.2012, accolse il gravame, rilevando – per quanto in questa sede ancora rileva la carenza di prova circa il carattere oggettivamente inesistente delle operazioni contestate alla società contribuente;

che avverso tale decisione l’AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, con controricorso, LA RIVA BIANCA S.C.A.R.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via del tutto preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata alle pp. 7 – 8 del controricorso: ed infatti, trattandosi di sentenza depositata dalla C.T.R. il 15.2.2012, il termine lungo di impugnazione (inclusivo dei 46 giorni di sospensione feriale, L. n. 742 del 1969, ex art. 1, nella formulazione applicabile ratione temporis) scadeva in data 1.10.2012, con conseguente tempestività del ricorso, consegnato per la notifica all’Ufficio N. E.P. in data 29.9.2012;

che con il primo parte ricorrente deduce (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, nonchè dell’art. 342 c.p.c., per avere la C.T.R. “ignorato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dall’amministrazione in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado” (cfr. p. 9, ult. cpv.), avuto riguardo alla mancanza di specificità dei motivi di gravame proposti dalla società contribuente, all’epoca appellante;

che il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

che, invero, rappresenta principio costantemente affermato da questa Corte quello per cui il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, 11.10.2018, n. 25154, Rv. 651158 – 01; Cass., Sez. 3, 15.4.2019, n. 10422, Rv. 653579 – 01). D’altra parte ad ulteriore conferma circa l’inconfigurabilità nella specie, neppure in astratto, del vizio di omissione di pronuncia, non può non evidenziarsi come la statuizione della C.T.R. sul merito del gravame implichi, inevitabilmente, una pronuncia, sia pure implicita, di rigetto della questione di rito (logicamente pregiudiziale, per l’appunto) concernente l’inammissibilità dell’impugnazione medesima (cfr., per l’affermazione del principio in un caso del tutto analogo a quello odierno, Cass., Sez. 5, 6.12.2017, n. 29191, Rv. 646290 – 01);

che, laddove anche la censura in esame fosse intesa non già quale lamentata omissione di pronunzia, bensì in termini di error in procedendo, in conseguenza dell’erroneo rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità predetta, il motivo sarebbe comunque destituito di fondamento. Ed infatti, questa Corte ha chiarito che, nel processo tributario, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 65214201). Ciò è, invero, accaduto nel caso di specie, laddove è la stessa C.T.R. ad evidenziare (cfr. p. 1, sub 4) che la parte appellante aveva ribadito – con il gravame – le medesime ragioni di impugnazione originariamente proposte, che si ponevano in diretto ed oggettivo contrasto con le ragioni su cui è fondata la pronuncia della C.T.P. impugnata, da cui promana – per conseguenza necessaria – quell’intento critico che, invece, l’AGENZIA ritiene assente;

che con il secondo motivo l’AGENZIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non assolto, ad opera dell’Ufficio, l’onere della prova su di esso gravante, circa l’inesistenza della società Beton Campania, nonostante su tale profilo (ritenuto, al contrario, dimostrato dalla C.T.P.) fosse calato il giudicato interno, quale conseguenza della mancata impugnazione, sul punto, della sentenza di prime cure;

che il motivo è infondato;

che, in aggiunta a quanto già osservato in relazione al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che la C.T.R. dà espressamente atto, nella parte “in fatto” della motivazione, dell’avvenuta contestazione ad opera della società contribuente e fin dal primo grado di lite, della inesistenza della Beton Campania (cfr. p. 1, sub 1, secondo cpv.), nonchè della avvenuta riproposizione della questione in appello (cfr. p. 1, sub 4), con conseguente insussistenza del denunziato giudicato interno;

che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi per il giudizio, con precipuo riferimento alla ritenuta assenza di prova circa l’inesistenza della Beton Campania;

che il motivo è fondato;

che, infatti, risulta integrato il vizio di omessa o insufficiente motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, (ed applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di decisione depositata dalla C.T.R. il 15.2.2012) qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dagli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione e si sia, al contrario, limitato ad addurre l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (cfr., da ultimo, Cass., Sez. L, 7.2.2018, n. 2963 (Rv. 647393-01);

che, quanto agli elementi addotti dall’odierna ricorrente e volti a comprovare l’oggettiva inesistenza delle operazioni contestate alla contribuente e sottese all’avviso di accertamento impugnato, effettivamente si tratta di “fatti” rilevanti a tal fine – quali, ad esempio, la presenza di D.D.T. con indirizzi incompleti, ovvero di errori nell’indicazione del numero progressivo delle fatture – e non analiticamente valorizzati dalla C.T.R. nel proprio percorso argomentativo, benchè indicati nella stessa motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 2, cpv.), sia pure con una mera funzione riepilogativa delle ragioni sottese all’avviso di accertamento impugnato;

Ritenuto, in conclusione, che, rigettati i primi due motivi, il ricorso debba essere accolto in relazione al terzo mezzo di gravame; per l’effetto, la gravata decisione va cassata, con rinvio della causa alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinchè decida la controversia attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso. Per l’effetto, cassa la gravata decisione e rinvia la causa alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinchè decida la controversia attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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