Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25912 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2016, (ud. 23/03/2016, dep.15/12/2016),  n. 25912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15218-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO

PANETTA, rappresentato difeso dall’avvocato MASSIMO FAUGNO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/03/2011 R.G.N. 796/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega Avvocato PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di L’Aquila, con sentenza depositata il 30/3/2011, rigettava il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti resa il 29/4/2010 che, accogliendo la domanda proposta da P.P., nei confronti della società Poste, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 16/9/2002 (data di inizio del contratto di apprendistato) e condannava la resistente a riammettere in servizio il ricorrente ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione lorda maturata dalla predetta data, oltre accessori di legge.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2132 c.c.; il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 2, comma 2; il CCNL 2001, art. 27; gli Accordi dell’11/1/2002, in connessione con l’art. 2697 c.c., nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla dichiarata nullità del contratto di apprendistato, poichè la Corte di merito, dopo avere sottolineato il dato essenziale dell’obbligo del datore di lavoro, nel contratto di tirocinio, di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, avrebbe considerato in maniera errata le testimonianze rese dai testi di Poste in udienza, che avrebbero, invece, provato l’avvenuta “formazione” nei confronti del P., da parte della società.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione, la società ricorrente si duole, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, della violazione o falsa applicazione di norme di diritto e della omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza della Corte di merito, poichè la domanda del P. relativa alle richieste economiche andava respinta in quanto non supportata da idonei elementi probatori.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 210 c.p.c., poichè la Corte di merito non ha ammesso i mezzi istruttori a sostegno dell’eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla società nei due gradi di merito, ritenendo che le stesse avessero fin i meramente esplorativi.

1.1 Quanto al primo motivo, si osserva che, in ordine alla valutazione degli elementi probatori – posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento -, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte. qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass. n. 6023 del 2009).

Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, senza che le stesse siano state trascritte, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di una deposizione testimoniale e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Peraltro, attraverso la corretta motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze assunte, la Corte di merito, operando una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in iudicando che la parte ricorrente lamenta, è pervenuta ad affermare, conformemente alla conclusione del giudice di prime cure, la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e P.P., a causa della mancanza dell’attività formativa necessaria all’acquisizione della specifica professionalità prevista altresì dall’art. 27 CCNL 11/1/2001.

Il motivo non risulta quindi idoneo a scalfire la sentenza oggetto del ricorso di legittimità.

2.1 li secondo motivo è inammissibile per la estrema genericità della formulazione, denunciando genericamente -la violazione e falsa applicazione di norme di diritto” neppure specificate; inoltre, con lo stesso viene denunciato il vizio motivazionale senza la precisa indicazione del fatto storico (Cass. n. 10551 del 2016), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare o rispetto al quale sussisterebbe insufficienza e contraddittorietà della motivazione, posto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione che risulta dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, laddove il testo previgente riferiva il medesimo vizio ad un “punto decisivo della controversia”. Ed i “fatti” relativamente ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono “i fatti principali”, ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati all’art. 2967 c.c., ovvero i fatti secondari” (Cass. n. 10551 del 2016, cit.); ma, in ogni caso, non può ritenersi che il “fatto” sia equivalente ad una questione o argomentazione, perchè queste ultime non attengono ad un preciso accadimento o ad una circostanza precisa “da intendersi in senso storico – naturalistico” e, dunque, appaiono irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo.

3.1 Il terzo motivo non è fondato, dovendosi rilevare che la Corte di Appello ha correttamente motivato in merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla società ai fini della prova dell’aliunde perceptum deducendo che “vi sarebbe stata la possibilità che parte ricorrente abbia espletato attività lavorativa successivamente alla data dalla quale si richiede il pagamento delle competenze stipendiali”. Correttamente, al riguardo, la Corte ha affermato che il datore di lavoro che, ai fini della prova dell’aliunde perceptum, svolga istanze istruttorie finalizzate ad ottenere l’ordine di esibizione al lavoratore del libretto di lavoro e delle dichiarazioni dei redditi, deve dedurre elementi relativi all’esistenza ed al contenuto di tali documenti, poichè, diversamente, le relative istanze, come nella fattispecie, hanno fini meramente esplorativi e devono essere respinte (cfr., tra le molte, Cass. n. 207/2008).

Per tutto quanto in precedenza espresso, il ricorso non può essere accolto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore, antistatario, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate i Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Così deciso in Roma, 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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