Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25912 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13514 – 2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

C.L. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. DANIELE STOPPELLI,

unitamente al quale è elett.te dom.to in Roma, al C.SO D’ITALIA, n.

29, presso lo studio dell’Avv. LUCIANO NATALE VINCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/3/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 07/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.L. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Potenza, avverso l’avviso di accertamento notificatogli per riprese relative all’anno 1999, fondate sui maggiori ricavi ascritti allo stesso rispetto a quelli dichiarati;

che la C.T.P. di Potenza, con sentenza n. 382/04/2007, del 7.11.2007, accolse il ricorso;

che avverso tale decisione l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Basilicata la quale, con sentenza n. 80/3/2011, depositata il 7.4.2011, rigettò il gravame, per non avere l’Ufficio provato “con idonea documentazione le motivazioni poste a base dell’accertamento”, così confermando le valutazioni già espresse in proposito dalla C.T.P.;

che avverso tale decisione l’AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituito, con controricorso, C.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo parte ricorrente deduce (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 o, in subordine, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la nullità della sentenza di secondo grado per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., ovvero, in subordine, per motivazione omessa ovvero insufficiente, per essersi la C.T.R. limitata ad una relatio alla pronunzia di primo grado, senza (a) chiarire i contenuti di quest’ultima, (b) evidenziare le ragioni di loro condivisione e (c) specificare quale documentazione dovrebbe considerarsi inidonea a sorreggere l’avviso di accertamento impugnato;

che il motivo è fondato;

che è sufficiente all’uopo richiamare l’insegnamento, di recente ribadito da Cass., sez. L, 25.10.2018, n. 27112 (Rv. 65120501), per cui è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame;

che, in proposito, dalla decisione della C.T.R. non si comprende quale sia l'”attività in nero” contestata alla contribuente, nè quali siano le ragioni – disattese – dello stesso gravame, indicate solo mediante un generico richiamo ai “motivi già avanzati in prima istanza”;

che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo (con il quale la difesa dell’AGENZIA lamenta – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – da un lato, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 1 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, nonchè dell’ art. 2697 c.c., dell’art. 2699 e ss. c.c., e dell’art. 2730 e ss. c.c., e, dall’altro, l’omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta carenza di prova avuto riguardo allo svolgimento di attività “in nero” da parte del contribuente, non avendo la C.T.R. dato il giusto rilievo al rinvenimento, in un deposito non denunciato, di merce riconducibile al contribuente) e del terzo motivo di ricorso (con il quale parte ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la C.T.R. provveduto a rideterminare la pretesa tributaria, pur in mancanza della prova della natura antiquaria dei mobili oggetto di commercio);

che il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto la gravata decisione va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Basilicata, in diversa composizione, affinchè decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei residui. Per l’effetto, cassa la gravata decisione e rinvio la causa alla C.T.R. della Basilicata, in diversa composizione, affinchè decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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