Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25913 del 15/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2016, (ud. 23/03/2016, dep.15/12/2016),  n. 25913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15274-2011 proposto da:

F.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/03/2011 R.G.N. 514/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Cagliari, con sentenza depositata il 30/3/2011, rigettava il gravame interposto da F.T., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede depositata il 22/10/2008, volto ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato inter partes in data 1/12/1999, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione della società.

La Corte distrettuale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto che, nella fattispecie, il rapporto di lavoro di cui si tratta si sia risolto per mutuo consenso tacito.

Per la cassazione della sentenza la F. ha proposto ricorso articolato in due motivi.

Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la F. deduce insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo della esistenza o meno nel caso di specie di una risoluzione per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 c.c., in quanto la Corte distrettuale, nel ritenere che il contratto di cui si tratta si sia risolto per mutuo consenso, ha dimostrato di non avere tenuto conto del consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale -nelle controversie riguardanti il succedersi di contratti a termine, l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso va accertata con particolare rigore e, ove non contenuta in un atto formale, deve risultare da un comportamento inequivoco che evidenzia il completo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del rapporto stesso, essendo in particolare prive di univoco valore sintomatico in tal senso, oltre all’illegittima apposizione del termine, anche la mancanza, pure se per un lungo periodo, di attività lavorativa, nonchè la restituzione del libretto di lavoro al lavoratore e le stesse circostanze del versamento e dell’accettazione, da parte del medesimo, di competenze economiche. Il giudice deve tenere conto delle aspettative del lavoratore per future possibili assunzioni da parte della società; il che osta a reputare sussistente un suo completo disinteresse alla prosecuzione del rapporto lavorativo (Cass. n. 21141/2008).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 1422 c.c. nonchè dagli artt. 2946, 2948 e 2113 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 6 poichè la Corte di merito non avrebbe adeguatamente considerato che la rinuncia, a differenza della acquiescenza, non si risolve nella mancata reazione ad un atto o comportamento datoriale, ma implica una manifestazione di volontà inequivoca di rinunciare al diritto e non avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che, nella fattispecie. l’unico elemento oggettivo che deve essere evidenziato è l’esistenza di una circolare in cui Poste Italiane dispone che non vadano in alcun caso stipulati contratti a tempo determinato con soggetti che abbiano in atto un contenzioso giudiziale o extragiudiziale nei confronti della società.

3. Con il terzo motivo si denuncia la insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa l’interpretazione degli effetti dell’inclusione nella graduatoria dei c.d. “trimestrali”, nonchè ancora la falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. e della L. n. 604 del 1996, art. 6 poichè i giudici di Appello hanno reputato che la richiesta dell’inserimento nella predetta graduatoria non fosse in contraddizione con la sussistenza del mutuo consenso, senza fornire alcun argomento a sostegno di tale affermazione.

I tre motivi articolati, da esaminare congiuntamente, in quanto, all’evidenza, intimamente connessi, essendo, in sostanza, tutti diretti a confutare l’interpretazione accolta dalla Corte di merito in ordine alla configurabilità della risoluzione del contratto a termine per mutuo consenso, sono fondati.

Al riguardo, deve premettersi che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, precisato che, “affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre fine ad ogni rapporto di lavoro” (così, testualmente, Cass. n. 20605/2014; cfr., pure, nella materia, ex plurimis, Cass. nn. 5887/2011, 23319/2010, 26935/2008, 20390/2007, 23554/2004).

Orbene, nella fattispecie, la Corte distrettuale non si è attenuta a tale consolidato principio e, con una motivazione non puntuale relativamente alla configurabilità del mutuo consenso, ha reputato che la complessiva valutazione di tutti gli elementi del caso concreto potessero indurre a ritenere cessato il rapporto di lavoro, per mutuo consenso tacito, alla data del 29/2/2000, in cui il contratto si è concluso, avendo la F. posto in essere, per un considerevole arco di tempo, una condotta incompatibile, sotto il profilo obiettivo, con la ripresa della funzionalità del rapporto di lavoro. E, tra gli elementi a sostegno di tale tesi, la Corte ha ritenuto fondamentali la breve durata del contratto a termine (dall’1/12/1999 al 29/2/2000), il notevole lasso di tempo di quasi quattro anni intercorso tra la cessazione del contratto e la prima richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari e l’accettazione del TFR.

La sentenza risulta, quindi, incisa, relativamente al mutuo consenso, dai predetti motivi di ricorso ed in relazione agli stessi va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA