Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25912 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25912

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11976/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro M.F. per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione dist. di Salerno, ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento per IRPEF 1997 e 1998 concernenti le plusvalenze conseguite quale corrispettivo a titolo di cessione dell’avviamento commerciale e costituite da due rendite vitalizie di Lire 36.000.000, da pagarsi in rate mensili.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sul rilievo che la particolarità del corrispettivo pattuito (rendita vitalizia determinata nel quantum, ma non nella durata temporale) rendeva impossibile procedere alla quantificazione della plusvalenza, essendo indefinibile il quantum del corrispettivo complessivo da cui detrarre il valore dell’azienda per ottenere la plusvalenza medesima.

3. Il contribuente non si è costituito.

4. Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, per l’adunanza in camera di consiglio del 02.05.2017 e rinviato a nuovo ruolo alla presente udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell’intimato e della mancata produzione dell’avviso di ricevimento.

2. Come affermato da questa Corte (da ultimo Cass. nn. 3337/2017, 26108/2015), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; ne consegue che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16354).

Pertanto la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma – la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione: da ciò discende l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio quando – come nel caso in esame – manca la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass. 29.3.1995 n. 3764; id.. 18.7.2003 n. 11257; id. 10.2.2005 n. 2722 con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; Cass. 24.7.2007 n. 16354).

3. Nella specie l’Agenzia delle entrate ricorrente non ha allegato la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, nè ha dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento.

4. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non essendosi l’intimato costituito.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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